Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3136 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3136 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente 3SS

contro

Di Giorgi Alessandro, elettivamente domiciliato in
Milano, Corso di Porta Romana 89/B, presso lo
studio dell’Avv.to Fabio Pace, che lo rappresenta e
difende in forza di procura speciale a margine del
controricorso
– controricorrente avverso la sentenza n. 65/45/2009 della Commissione
Tributaria regionale della Lombardia, depositata il
4/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/12/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi l’Avvocato dello Stato, Giulio Bacosi, per
parte ricorrente, e l’Avv.to Ernesto De Sanctis, su
delega, per parte controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Data pubblicazione: 12/02/2014

generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, affidato a quattro motivi, nei
confronti di Di Giorgi Alessandro (che resiste con
controricorso), avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.

quale – in una controversia concernente
l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto
dall’Ufficio erariale in relazione ad una istanza
di rimborso, presentata dal contribuente, ex
dirigente ENEL, iscritto ad una forma pensionistica
complementare prima del 28/04/1993, riguardante le
ritenute IRPEF applicate dall’ENEL,
d’imposta,

sostituto

sulla somma erogata a titolo di

trattamento pensionistico integrativo aziendale,
con l’aliquota pari al 32,91%, di cui all’art.16
del T.UI.R., pur trattandosi di reddito di capitale
non tassabile, ad avviso del ricorrente – è stata
confermata la decisione n. 354/24/2007 della
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che
aveva accolto parzialmente il ricorso del Di
Giorgi, ritenendo applicabile l’aliquota del 12,5%
alla sola differenza tra l’ammontare del capitale
corrisposto e quello dei premi riscossi.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto
che, trattandosi di un soggetto iscritto a forma di
previdenza complementare prima dell’entrata in
vigore del d.lgs. 124/1993, non era applicabile
l’art.13 comma 9, implicante l’estensione della
tassazione separata, ai sensi dell’art.16 del TUIR,
alle prestazioni in forma di capitale di previdenza
complementare, ma, stante il disposto, in via di

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65/45/2009, depositata in data 4/05/2009, con la

0
interpretazione autentica, dell’art.1 comma 5 d.l.
669/1996, l’art.42 comma 4 0 del TUIR, quale
modificato dall’art.6 1.482/1985, con tassazione
dunque, con ritenuta d’imposta del 12,50%,

“ridotta

del 2% per ogni anno successivo al decimo se il
capitale viene corrisposto dopo almeno dieci anni
dalla conclusione del contratto”,

normativa

applicabile ai contatti di capitalizzazione e di

Il controricorrente ha depositato memoria ex
art.378 c.p.c..
Considerato in diritto.
1.L’Agenzia ricorrente prospetta tre motivi di
ricorso, per violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto, ex art.360 n. 3 c.p.c., in
relazione agli artt. 13 comma 9 d.lgs. 124/1993, l,
comma 5, DL 669/1996, convertito in legge con
modifiche dalla 1.30/1997, 6 1. 482/1985, 16 e 17
comma 2 (vecchia numerazione) TUIR, 3,4,5 e 6
Accordo ENEL-FNDAI del 16/04/1986, nonché un
ulteriore motivo, per insufficiente o omessa
motivazione su di un punto decisivo e controverso,
ex art.360 n. 5 c.p.c., avendo i giudici tributari
ritenuto applicabile l’art.42, comma 4, del TUIR,
alla parte della prestazione costituita dal
rendimento, qualificando quest’ultima in termini di
prestazione in forma di capitale corrisposta in
dipendenza di un contratto di assicurazione sulla
vita o di capitalizzazione, omettendo di valutare
il testo dell’Accordo tra ENEL e FNDAI.
2. I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente,
sono parzialmente fondati.
La questione oggetto della presente controversia è
stata affrontata e risolta alle Sezioni Unite di
questa Corte con la sentenza n. 13642/2011, nella

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assicurazione.

quale su è affermato il seguente principio di
diritto:

“In tema di fondi previdenziali

integrativi, le prestazioni erogate in forma
capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in
epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs.
n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza
complementare aziendale a capitalizzazione di
versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono

gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la
prestazione è assoggettata al regime di tassazione
separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.),
solo per quanto riguarda la “sorte capitale’
corrispondente all’attribuzione patrimoniale
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro,
mentre alle somme provenienti dalla liquidazione
del c.d. rendimento si applica la ritenuta del
12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6;
b) per gli importi maturati a decorrere dal 1
gennaio 2001 si applica interamente il regime di
tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17
(T.U.I.R.)”.
Secondo la Corte dunque, essendo stata operata dal
legislatore

“una scelta netta per una tassazione

tout court analoga a quella applicata sul redditi
di lavoro”,

solo con il D.Lgs. n. 124 del 1993,

art. 13, comma 9, introdotto dalla L. 8 agosto
1995, n. 335, art. 11, (la c.d. riforma Dini),
riservandone però l’applicazione

“alle sole

prestazioni erogate in forma capitale a favore di
soggetti iscritti ad enti di previdenza
complementare in epoca successiva all’entrata in
vigore del decreto”,

deve ritenersi che, per gli

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soggette al seguente trattamento tributario: a) per

iscritti in epoca precedente,

il trattamento

tributario delle prestazioni erogate dipende
strettamente “dalla composizione strutturale delle
prestazioni stesse”,

che, nel caso di un Fondo di

previdenza complementare aziendale a
capitalizzazione di versamenti ed a causa
previdenziale prevalente, sono composte
sorte capitale”,

