Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31356 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 04/12/2018), n.31356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22471-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 679/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, depositata il 01/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di L.S. dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro anno 2008 per revoca delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina provvisoriamente concesse per l’acquisto di terreni agricoli (da parte di imprenditori agricoli/coltivatori diretti), ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il certificato della Regione Puglia, attestante lo status di coltivatore diretto del contribuente, ancorchè emesso oltre i tre anni previsti dalla L. n. 604 del 1954, art. 4, fosse idoneo a motivare il mantenimento dei benefici.

Il contribuente è rimasto intimato

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione della L. n. 604 del 1954, artt. 3, 4 e 5, L. n. 212 del 2000, art. 6, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo è fondato, in quanto è necessario documentare la sussistenza dei requisiti richiesti per mezzo del certificato definitivo, che il contribuente è tenuto a presentare nel termine di decadenza di tre anni dalla registrazione dell’atto, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui in tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici previsti dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, per la piccola proprietà contadina, e che all’atto della registrazione non ha prodotto il certificato previsto dalla L. cit., art. 3, è tenuto, ai sensi dell’art. 4, comma 2, a presentare il certificato dell’ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell’atto (Cass. n. 2941 del 07/02/2018; n. 15489/2016; Cass. n. 16425/2015).

A tale principio non si è uniformato il giudice di appello, avendo per contro ritenuto che il certificato della regione Puglia attestante lo status di coltivatore diretto, pur emesso oltre i tre anni di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 4, fosse idoneo al fine del riconoscimento dei benefici fiscali sull’acquisto del terreno. Ciò in mancanza di prova sulla addebitabilità all’Ufficio del ritardo nel rilascio della documentazione (Cass. n. 5029/12).

Si tratta di indirizzo consolidato (v. Cass. nn. 9159/10, 21980/14), poi richiamato sia da Cass. n. 882/16, secondo cui “l’intempestiva presentazione del certificato definitivo di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 3, determina la decadenza dal beneficio fiscale, a meno che il contribuente non dimostri la circostanza che il ritardo nella presentazione del certificato sia imputabile alla condotta colpevole dell’amministrazione competente al rilascio del certificato stesso”; sia da Cass. n. 117/18, la quale nel ribadire il principio – ha osservato altresì come la (solo apparentemente) diversa regola desumibile da Cass. nn. 11610/03, e 8326/14, nel senso della possibilità di autonomo vaglio probatorio dei requisiti agevolativi da parte del giudice tributario, non valga in via generale, ma unicamente nel caso in cui la mancata tempestiva allegazione del certificato sia appunto – dovuta alla comprovata inerzia della PA (così Cass. 2941/2018 cit.).

Il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2), con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

In relazione alla peculiarità della fattispecie, vanno integralmente compensate le spese del processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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