Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3135 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2010, (ud. 22/10/2009, dep. 11/02/2010), n.3135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI DOMANICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore, rappresentati e

difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in

Roma, via dei Portoghesi n. 12 domiciliano;

– ricorrenti –

contro

R.M., rappresentato e difeso dall’avv. Mezzetti Mauro

domiciliato presso il suo studio V. Germanico n. 187 Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia

– Sezione distaccata di Verona n. 88/15/2005 depositata il 12 ottobre

2005 e notificata in data 8 novembre 2005;

udita la relazione la relazione del Consigliere Dr. Renato

Polichetti;

lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del

ricorso in quanto manifestamente infondato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP corrisposto con riferimento al periodo di cui è causa.

Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte, secondo cui l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, (nel testo vigente fino al 31/12/2003) e all’art. 53, comma 1 del medesimo D.P.R. (nel testo vigente dal 1/1/2004) è soggetto all’applicazione dell’imposta soltanto se si tratti di attività autonomamente organizzata, il cui accertamento spetta la giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 3677 del 2007).

Considerato che la sentenza impugnata è fondata sull’accertamento, congruamente motivato e non adeguatamente censurato, del difetto di tale requisito e che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Ritenuto che giuste ragioni ricorrono per compensare le spese di giudizio di Cassazione.

Causa il decesso del (OMISSIS) P.G. purtroppo intervenuto dopo la decisione adottata in camera di consiglio il ricorso verrà sottoscritto dal consigliere di maggiore anzianità del Collegio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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