Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31351 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 02/12/2019), n.31351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25186-2018 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

STEFANO MONIOTTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 20 luglio 2018, il Tribunale di Torino ha respinto la domanda di B.L. (nome corretto in K.L.), nativo della Costa D’Avorio, volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale ritenne che i motivi addotti da lui a sostegno delle sue richieste non ne consentivano l’accoglimento.

2. Avverso il descritto decreto B.L. (rectius: K.L.) ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 14, lett. t), in relazione ai gravi motivi”. Si lamenta la mancata concessione della protezione sussidiaria;

II) “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento ai fatti di cui alla perizia medico legale espletata in relazione alla concessione della protezione umanitaria”. Si ascrive al tribunale torinese di avere del tutto trascurato gli accertamenti contenuti nella perizia medico legale, a firma del Dott. C., allegata al ricorso ivi proposto, essendosi quel giudice limitato a dare atto, in premessa, della sua produzione e di come questa “metteva in evidenza la particolare vulnerabilità compatibile con gli eventi riferiti dal ricorrente”;

III) “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento ai “seri motivi” di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6″. Si sostiene che sarebbe stato del tutto omesso l’esame della situazione familiare del richiedente e, più in generale, della situazione che lo attenderebbe in ipotesi di rientro in Costa d’Avorio, in relazione alla sussistenza dei “seri motivi” di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

2. Il primo motivo non merita accoglimento.

2.1. Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) ed h), e, in termini identici, il D.Lgs. n. 25 del 2008, “gemello” art. 2, comma 1, lett. h) e g), definiscono “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

2.1.1. Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, identifica il “danno grave” nelle seguenti ipotesi: a) condanna a morte od esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

2.2. Posto, allora, che la doglianza in esame investe esclusivamente il mancato riconoscimento dei gravi motivi in relazione alla lettera c) dell’appena riportato articolo, giova ricordare, che, ai fini dell’applicazione di quest’ultimo, da un lato, è comunque necessario che il ricorrente esponga una situazione personale ed alleghi una situazione del Paese di provenienza dalle quali emergano e siano fatte valere, quale presupposto della domanda di protezione, sia l’esistenza di un conflitto interno o internazionale, sia una situazione di violenza indiscriminata causata da tale conflitto; dall’altro, che, quanto alla nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, Cass. n. 13858 del 2018, in conformità con la giurisprudenza Europea (Corte di giustizia UE, 30 gennaio 2014, causa C-285/12), ha sancito la rilevanza del conflitto armato interno solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Secondo questo arresto, il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia.

2.2.1. Nella specie, il tribunale torinese ha espressamente valutato la situazione politico sociale della Costa d’Avorio pag. 3-4 della decisione impugnata, laddove si legge, tra l’altro, che “la situazione della Costa d’Avorio, allo stato attuale, è cambiata, per cui, nel caso di rientro, il ricorrente non correrebbe i rischi paventati nell’intervista peraltro in modo generico: “io non posso tornare perchè non c’è mio padre, che era l’unico che mi proteggeva Adesso lo non dire dove si trova mia madre”, il che appare abbastanza inverosimile. Il clima politico è del tutto mutato; si rileva che, già nel 2011, grazie anche al supporto di forze internazionali di peacekeeping. Ouattara è stato proclamato ufficialmente vincitore delle elezioni, sul cui svolgimento gli osservatori non hanno sollevato dubbi di regolarità”), evidenziando che il rapporto pubblicato da UN High Committee of the High commissioner’s programme il 23 settembre 2016 non menziona quello Stato tra i Paesi nei quali vi siano emergenze in corso, e che il “Report of the Secretary general on strengthening the partnership between the United Nations and the Akfrican Union of the issues od peace and security in Africa, including the work of the United Nation Office to the African Union”, pubblicato il 13 settembre 2016, sottolinea gli sviluppi delle politiche ivi in atto di “peacehuilding and reconciliation”.

2.2.2. Trattasi, dunque di un accertamento in fatto, qui non ulteriormente sindacabile, che, diversamente da quanto oggi lamentato dal ricorrente, ha mostrato di tenere in debito conto la complessiva situazione politico/sociale del Paese di provenienza, traendone la conclusione della insussistenza dell’invocato requisito di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. t).

3. Insuscettibile di accoglimento è anche il secondo motivo di ricorso.

3.1. Il fatto il cui esame sarebbe stato totalmente omesso dal tribunale a quo sarebbe quanto contenuto nella perizia medico legale, a firma del Dott. C., allegata al ricorso ivi proposto, essendosi quel giudice limitato a dare atto, in premessa, della sua produzione e di come questa “metteva in evidenza la particolare vulnerabilità compatibile con gli eventi riferiti dal ricorrente” (Cfr. pag. 2 del decreto impugnato).

3.2. Rileva, però, il Collegio che il vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risalendo il decreto impugnato al luglio 2018), non è configurabile, avendo la Suprema Corte già chiarito che non costituiscono “fattì, il cui omesso esame possa cagionare il vizio suddetto, gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico (nella specie da individuarsi nel complessivo stato di salute dell’odierno ricorrente, che il tribunale, sebbene sinteticamente, ha comunque valutato, come emerge agevolmente dalle pagine 5 e 6 del provvedimento impugnato) da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti Cass., SU, n. 8053 del 2014).

4. Infondato è anche, nella sua interezza, il terzo motivo di ricorso, che critica il decreto impugnato per aver disatteso la richiesta di positivo accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ed ascrive al tribunale di non aver tenuto conto di tutti gli elementi attestanti la situazione di vulnerabilità del ricorrente in caso di rientro nel suo Paese.

4.1. In proposito, infatti, da un lato, è sufficiente rilevare che, come si è già riferito, il giudice a quo ha valutato sia lo stato di salute del ricorrente sia la situazione politico/sociale del suo Paese di provenienza; dall’altro, va ricordato che questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (tir. Cass. n. 17072 del 2018; Cass. n. 22979 del 2018), che, se assunto isolatamente, il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza non integra, di per sè solo ed astrattamente considerato, i seri motivi di carattere umanitario, o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui la legge subordina il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, in quanto “il diritto al rispetto della vita privata – tutelato dall’art. 8 CEDU (…) – può soffrire ingerenze legittime da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione ed il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non goda di uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale (cfr. Corte EDU, sent. 08.04.2008, ric. 21878/06, caso Nnyanzi c. Regno Unito, pur. 72 ss.)”. In altri termini, la riscontrata non individualizzazione dei motivi umanitari non può essere surrogata dalla situazione generale del Paese, perchè, altrimenti, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Stato d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e tenuto conto che il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato, come presupposto della protezione umanitaria, non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale, che, tuttavia, nella specie, è stata sostanzialmente esclusa, alla stregua delle sue accertate condizioni di salute e del contesto politico/sociale del suo Paese di provenienza.

4.2. Miglior sorte, infine, nemmeno toccherebbe, eventualmente, al motivo in esame alla stregua del testo del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, come recentemente modificato dal D.L. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132 del 2018, non recando la prospettazione del corrispondente motivo di ricorso alcun riferimento alle specifiche previsioni di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, commi 1 e 1.1, come modificato dal citato D.L. n. 113 del 2018.

5. Il ricorso, dunque, va respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese del giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17 – giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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