Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31359 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 04/12/2018), n.31359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8447-2017 proposto da:

D.F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNI SCUDIERI;

– ricorrente –

contro

D.F.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENTI

SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA ROSSI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO AVAGNINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 942/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 15 settembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.F.P., essendo munita di titolo esecutivo giudiziale, nel 2014 iniziò l’esecuzione forzata nei confronti del debitore, D.F.F..

Questi propose opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il credito azionato si era estinto per effetto di compensazione. Dedusse, al riguardo, di vantare nei confronti della creditrice un controcredito scaturente da una sentenza non ancora passata in giudicato.

2. Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., 21 settembre 2015, il Tribunale di Lanciano rigettò l’opposizione, ritenendo non opponibile in compensazione un controcredito fondato su una sentenza non passata in giudicato.

La sentenza venne appellata da D.F.F..

La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza 15 settembre 2016, n. 942, rigettò il gravame.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da D.F.F., con ricorso fondato su un motivo.

Ha resistito con controricorso D.F.P..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso D.F.F. lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, che la sentenza impugnata abbia violato gli artt. 1241,1242 e 1243 c.c..

Deduce, in estrema sintesi, che per opporre in compensazione al creditore un controcredito scaturente da una sentenza non è necessario che questa sia passata in giudicato.

1.2. Il motivo è infondato.

La questione di diritto posta dal ricorso, infatti, è già stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno stabilito che “se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perchè quest’ultima, ex art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo” (Sez. U -, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016, Rv. 641764 – 03).

2. Le spese.

2.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna D.F.F. alla rifusione in favore di D.F.P. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di D.F.F. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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