Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31358 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 04/12/2018), n.31358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26129-2016 proposto da:

NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

AMILCARE PONCHIELLI 6, presso lo studio dell’avvocato GUSTAVO

OLIVIERI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO

LONGO;

– ricorrente –

contro

Q.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2852/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/10/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010 la Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara; d’ora innanzi, per brevità, “la NCRF”) notificò al proprio debitore Q.C. un precetto per il pagamento di Euro 80.273,55, dovuti a titolo di restituzione d’una somma di denaro data a mutuo, e dei relativi accessori.

2. Q.C. propose opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Roma, il quale, con sentenza 31.1.2013 n. 44:

-) dichiarò la nullità del precetto;

-) dichiaro la somma precettata “non dovuta”.

3. La sentenza venne appellata dalla NCRF.

Con sentenza 6.5.2016 n. 2852 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame, osservando che:

-) la NCFR non aveva depositato in giudizio il titolo esecutivo;

-) il precetto notificato dalla NCRF a Q.C. era “assolutamente incomprensibile”;

-) l’appellante non aveva “puntualmente contestato” la esplicita motivazione con cui il giudice di primo grado aveva ritenuto non avveratasi la clausola risolutiva espressa prevista dal contratto di mutuo, ovvero il mancato pagamento di sette rate.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla NCRF, con ricorso fondato su due motivi.

La parte intimata non si è difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo la NCRF lamenta (senza formalmente inquadrare la censura in alcuno dei vizi previsti dall’art. 360 c.p.c.) che la sentenza impugnata sarebbe nulla.

Il motivo, se pure formalmente unitario, contiene in realtà due censure giustapposte.

1.2. La ricorrente infatti innanzitutto sostiene (p. 5 e prima parte di p. 6 del ricorso) di avere proposto un motivo d’appello sul quale la Corte d’appello non si è pronunciata. Deduce di avere impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui, anzichè limitarsi a statuire sulla validità del precetto, aveva addirittura dichiarato “non dovuta” l’intera somma precettata.

In questa parte, pertanto, il motivo di ricorso va qualificato come prospettante un vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

1.3. Nella parte restante di pagina 6, e nella prima parte della pagina 7 del ricorso, la ricorrente introduce poi una diversa censura, sostenendo che la sentenza di primo grado, confermata dalla Corte d’appello, dichiarando non dovuta alcuna somma da parte di Q.C. alla NCRF, ha finito per azzerare completamente il credito di quest’ultima nei confronti del mutuatario, “anche per la parte su cui non era insorta alcuna questione”.

1.4. Nella parte in cui lamenta il vizio di omessa pronuncia su un motivo d’appello, il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte d’appello, infatti, non ha omesso di pronunciarsi sulla censura con cui l’istituto di credito lamentava una ultrapetizione da parte del Tribunale. Semplicemente l’ha ritenuta generica e, perciò, inammissibile: questa è l’unica interpretazione possibile del passaggio, contenuto nel quart’ultimo rigo di pagina 3 della sentenza impugnata, là dove si rileva “la mancata puntuale contestazione dell’esplicita motivazione dell’impugnata sentenza” nella parte in cui aveva ritenuto non sussistente i presupposti per la risoluzione del contratto e, di conseguenza, inesistente la pretesa creditoria della banca per rate future.

Omessa pronuncia, dunque, non vi fu; nè il suddetto giudizio di “mancata esplicita contestazione” della sentenza di primo grado, giusto o sbagliato che fosse, è stato impugnato dalla NCRF in questa sede.

1.4. Nella parte in cui prospetta l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato essere “non dovute” tutte le somme richieste dalla banca, il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

Nel presente giudizio, infatti, si è verificata la seguente sequenza processuale:

-) il giudice di primo grado ha ritenuto che il contratto di mutuo non si fosse risolto, e che di conseguenza le rate non ancora scadute non potessero essere pretese dalla banca;

-) il giudice d’appello ha ritenuto che tale statuizione non fosse stata “puntualmente contestata”;

-) tale valutazione di mancanza di una valida impugnazione della sentenza di primo grado non è stata censurata in questa sede.

Ne consegue che la valutazione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto non risolto il contratto di mutuo, e perciò non dovute le rate ancora da scadere, è passata in giudicato, e non può essere ulteriormente sindacata in questa sede.

1.5. Non sarà superfluo aggiungere, in ogni caso, che i provvedimenti giurisdizionali vanno letti nel loro complesso, comparando il dispositivo con la motivazione.

E nel caso di specie, per quanto riferito, nella sentenza d’appello alla pagina 3, ultimo capoverso, il Tribunale non ha affatto dichiarato l’insussistenza di ogni e qualsiasi debito di Q.C. nei confronti della banca, ma si è limitata a rilevare che il contratto di mutuo non poteva ritenersi risolto per inadempimento del mutuatario, e che di conseguenza la banca non potesse pretendere da questi le rate non ancora scadute.

Poichè, dunque, la decisione poggia sull’assunto che il contratto non si fosse risolto, è impossibile sostenere – come fa la banca odierna ricorrente – che quella sentenza abbia “azzerato il credito” vantato dalla NCRF.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza e la violazione degli artt. 1186 e 1456 c.c..

Deduce che la Corte d’appello non si è avveduta che il titolo esecutivo, la cui ritenuta mancanza in atti aveva giustificato l’accoglimento dell’opposizione, era stato in realtà depositato.

2.2. Il motivo è inammissibile, in quanto prospetta un tipico vizio revocatorio.

3. Le spese.

3.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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