Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31359 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, (ud. 15/10/2019, dep. 02/12/2019), n.31359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12614-2018 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

GRAMSCI, 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA CATTEL, che la

rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MICHELA CONCETTI;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

AVEZZANA, 6, presso lo studio dell’avvocato MARIANNA RITA DE CINQUE,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7590/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’01/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, fondato su cinque motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 1 dicembre 2017, la quale, in accoglimento dell’appello, ha fissato l’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile nella misura di Euro 1.000,00 mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 20996 del 2013, data di scioglimento del vincolo, oltre alla rivalutazione annuale Istat;

– che la parte intimata ha depositato il controricorso;

– che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti;

– che la parte ricorrente ha depositato la memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo censura la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, per non avere la corte del merito tenuto conto sia della disparità economica tra le parti, sia del contributo personale della ricorrente al benessere familiare, avendo essa rinunciato agli studi universitari per dedicarsi alla figlia C.;

– che il secondo motivo censura la violazione del medesimo art. 5 e l’omesso esame delle situazioni economiche delle parti in comparazione tra di loro;

– che i due motivi, da trattare insieme in quanto strettamente connessi, sono reputati dal Collegio manifestamente fondati, dato che l’argomentazione della corte del merito trascura del tutto di dare e di tenere conto del reddito del coniuge, in comparazione con quello della moglie;

– che ciò si pone dunque in netto contrasto con il principio, sancito dalle Sezioni unite (Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287), secondo cui, nel riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, “il giudizio dovrà essere cipresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considera ione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto”;

– che il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 2909 c.c., artt. 112 e 329 c.p.c., perchè il diritto dell’istante a percepire l’assegno era ormai oggetto di accertamento passato in giudicato, non avendolo il marito posto in discussione, onde la corte del merito non avrebbe potuto ritenere che tale diritto non sussiste;

– che il quarto motivo censura ancora la violazione dell’art. 5 citato, per non avere il giudice del merito considerato il criterio del c.d. tenore di vita, reputato quello corretto;

– che il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 2909 c.c., artt. 112 e 329 c.p.c., per avere stabilito la decorrenza dell’assegno dallo scioglimento del vincolo matrimoniale, laddove nulla al riguardo era stato dedotto con l’atto di appello;

– che il terzo, il quarto ed il quinto motivo sono assorbiti dalla pronuncia di accoglimento dei primi due;

– che, con riguardo ai motivi accolti, la causa va dunque rimessa innanzi al giudice del merito, affinchè compia lo specifico accertamento omesso, ponendo in comparazione i redditi dei coniugi, previo accertamento dei medesimi, alla luce del principi enunciati dalla ricordata pronuncia sez. un. 18287/2018.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 2 dicembre 2019

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