Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3135 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3135 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente contro

Guastella Martina, elettivamente domiciliata in
Roma Via Casetta Mattei 239, presso lo studio degli
Avv.ti Sergio Troppa e Francesco Primavera, e
rappresentata e difesa dall’Avv.to Vincenzo
Taranto, in foza di procura speciale a margine del
controricorso
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 292/34/2007 della
Commissione Tributaria regionale della Sicilia,
Sezione Staccata di Catania, depositata
1’8/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/12/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, Giulio Bacosi, per
parte ricorrente;

Data pubblicazione: 12/02/2014

I

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, affidato ad un unico motivo, nei
confronti di Guastella Martina (che resiste con
controricorso), avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia,
Sezione Staccata di Catania, n. 292/34/2007,
depositata in data 8/10/2007, con la quale – in una
controversia concernente l’impugnazione di un
avviso di accertamento, avente ad oggetto maggiori
imposte IRPEF a tassazione separata, dovute, per
l’anno 1991, sul rateo di prezzo, maturato in
quell’anno, di un contratto di cessione di azienda,
stipulato proprio nel 1991, con pattuizione del
versamento del prezzo frazionato in venti anni, a
seguito di rideterminazione degli imponibili
reddituali relativi agli anni 1989 e 1990,
effettuata al fine di determinare l’aliquota media
da applicare all’anno 1991 – è stata confermata la
decisione n. 87/02/2002 della Commissione
Tributaria Provinciale di Ragusa, che aveva accolto
il ricorso della contribuente.
la contribuente aveva

Occorre chiarire che

presentato, ai sensi dell’art.38 della 1. 413/1991,
una dichiarazione integrativa per l’anno 1989,
definendo in via automatica l’IRPEF dovuta, nonché
aveva concordato, per l’anno 1990, in seguito ad
accertamento con adesione, il reddito imponibile in
£ 4.968.000.
L’Ufficio,

con

l’avviso

di

accertamento

in

oggetto,a1 fine di determinare l’imposta dovuta sul
reddito soggetto a tassazione separata (il rateo di
..
2

i

prezzo della cessione d’azienda), aveva rettificato
il

reddito

imponibile,

rideterminandolo

(tenuto

per

l’anno

conto

1989,

dell’importo

dichiarato e delle imposte versate dalla
contribuente, prima con la dichiarazione dei
redditi e poi a titolo di condono automatico) in £
20.608,000 ed aveva quindi sommato detto importo al
reddito concordato dalla stessa Guastella per
l’anno 1990, così da arrivare ad un’aliquota media
del 15,62% (in luogo di quella, rilevabile dai dati
originariamente dichiarati dalla contribuente, del
10%), per il biennio 1989/1990, anteriore al 1991
in cui era sorto il diritto alla percezione del
prezzo di cessione.
I giudici d’appello hanno sostenuto, tra l’altro,
che, in presenza di un’istanza della contribuente
di adesione al c.d. condono tombale, ex art.38
1.413/1991, la suddetta definizione automatica non
consentiva “alcun accertamento/ rettifica dell’anno
di imposta condonato”,

neppure limitatamente alla

tassazione separata.
La controricorrente ha depositato, solo in data
6/12/2013, tardivamente, memoria ex art.378 c.p.c..
Considerato in diritto
L’Agenzia ricorrente lamenta con un unico motivo,
ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c., la violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 38 e 57 1.
413/1991, avendo l’Ufficio proceduto correttamente,
non alla rettifica dei redditi imponibili per gli
anni 1989 e 1990, oggetto di condono, ma alla
ricostruzione dell’imponibile relativo al suddetto
biennio 1989-1990, al solo fine di determinare
l’aliquota media da applicare per altra annualità
successiva.
La

censura,

come

anche

3

eccepito

dalla

à

controricorrente,

è inammissibile per mancata

corretta formulazione del quesito di diritto, ex
art. 366 bis c.p.c., disposizione operante,
trattandosi di sentenza impugnata pubblicata nel
2007. Invero, il quesito di diritto, che accompagna
il vizio di violazione e/o falsa applicazione di
norma di diritto, ex art.360 n. 3 c.p.c.

(“Dica

codesta Eco.ma Corte se, ex articoli 38 e 57 della

della liquidazione delle imposte in base alla
dichiarazione originaria ex articoli 36 bis e 36
ter D.P.R. 600/1973, valendo tale principio
esclusivamente per le annualità oggetto di condono
e rimanendo impregiudicata, per le annualità
successive, la possibilità dell’Ufficio di
modificare le liquidazioni e dunque difformente da
quanto affermato dalla C.T.R. in sentenza”), è

del

tutto generico ed astratto e non consente di
cogliere quali siano le affermazioni in diritto
contenute nella sentenza impugnata che si assumano
in contrasto con le norme regolatrici della
fattispecie o con l’interpretazione della stessa
fornita dalla giurisprudenza. Inoltre, il motivo
non coglie neppure la

ratio decidendi

della

sentenza, incentrata sul negare rilievo, ai fini
della determinazione di imposte dovute per lo
stesso anno o per anni diversi ai valori di reddito
determinati, a seguito di presentazione
dell’istanza

di

condono

e

di

conseguente

dichiarazione integrativa della originaria
dichiarazione dei redditi, per la commisurazione
della somma da versare per l’applicazione del
beneficio.
Le

spese

dispositivo,

processuali,

liquidate

in conformità del D.M.

4

come

in

140/2012,

legge n. 413/1991, vengano fatti salvi gli effetti

attuativo della prescrizione contenuta nell’art.9,
comma 2 ° , d.l. 1/2012, convertito dalla 1. 271/2012
(Cass.S.U. 17405/2012), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la
ricorrente al rimborso delle spese processuali del
presente giudizio di legittimità, liquidate in
complessivi C 1.500,00, a titolo di compensi, oltre

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 10/12/2013.

C 200,00 per esborsi ed accessori di legge.

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