Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31360 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, (ud. 15/10/2019, dep. 02/12/2019), n.31360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18084-2018 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO PASTORE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 28681/2017 del TRIBUNALI di TORINO,

depositato il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Torino del 3 maggio 2018, reiettivo del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che si difende con controricorso il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis

c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che con il primo motivo si deduce l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), e art. 21, come convertito dalla L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, e art. 77 Cost., comma 2: tali norme, nel disporre l’applicazione del nuovo rito in materia di protezione internazionale ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data in vigore del decreto legge, difetterebbero dei presupposi di necessità ed urgenza prescritti dalla Carta costituzionale;

– che il secondo motivo lamenta l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., comma 1. Si deduce, infatti, la difformità rispetto al dettato costituzionale della previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e s.s. nelle controversie in materia di protezione umanitaria;

– che il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, e art. 46, par. 3, della direttiva n. 32/2013, per non avere il Tribunale proceduto alla fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti, pur in assenza della disponibilità della videoregistrazione dell’audizione dell’odierno ricorrente compiuta dalla Commissione territoriale;

– che il primo motivo è manifestamente infondato;

– che questa Corte ha già chiarito come la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza, sia manifestamente infondata “poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime” (Cass. 17717/2018);

– che il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato, poichè “il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare dijè se scritte” (Cass. 17717/2018);

– che il terzo motivo è fondato;

– che il Tribunale ha ritenuto come l’udienza di comparizione delle parti, pur richiesta dal ricorrente, non dovesse essere fissata, attesa la sufficienza della verbalizzazione delle sue dichiarazioni dinanzi alla Commissione territoriale, in mancanza della videoregistrazione;

– che questa Corte ha, però, ora chiarito come “nel giudizio di impugnazione della decisione della commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in diletto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discre5zionalmente l’udienza, da quelli in cui gli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass. 17717/2018);

– che, dunque, il decreto impugnato va cassato con rinvio a Tribunale, in diversa composizione, il quale, pronunciando altresì sulle spese di questo giudizio di legittimità, provvederà a decidere sulla domanda proposta, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, respinti il primo ed il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia innanzi al Tribunale di Torino in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 2 dicembre 2019

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