Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31355 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 04/12/2018), n.31355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13614-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO CIRROTTI, che lo

rappresenta c difende unitamente all’avvocato STEFANO IGOR CURALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1540/36/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 19/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre sulla base di unico motivo per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Piemonte, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per Irpef anni 2007 e 2008 emessi in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in base alla emersione di indici di capacità contributiva e incrementi patrimoniali, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. I giudici d’appello hanno rilevato la violazione del cit. art. 38, avendo l’Ufficio effettuato commistione fra importi presuntivi di capacità di spesa ed elementi patrimoniali riferiti agli stessi beni valutati dai coefficienti dello strumento redditometro.

T.D. si costituisce con controricorso. Eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, per mancanza di chiarezza sulle disposizioni violate, per omessa impugnazione della ratio decidendi della sentenza impugnata. Deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. L’unico motivo col quale l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6 e art. 2697 c.c., nonchè dei DD.MM. 1992 e del D.L. n. 78 del 2010, è inammissibile.

2. La ratio della sentenza impugnata è infatti incentrata sulla illegittimità del metodo accertativo, basato sulla “commistione tra importi presuntivi di capacità di spesa ed elementi patrimoniali riferiti in tutto o in parte agli stessi beni valutati dai coefficienti dello strumento redditometro” (e quindi fra accertamento induttivo e redditometrico), ratio non attinta dal motivo di ricorso, fondato sulla violazione delle risultanze del redditometro, cui la CTR non avrebbe riconosciuto il suo valore di presunzione legale, con conseguenze in ordine al riparto dell’onere della prova.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.000,00, oltre spese generali, nella misura forfetaria del 15%.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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