Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31353 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, (ud. 21/03/2018, dep. 04/12/2018), n.31353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25633-2016 proposto da:

L.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, Via AUGUSTO

RIBOTY n.22, presso lo studio dell’avvocato ENRICO ZACCARETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO VENUTO;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO LA TORRE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 344/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 09/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Premesso che con sentenza n. 86/2006 L.C. veniva condannata a reintegrare l’ex marito, G.A., nel possesso dell’immobile precedentemente destinato quale casa coniugale, nonchè al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, adito per la determinazione dei danni, con sentenza n. 88 del 2012, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dallo stesso G..

A seguito di appello proposto dal G., con sentenza n. 344 del 2016, la Corte di appello di Messina, riformando la sentenza di primo grado, condannava la L. a risarcire l’appellante del danno subito dall’illegittimo spossessamento, liquidandolo nella metà del valore locativo dell’immobile. Avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, la L. propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.

G.A. resiste con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

– con l’unico motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1226,2043,2056,2727 e 2729 c.c., in materia di risarcimento del danno extracontrattuale. Ad avviso di parte ricorrente, la sentenza della Corte d’appello sarebbe viziata nella parte in cui avrebbe riconosciuto, a favore del G., l’esistenza del danno derivante dall’illegittimo spossessamento, da parte della L., dall’immobile precedentemente destinato a casa coniugale, senza che vi fosse stata la prova del danno subito.

La censura non può trovare ingresso.

Premesso che la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno non esclude la possibilità di verificare, in sede di liquidazione, la reale esistenza del danno risarcibile (Cass. n. 9043 del 2012), in tema di tutela di possesso ove sia accertato, con sentenza passata in giudicato, l’illecito consistente nell’illegittima privazione del possesso, tale limitazione si traduce in un concreto pregiudizio di carattere patrimoniale, perdurante fino al ripristino dello “status quo ante”. Ne consegue che il giudice, a fronte dell’obiettiva difficoltà di determinazione del “quantum”, deve fare ricorso ad una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale adeguato parametro di quantificazione, quello correlato ad una percentuale del valore reddituale dell’immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente esclusa.

Nella specie, la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi suesposti, facendo discendere la prova dell’esistenza del danno dallo spossessamento del suddetto immobile da parte della L., dalla conseguente indisponibilità e non fruibilità dello stesso da parte del G., che ne aveva provato un assiduo utilizzo anche per ragioni di lavoro, nonchè dalla prova, tramite testimoni, dell’avvenuta locazione da parte della L. della parte di abitazione del cui possesso aveva spogliato il G., nonchè dall’idoneità dell’immobile all’uso abitativo e dalla sua posizione geografica; ha poi quantificato il danno sulla base del valore locativo dell’immobile.

In definitiva, si deve ritenere che la Corte abbia chiaramente indicato quali erano gli elementi di prova che accertavano il danno subito dal G. dall’illegittimo spossessamento dell’immobile.

In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disp. per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – L. di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile, il 21 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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