Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31361 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, (ud. 15/10/2019, dep. 02/12/2019), n.31361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23868-2018 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURO GIUSEPPE SALERNO;

– ricorrente –

contro

CO.MA.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 3559/2018 del TRIBUNALE di MONZA,

depositato il 20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/ 10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Monza, la quale ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso l’ordinanza del giudice tutelare dello stesso ufficio, con la quale è stata disposta la c.t.u. sul ricorrente, nell’ambito del procedimento, dal medesimo intrapreso, volto alla revoca della misura della amministrazione di sostegno;

– che non svolgono difese le parti intimate;

– che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che il ricorso è privo dell’articolazione di motivi, onde è manifestamente inammissibile;

– che, invero, il ricorrente ha mancato di ottemperare alle prescrizioni dell’art. 360 c.p.c., che configurano il ricorso per cassazione come impugnazione a critica vincolata;

– che è appena il caso, dunque, di ricordare come “il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funti identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito” (Cass. 14 maggio 2018, n. 11603; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959);

– che non occorre provvedere sulle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 2 dicembre 2019

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