“da una

costituita dagli accantonamenti

lavoro (ed in notevole minor misura dal
lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile
alla gestione sul mercato da parte del Fondo del
capitale accantonato, cosicché possono essere
tassate in modo analogo al trattamento di fine
rapporto

“esclusivamente le somme liquidate a

titolo di capitale”,

mentre, alle somme

corrispondenti al rendimento di polizza, si deve
applicare la tassazione nella misura del 12,50% ai
sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
(ogni distinzione di trattamento essendo, peraltro,
cessata alla data del l gennaio 2001, a norma del
D.Lgs. n. 47 del 2000, a decorrere della quale non
è più consentito distinguere tra capitale e
rendimento e le polizze, o meglio gli importi
maturati successivamente a tale data, vanno
assoggettate nella loro interezza al regime della
tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, T.U.I.R., art. 16, comma l, lett.
a)).
Di recente, l’Agenzia delle Entrate ha adottato una
risoluzione – la n. 102/E del 26 novembre 2012 -,
la quale, correttamente interpretando la ricordata
decisione delle Sezioni Unite, afferma che “qualora
un Fondo pensione corrisponda una prestazione in
forma di capitale a un vecchio iscritto, il

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imputabili ai contributi versati dal datore di

trattamento fiscale è indifferente alla natura
della gestione sottostante (assicurativa o
finanziaria), dovendo le somme erogate essere
comunque assoggettate alla ritenuta a titolo
d’imposta del 12,5 per cento di cui alla citata L.
n. 482 del 1985, art. 6, per la quota relativa al
rendimento finanziario, e all’aliquota del TFR per
quella corrispondente ai contributi versati.., la

applicazione sugli importi corrisposti dal Fondo
che derivino effettivamente dall’investimento sul
mercato finanziario, da parte dello stesso Fondo,
del capitale accantonato e ne costituiscono il
rendimento, in quanto solo tali somme sono
assimilabili, anche sotto il profilo fiscale, al
redditi di capitale”.
3. Alla stregua di tale principio, il meccanismo
impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6
(aliquota del 12,5% sulla differenza tra
l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei
premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno
successivo al decimo) si applica, a coloro che
siano iscritti al fondo di previdenza complementare
aziendale FONDENEL o P.I.A. da epoca antecedente
all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993,
sulle somme percepite, a titolo di liquidazione in
capitale del trattamento di previdenza integrativa
aziendale, solo limitatamente agli importi,
maturati entro il 31.12.2000, che provengano dalla
liquidazione del rendimento finanziario del
capitale, per tale dovendosi intendere, come
espressamente precisato nella parte motiva della
citata sentenza delle Sezioni unite, il

“rendimento

netto imputabile alla gestione sul mercato, da
parte del Fondo, del capitale accantonato”

6

(cfr.,

ritenuta nella misura del 12,50 per cento trova

da ult., Cass. nn. 287 e 5376 del 2012; Cass. 3757
e 13302/2013; Cass. 14380 e 14381/2013).
4. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non è
in linea con il predetto principio.
In

particolare,

non

stato

è

compiuto

un

accertamento sulla natura e quantità del rendimento
che sarebbe stato liquidato a favore del
contribuente, verificando se vi sia stato (e quale

del capitale accantonato e quale (e quanto) sia
stato il rendimento conseguito in relazione a tale
impiego, giustificandosi solo rispetto a
quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al
12,50%.
5.

Il ricorso deve essere dunque parzialmente

accolto,

con la conseguente cassazione della

sentenza impugnata nel senso indicato e con rinvio
della causa, anche in punto spese del presente
giudizio di legittimità, ad altra Sezione della
Commissione Tributaria della Lombardia, perché
accerti, in coerente applicazione con il principio
enunciato, se e quando, sulla base delle norme
contrattuali applicabili, i capitali rivenienti
dalla contribuzione siano stati effettivamente
investiti sul mercato finanziario, quali siano
stati i risultati dell’investimento ed in qual modo
sia

stata

eventuali

determinata
plusvalenze

l’assegnazione
alle

delle

singole posizioni

individuali e, sulla scorta di tale indagine,
perché

quantifichi

la

parte

della

somma

complessivamente erogata al contribuente, che
corrisponda al rendimento netto derivante dalla
gestione sul mercato finanziario (individuabile
sulla base dei commi 1 bis, 1 ter e 2 dell’art.1
del T.U.I.F., d.lgs. 58/1998) del capitale

7

sia stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato

accantonato

mediante

la

contribuzione

del

lavoratore e del datore di lavoro, e calcoli
l’imposta

dovuta

dal

contribuente

(e,

conseguentemente, l’ammontare del suo credito
restitutorio), applicando, solo limitatamente a
detta parte, vale a dire agli importi maturati
entro il 31 dicembre 2000 che provengano dalla
liquidazione del rendimento finanziario del

disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art.
6; fermo restando, per il residuo, il regime di
tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1,
lett. a) e art. 17 del testo unico delle imposte
dei redditi.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine
alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata con rinvio, anche in ordine alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità, ad altra Sezione della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 10/12/2013.

capitale, l’aliquota del 12,5%, secondo la

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