Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31357 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, (ud. 15/10/2019, dep. 02/12/2019), n.31357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2374-2019 proposto da:

W.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE CAROTTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 6219/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA,

depositato il 26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento del 26.11.2018, il Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile, perchè proposto dopo lo spirare del termine di trenta giorni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2, il ricorso proposto da W.D., nato in Mali, avverso il diniego della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, adottato dalla Commissione territoriale. Il Tribunale ha rilevato che il provvedimento di rigetto era stato notificato allo straniero il 15.5.2018, mentre il ricorso era stato depositato venerdì 15.6.2018, ed ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la rimessione in termini

Il richiedente propone ricorso per cassazione per due motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, W.D. lamenta che il suo ricorso sia stato dichiarato inammissibile, senza considerare il suo essere totalmente analfabeta e la sua mancata conoscenza delle procedure giudiziarie. Il ricorrente afferma di non conoscere la lingua francese, di aver ricevuto indicazioni solo generiche e sommarie circa le modalità ed i termini di presentazione di un eventuale ricorso, aggiungendo che il verbale di notificazione della decisione della Commissione territoriale -che contiene dette indicazioni- non reca alcuna attestazione circa il fatto che la decisione sia stata effettivamente letta o spiegata ad esso richiedente.

2. Il motivo è infondato.

3. Va premesso che, con la recente sentenza n. 32725 del 2018 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui l’art. 153 c.p.c., che ha introdotto, per i giudizi iniziati dal 4 luglio 2009 in poi, la generale facoltà per la parte, che dimostri di essere incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabile, di chiedere al giudice di essere rimessa in termini, anche in riferimento ai termini perentori, consente la presentazione dell’istanza di rimessione in termini riferita al termine per proporre impugnazione. In tale arresto, si è, peraltro, affermato che, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, che la generale previsione di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2, che ha sostituito l’art. 184 bis c.p.c., trova applicazione non solo, con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma, anche, a situazioni esterne al suo svolgimento, quale, appunto, la decadenza dal diritto di impugnazione (Cass. n. 5946 del 2017; Cass. n. 3277 del 2012). La rimessione in termini presuppone, tuttavia, l’esistenza di un errore derivante da causa non imputabile perchè cagionato da un fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti il carattere dell’assolutezza e non della mera difficoltà, in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (Cass. 6 luglio 2018, n. 17729; 27 ottobre 2015, n. 21794; 16 ottobre 2015, n. 20992; 4 aprile 2013, n. 8216; 28 settembre 2011, n. 19836).

4. Nella specie, come già evidenziato dal Tribunale, tale errore non colpevole non è dato ravvisare, in quanto: a) nel verbale delle dichiarazioni rese dal ricorrente in seno al colloquio, avvenuto in lingua francese e che il richiedente ha affermato di aver compreso, si dava conto dell’esistenza di termine per proporre il ricorso; b) in sede di notifica del provvedimento i tempi e modi erano stati esattamente riportati. La circostanza che il ricorrente, come da lui esposto, non avesse ricevuto indicazioni circa il tenore della decisione non esclude che lo stesso, reso edotto dell’esistenza di un termine per impugnare, avesse l’onere, da cui la sua condizione di analfabetismo non lo esimeva, di attivarsi per comprenderne il significato e per adire il giudice, come ha poi fatto tardivamente.

5. Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta la nullità della decisione, per l’utilizzo di criteri erronei nella valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, è inammissibile: il merito del ricorso non è stato affrontato per essersi la decisione fondata sulla tardività del ricorso, che, come si è detto è stata correttamente rilevata.

6. Non va disposto sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 2 dicembre 2019

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