Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31360 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 04/12/2018), n.31360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 12524-2018 proposto da:

DI FONSO SIMONA, difensore di C.P., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 13, rappresentata e difesa da se

medesima;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6954/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 20 marzo 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’avv. Di Fonso Simona ha proposto istanza di correzione materiale della sentenza 20 marzo 2018 n. 6954 di questa Corte.

Ha dedotto di avere rappresentato, nel giudizio concluso da quella sentenza, la controricorrente C.P.; che il ricorso proposto dalla controparte Equitalia Sud s.p.a. venne rigettato dalla suddetta sentenza; che la parte soccombente venne condannata alla rifusione delle spese di lite.

Ha tuttavia soggiunto che, nonostante la espressa richiesta da lei formulata in tal senso, la spese di lite non vennero distratte in suo favore, ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

2. La Equitalia Sud s.p.a. non ha svolto osservazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017, Rv. 644292 – 01; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010, Rv. 613868 – 01)

2. Nel merito, l’istanza di correzione è fondata.

Sebbene l’istanza di distrazione delle spese fosse stata effettivamente formulata dall’avv. Di Fonso Simona, la sentenza corrigenda omise di disporne la distrazione.

La suddetta sentenza deve pertanto così correggersi:

alla pagina 5, nono rigo, dopo le parole:

“D.M. 10 marzo 2014, n. 55” si aggiungano le parole:

“importi tutti che si distraggono in favore dell’avv. Di Fonso Simona”, la quale ha dichiarato ex art. 93 c.p.c., comma 1, di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorati”.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione, dal momento che non è in esso possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 – 01).

P.Q.M.

-) dispone che la sentenza di questa Corte, 20 marzo 2018 n. 6954, sia corretta così come indicato in motivazione;

-) manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull’originale della predetta sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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