Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3136 del 08/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 3136 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA

sul ricorso 27528-2016 proposto da:
CLEMENTI BRUNO,

LA PORTA ANTONIO,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo
studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che li
rappresenta

e difende unitamente

agli

avvocati

FERDINANDO EMILIO ABBATE, MARCO ALUNNI;
– ricorrenti contro
2017
3331

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro
tempore;
– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositato il 21/04/2016, Cron.n. 655/2016, RG.VG .
845/15;

Data pubblicazione: 08/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/12/2017 dal Consigliere ANTONELLO

COSENTINO.

Rilevato:
che, con ricorso depositato in data 3.11.2015, il Ministero della Giustizia proponeva
opposizione, ex art. 5 ter I. 89/2001, avverso il decreto della corte d’appello di Firenze
il quale, in accoglimento della domanda di equa riparazione per eccessiva durata del
processo proposta ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89 dai signori Bruno Clementi
e Antonio Giuseppe La Porta, aveva ingiunto all’amministrazione resistente il

la rifusione delle spese del giudizio;
che la corte fiorentina, accogliendo parzialmente l’opposizione, ha ridotto al minor
importo di euro 1.600,00 la misura dell’indennità riconosciuta ai ricorrenti
dichiarando compensate per la metà le spese del giudizio di opposizione e ponendone
la residua parte in solido a carico degli opposti, per un importo di euro 600,00, oltre
spese, IVA e CPA;
che per la cassazione di tale pronuncia i signori Bruno Clementi e Antonio Giuseppe
La Porta hanno proposto ricorso fondato su un unico motivo;
che il Ministero della Giustizia non ha spiegato attività difensive in questo grado di
giudizio;
che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 15 dicembre
2017, per la quale soltanto i ricorrenti hanno presentato memoria;
considerato:
che con l’unico motivo d’impugnazione i ricorrenti censurano la violazione e
falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e della legge n. 89 del 2001, in cui la corte
territoriale è incorsa nel porre le spese, sia pure parzialmente, a loro carico;
che, in argomento, questa Corte ha già avuto modo di esprimere i seguenti
principi:
in linea generale, in materia di procedimento monitorio, la fase che si apre
con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non
costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con
l’opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento

27528/16 106

pagamento della somma di euro 2.200,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti, nonché

delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è
definito, va effettuato in base all’esito della lite (ord. 19120/09);
con specifico riguardo al procedimento di equa riparazione per irragionevole
durata del processo, si è poi chiarito che l’opposizione di cui all’art. 5-ter
della I. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione
del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a

medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (sent. 26851/16);
nella suddetta sentenza n. 26851/16 si è altresì precisato che,

ove

l’opposizione ex art. 5-ter I. n. 89/2001 venga proposta dalla parte privata
rimasta insoddisfatta dall’esito della fase monitoria e, dunque, abbia
carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio
della soccombenza, a misura dell’intera vicenda processuale, solo in caso di
suo accoglimento; per contro, in caso di rigetto, le spese vanno regolate in
maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della
parte privata opponente (ancorché essa mantenga il diritto di esigere quelle
liquidate nel decreto), in quanto il Ministero opposto, avendo prestato
acquiescenza al decreto medesimo, ha affrontat’un giudizio che non aveva
interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le
spese;
che dai principi sopra sintetizzati emerge con chiarezza che la parte privata che
agisce per l’equa riparazione dell’ eccessiva durata del processo non può considerarsi
soccombente quando, come nella specie, il suo credito sia stato riconosciuto in sede
monitoria, l’amministrazione abbia proposto opposizione ex art. 5-ter I. n. 89 del
2001 e anche all’esito dell’opposizione detto credito sia stato riconosciuto, sia pure per
un importo inferiore a quello recato dal decreto opposto;
che pertanto l’impugnata statuizione sulle spese viola il disposto dell’articolo 91
c.p.c., laddove pone le spese parzialmente carico dell’odierno ricorrente;
che quindi detta statuizione va cassata e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, le spese della fase di merito possono essere compensate per
metà (in ragione della sensibile differenza tra l’importo preteso dalla parte privata e
quello riconosciuto dalla corte fiorentina) e liquidate, per l’intero, in € 1.200, con

27528/16 106

contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la

quello riconosciuto dalla corte fiorentina) e liquidate, per l’intero, in C 1.200, con
condanna dell’amministrazione alla rifusione agli odierni ricorrenti dell’importo di
600 oltre accessori (spese generali, IVA e CPA), con distrazione in favore degli
avvocati Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, che ne hanno fatto
richiesta, dichiarandosi antistatari;

considerato che anche le spese legali del giudizio di legittimità debbono seguire la

conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate;

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo
accolto, e, decidendo nel merito, compensa per metà le spese del giudizio davanti alla
corte di appello di Firenze e condanna il Ministero della Giustizia a rifondere metà di
tali spese agli odierni ricorrenti, liquidandole, già così ridotte, in C 600, oltre accessori;
con distrazione in favore degli avvocati Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio
Abbate.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle
spese del giudizio di legittimità, che, distratte in favore degli avvocati Giovambattista
Ferriolo, Ferdinando Emilio Abbate e Marco Alunni, liquida in C 900 per compensi,

oltre spese generali e accessori.

Così deciso in Roma il giorno 15 dicembre 2017.

soccombenza e possono liquidarsi, sempre con distrazione, come in dispositivo, tenuto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA