Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31351 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 04/12/2018), n.31351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23008-2017 proposto da:

ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL’ITALIA MERIDIONALE – ISVEIMER

SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO ABIGNENTE, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

D.M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GARGANO

26, presso lo studio dell’avvocato CAROLA CICCONETTI, rappresentato

e difeso dagli avvocati MASSIMO FARINA, GIUSEPPE OLIVIERI,

ALESSANDRA INGANGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

dell’11/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 16927/04 il Tribunale di Napoli, dichiarato inefficace per violazione della L. n. 223 del 1991, il licenziamento intimato il 1.7.1997 dall’Istituto per lo Sviluppo Economico dell’Italia Meridionale – ISVEIMER S.p.A. (qui di seguito, più brevemente, ISVEIMER) a D.M.E., ne ordinava la reintegra nel posto di lavoro, con le conseguenze anche economiche di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, dalla data del 1.7.97 fino a quella di effettiva reintegra.

Tale pronuncia era parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 7919/05, che limitava le retribuzioni dovute al lavoratore fino alla data del 1.12.2000, epoca oltre la quale il rapporto ricostituito in forza della statuizione di reintegra non avrebbe potuto ulteriormente protrarsi, a cagione della cessazione definitiva dell’attività dell’istituto e dell’azzeramento del relativo organico.

La sentenza della Corte territoriale veniva cassata (anche) per vizi di motivazione da questa S.C. con sentenza n. 2983/11 che, accogliendo i primi tre motivi del ricorso di D.M.E., statuiva non solo che non rispondeva al vero che il lavoratore non avesse contestato la circostanza della cessazione dell’attività dell’ISVEIMER alla data del 1.12.2000, ma che la totale cessazione dell’attività dell’istituto non poteva considerarsi provata dal bilancio 2003 e dalla comunicazione all’INAIL, documenti che non escludevano la riapertura di posizioni previdenziali dopo il 1.12.2000. Asseriva – infatti – la sentenza rescindente che, ove pur l’azzeramento si fosse effettivamente realizzato a tale data, nulla escludeva che l’organico venisse poi successivamente ricostituito, come dimostrava la vicenda (invocata dalla difesa di D.M.E.) di un altro dipendente, l’avv. R.C.. Inoltre, l’affermazione contenuta nella parte motiva circa l’azzeramento effettivo dell’organico, fissato alla data del 1.12.2000, era contraddetta proseguiva la citata sentenza n. 2983/11 – dal verbale di conciliazione tra l’avv. R. e l’ISVEIMER con cui il secondo revocava il licenziamento intimato al primo in data 6.12.2000 e risolveva il rapporto, con periodo di preavviso pari a 12 mensilità decorrenti dal 1.1.2002 pur se con esonero dall’espletare attività lavorativa. Aggiungeva questa S.C. che, anche a volere ritenere virtuale il rapporto di lavoro dell’avv. R. per il periodo di preavviso decorrente dal 1.1.02 al 31.12.02 (epoca in cui l’ISVEIMER aveva comunque posto in essere un secondo atto risolutivo) essendosi le parti date reciprocamente atto dell’esonero dell’avv. R. dal prestare attività di lavoro, ad ogni modo il rapporto medesimo risultava regolarmente costituito quantomeno fino al dicembre 2001, periodo rispetto al quale l’Azienda riconosceva al dipendente ulteriori differenze retributive quale corrispettivo dell’attività prestata.

In breve, la citata sentenza n. 2983/11 cassava la sentenza n. 7919/05 della Corte territoriale per non aver considerato che gli elementi di cui sopra “avrebbero potuto portare anche ad una diversa valutazione risultando non privi di rilevanza a dimostrare nel loro insieme una continuazione dell’attività imprenditoriale dopo il dicembre 2000, data in cui, secondo la ricostruzione del Giudice d’appello, era cessato il “substrato materiale della prestazione lavorativa””

Pronunciando in sede di rinvio, con sentenza depositata l’11.12.13 la Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, sostanzialmente ribadiva il medesimo dispositivo della sentenza n. 7919/05, che limitava le retribuzioni dovute a D.M.E. fino alla data del 1.12.2000, ritenendo che il riferimento alle retribuzioni maturate anche dopo il 1.12.2000 contenuto nel citato verbale di conciliazione intervenuto con l’avv. R. avesse solo il valore di una misura economica transattiva e che il licenziamento intimato il 6.12.2000 allo stesso avv. R. fosse meramente virtuale, non dimostrando la continuazione in via effettiva del rapporto di lavoro.

