Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31355 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 02/12/2019), n.31355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26568-2018 proposto da:

U.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AMERICO

CAPPONI 16, presso lo studio dell’avvocato CARLO STACCIOLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO CONIMISSIONI TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALI DI LECCE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 06/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 6 agosto 2018, il Tribunale di Lecce ha respinto la domanda di U.S., nativo della Nigeria, volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in favore del richiedente, non credibili le sue dichiarazioni e, comunque, i motivi addotti da lui a sostegno delle sue richieste inidonei a consentirne l’accoglimento.

2. Avverso il descritto decreto U.S. ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi, mentre il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) ed f), nonchè art. 11 e art. 10 Cost. – Mancato riconoscimento dello status di rifugiato”;

II) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) ed h), nonchè art. 14, lett. c) – Mancato riconoscimento della protezione sussidiaria”;

III) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 – Mancato riconoscimento della protezione umanitaria”.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. Il tribunale pugliese, infatti, dopo aver delineato il quadro legislativo regolante il riconoscimento dello status di rifugiato, correttamente richiamando, in proposito, all’art. 10 Cost., del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) ed ed f) (attuativo della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con L. n. 722 del 1954) e le direttive comunitarie in materia (tra cui quella n. 2004 del 1983), ed aver specificamente indicato quali sono, alla stregua del citato D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, i soggetti (lo Stato, i partiti politici o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, nonchè soggetti non statuali ove quelli appena indicati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione adottando adeguate misure per impedire atti persecutori) da cui dovrebbero provenire le persecuzioni di cui al menzionato art. 2, ha osservato che “i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un “gruppo sociale e pertanto – anche qualora veritieri – non integrerebbero egli estremi per il riconoscimento dello status” suddetto.

2.1.1. Il ricorrente assume, invece, di essere stato costretto a fuggire dal proprio Paese per minacce attuali e concrete alla propria vita derivanti dalle sue scelte religiose.

2.1.2. Dalla semplice lettura del provvedimento impugnato emerge, però, che tali minacce deriverebbero, ove pure fosse credibile il corrispondente racconto del dichiarante, da contrasti familiari, sebbene dovuti a motivi di religione, sicchè nessuna violazione di legge, in parte qua, può ascriversi al detto provvedimento.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

3.1. Il tribunale ha posto a fondamento della decisione, innanzi tutto, la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni effettuate dallo straniero ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attinenti a fatti privati (contrasti familiari dovuti a motivi religiosi) e tuttavia vaghe e contraddittorie rispetto ai dettagli dei fatti medesimi, oltre che prive di riferimenti circa l’incapacità o la non volontà delle autorità locali di offrire protezione a fronte di minacce o possibili aggressioni. Si tratta, come appare evidente, di accertamenti in fatto, che non possono essere in questa sede messi in discussione se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti, il vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5 (qui nemmeno prospettato).

3.1.1. Il riferimento alla non credibilità della vicenda privata alla base della decisione di espatriare già osta a ravvisare la pertinenza degli attuali riferimenti all’istituto della cooperazione istruttoria, ai fini di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. t) (cfr. ex multis, Cass. n. 387 del 2019, in motivazione; Cass. n. 31481 del 2018; Cass. n. 16295 del 2018), dovendosi, peraltro, ricordare che, ad avviso di questa Corte, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ore occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…”, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte (cfr. Cass. n. 30105 del 2018).

3.1.2. Ad ogni modo, può osservarsi che l’esame della situazione del Paese di origine (nella specie il Niger, zona dell’Osun State) è stato fatto, sebbene sinteticamente, da parte del giudice del merito in senso escludente la situazione di violenza indiscriminata da conflitto) armato, con riferimenti finanche alle fonti di conoscenza; donde l’asserto circa l’infondatezza della domanda è stato sorretto da congrua motivazione anche per tale via, per modo da doversi reputare la doglianza come semplicemente finalizzata a sovvertirne l’esito.

3.1.3. Il profilo della mancanza di attendibilità delle dichiarazioni del richiedente a proposito dei fatti di vita privata non risulta specificamente censurato, sicchè esso diventa dirimente, poichè – come questa Corte ha già chiarito – la suddetta mancanza di attendibilità rende, di per sè, inaccoglibile l’istanza di protezione, non sussistendo elementi sui quali concretamente basare una decisione in senso positivo (cfr. Cass. n. 387 del 2019, in motivazione; Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 27438 del 2016; Cass. n. 21668 del 2015).

4. Infondato, infine, è anche il terzo motivo.

4.1. In proposito, infatti, è sufficiente ribadire che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità già richiamata (cfr. Cass. n. 387 del 2019; Cass. n. 16925 del 2018; Cass. 27438 del 2016), l’intrinseca inattendibilità del racconto del ricorrente, affermata dai giudici di merito, costituisce motivo sufficiente per negare anche la protezione di cui trattasi. La corrispondente domanda, peraltro, è stata rigettata dal tribunale anche sulla base di una concorrente ratio – rimasta non specificamente impugnata – in ordine all’assenza di allegazione, ancor prima che di dimostrazione, di fattori soggettivi di vulnerabilità dell’odierno ricorrente. Tanto consente di prescindere in questa sede da ogni riferimento alla questione relativa alla sopravvenienza del D.L. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132 del 2018 (nemmeno recando, comunque, la prospettazione del motivo in esame alcun riferimento alle specifiche previsioni di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, commi 1 e 1.1, come modificato dal citato D.L. n. 113 del 2018).

5. Il ricorso, dunque, va respinto, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, – giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 8 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 2 dicembre 2019

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