All’esito del ricorso per cassazione di D.M.E., la sentenza del giudice del rinvio veniva ulteriormente cassata da questa Corte con la sentenza n. 13785 del 2016, con la quale si demandava al giudice del rinvio un nuovo accertamento fattuale in ordine alla data di cessazione dell’ISVEIMER, considerato che l’accertamento compiuto dal giudice dell’ultimo rinvio aveva esorbitato dai limiti a lui demandati dalla sentenza rescindente n. 2983/11, che aveva statuito che il licenziamento dell’avv. R., avvenuto il 6.12.2000, lasciava intendere la permanenza a quella data dell’organico aziendale.

La Corte d’appello di Salerno, di fronte alla quale il giudizio veniva riassunto, ribadita la declaratoria di inefficacia del licenziamento intimato al D.M. in data 1/7/1997, condannava l’ISVEIMER S.p.A. in liquidazione al risarcimento del danno ulteriore per il periodo intercorrente fra l’1/12/2000 e 22/6/2004, oltre agli accessori di legge.

La Corte territoriale argomentava che, a prescindere dalle inammissibili deduzioni nuove contenute nel ricorso in riassunzione del D.M., erano già gli atti elementi tali che rendevano prolungabile fino al 22/6/2004 l’effettiva data di cessazione dell’attività dell’ISVEIMER, considerato che in precedenza non era affatto cessata l’attività, ancorchè liquidatoria, non avendo la società mai formalmente comunicato al D.M. l’impossibilità dì utilizzarlo in concreto, che era venuta meno solo nella data indicata.

2. Per la cassazione della sentenza l’Istituto per lo sviluppo economico Italia meridionale – ISVEIMER S.p.A. in liquidazione ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso D.M.E..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. come primo motivo di ricorso, la società deduce la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e lamenta che la Corte territoriale non abbia rispettato i confini tracciati dalla sentenza rescindente, non provvedendo in particolare agli accertamenti istruttori che le erano stati demandati, limitando la propria decisione ad un sintetico e non contestualizzato richiamo ad elementi probatori già acquisiti al processo.

2. Come secondo motivo deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione e/o motivazione apparente, sostenendo che la motivazione della Corte territoriale non consentirebbe di individuarne la ratio decidendi.

3. Come terzo motivo lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e sostiene che la Corte territoriale avrebbe fondato la propria decisione senza tener conto del fatto che in data 1/12/2000 si era verificato l’azzeramento completo dell’organico della società, e da tale data non si era verificata alcuna prestazione effettiva di lavoro subordinato alle dipendenze della stessa, circostanza allegata nella memoria difensiva di costituzione in primo grado, provata documentalmente e riproposta nei successivi gradi di giudizio.

4. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

La sentenza rescindente ha demandato al giudice del rinvio un nuovo accertamento in ordine alla data di effettiva cessazione dell’ISVEIMER, nell’ambito però di quelli che dovevano ritenersi fatti già accertati all’esito dei precedenti giudizi, ed in particolare del fatto che l’organico aziendale risultasse regolarmente costituito almeno fino al dicembre 2001, atteso che fino ad allora erano state riconosciute le retribuzioni dovute al predetto avv. R., sicchè tale affermazione non poteva essere ulteriormente smentita.

Procedendo nel senso indicato, il giudice del rinvio doveva compiere un nuovo accertamento del fatto, ben potendo valutare liberamente le prove già raccolte, così come ha fatto, ritenendole esaustive, senza necessità di disporre d’ufficio nuovi elementi istruttori (v. Cass. n. 341 del 09/01/2009).

5. Il secondo motivo e terzo motivo sono inammissibili.

Nel giungere alle proprie conclusioni, sulla base della motivazione riportata nello storico di lite, la Corte di merito ha ricostruito il fatto tenendo conto degli accertamenti già acquisiti ed anche delle circostanze valorizzate nel ricorso, quale l’asserito azzeramento dell’organico aziendale al 1.12.2000 (circostanza che era stata già ampiamente esaminata nell’arresto di questa Corte n. 2983/11) ed ha ritenuto prevalenti le ulteriori risultanze relative alle vicende processuali del dipendente R. e dello stesso comportamento aziendale nei confronti del D.M., compresa l’irrogazione del nuovo licenziamento del 22.6.2004.

Ne deriva che sotto nessun profilo la motivazione può dirsi omessa, nè può quindi procedersi in questa sede a nuova valutazione delle medesime circostanze. I motivi in definitiva chiedono un vaglio di legittimità che esorbita dai limiti consentiti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis in relazione alla data di deposito della sentenza gravata, quali delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e successive conformi.

6. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale le parti non hanno formulato memorie, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

7. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.

8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA