Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3135 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 07/02/2017, (ud. 29/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3687/2013 proposto da:

C.B. (OMISSIS), A.D. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LEVANNA 37, presso lo studio dell’avvocato

EMANUELA ERCOLE, che li rappresenta e difende giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

INA ASSITALIA SPA quale impresa designata D.Lgs. n. 209 del 2005, ex

art. 285 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’ TARTAGLIA 5,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DI GIOVANNI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

T.L., L.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2018/2012 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

01/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato EMANUELA ERCOLI;

udito l’Avvocato ALBERTO NACHIRA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2005, i signori C.B. e A.D. convennero in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma i signori L.E. e T.L., nonchè Assitalia S.p.a., quale impresa designata per territorio per la gestione del fondo di garanzia Vittime della Strada L. n. 990 del 1969, ex art. 20 per sentirli solidalmente condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale in cui era stata coinvolta la signora C., mentre si trovava alla guida del veicolo di proprietà del signor Ce..

Esposero gli attori che il suddetto veicolo era stato urtato dalla vettura di proprietà della signora L., condotta dal signor T.; che dal rapporto redatto dalla Polizia stradale intervenuta sul luogo dell’incidente emergeva che la vettura della signora Levakihna era sprovvista dell’assicurazione obbligatoria e che alla medesima signora L., nonchè al signor T., era stata contestata la violazione dell’art. 193 C.d.S.

Si costituì in giudizio la compagnia assicuratrice eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.

Rimasero contumaci sia la signora L. che il signor T.; quest’ultimo non si presentò all’interrogatorio formale deferitogli.

Il Giudice di pace di Roma, con la sentenza n. 27084/2008, dichiarò la carenza di legittimazione passiva della Assitalia S.p.a., per mancanza di prova dell’effettiva scopertura assicurativa del convenuto, e condannò gli altri due convenuti al pagamento del risarcimento dei danni fisici e materiali, con compensazione delle spese di lite.

2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2018 del 1 febbraio 2012, in parziale accoglimento dell’appello proposto dai signori C. e A., ha condannato i signori T. e L. in solido alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio; ha invece confermato la carenza di legittimazione passiva della Ina Assitalia S.p.a..

Secondo il Tribunale non sarebbe stata sufficiente a dimostrare che il veicolo non fosse assicurato la circostanza che dal verbale risultava elevata l’infrazione di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 193 (C.d.S.). Ciò in quanto tale contestazione può essere elevata anche nel caso in cui una delle vetture coinvolte in un sinistro non abbia con sè il relativo certificato amministrativo. Sarebbe stato, quindi, onere degli appellanti acquisire apposita dichiarazione dell’ANIA relativa all’effettiva copertura assicurativa del mezzo, nonchè chiedere di escutere a testi i Pubblici Ufficiali verbalizzanti circa l’eventuale produzione o meno, in un momento successivo, del contrassegno e del certificato di assicurazione.

3. Avverso tale decisione, propongono ricorso in Cassazione C.B. e A.D. sulla base di un unico motivo illustrato da memoria.

3.1 Resiste con controricorso Ina Assitalia S.p.a. I signori L.E. e Luigi T., contumaci anche nel grado di appello, non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la “violazione e falsa applicazione degli artt. 193 e 180 C.d.S., art. 2700 c.c. e art. 116 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Lamentano che il Tribunale ha errato nel ritenere che la contestazione di cui all’art. 193 C.d.S. si possa elevare anche nel caso in cui una delle vetture coinvolte in un sinistro non abbia con sè il certificato assicurativo.

In realtà, la circolazione senza certificato di assicurazione (art. 180 C.d.S., comma 1, lett. d) e la mancata esposizione del contrassegno assicurativo (art. 181 C.d.S.) costituiscono illeciti amministrativi diversi ed alternativi rispetto a quello di circolazione senza copertura amministrativa di cui all’art. 193 C.d.S..

Pertanto, il sol fatto che ci sia stata la contestazione ex art. 193 C.d.S. da parte della Polizia stradale intervenuta sul posto, sarebbe stato sufficiente a ritenere che non ci fosse la copertura assicurativa del veicolo in questione, in quanto, diversamente, sarebbe stata contestata la violazione di cui all’art. 180 C.d.S., con invito ad esibire il contrassegno ed il contratto assicurativo.

Inoltre, la sentenza risulta viziata anche perchè il giudice non poteva prescindere dall’accertamento della violazione di cui all’art. 193 C.d.S. contenuto nel verbale redatto dalla Polizia Stradale, il quale, ai sensi dell’art. 2700 c.c., fa fede fino a querela di falso.

Il Tribunale, infine, ha violato il disposto di cui all’art. 116 c.p.c., ritenendo di non dover prendere in considerazione nè il comportamento processuale dei convenuti, contumaci in entrambi i gradi di giudizio, nè la mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del sig. T.L. anche in ordine alla mancata copertura assicurativa.

Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

E’ infondato nella parte in cui i ricorrenti sostengono che la contestazione, nel verbale della Polizia Stradale, della violazione di cui all’art. 193 C.d.S., costituirebbe prova certa della mancanza di assicurazione in capo al veicolo della signora L..

Infatti, è vero, come affermano i ricorrenti, che l’illecito amministrativo previsto e sanzionato dall’art. 193 C.d.S., commi 1 e 2 (circolazione senza copertura assicurativa) è distinto ed alternativo rispetto a quelli previsti e sanzionati dall’art. 180, comma 1, lett. d) e comma 7 (circolazione senza certificato di assicurazione obbligatoria), nonchè dall’art. 181 C.d.S., commi 1 e 3, (omessa esposizione del contrassegno relativo alla assicurazione obbligatoria).

Ciò tuttavia comporta solo che non sia legittima la contestuale contestazione dei suddetti illeciti, potendosi perfezionare l’accertamento delle violazioni di cui all’art. 180 C.d.S., comma 1 e art. 181 C.d.S., commi 1 e 3, soltanto nel momento in cui venga esclusa l’applicabilità dell’art. 193 C.d.S. (ad esempio, per la successiva dimostrazione da parte del conducente o del proprietario del veicolo, dell’adempimento all’obbligo di assicurazione, cfr. Cass. Civ., Sez. 1, 24 luglio 2003, n. 11463).

Dalla contestazione della violazione di cui all’art. 193 C.d.S., invece, non può dedursi che l’Autorità abbia già accertato l’effettiva mancanza della copertura assicurativa, potendo anzi il conducente o il proprietario del veicolo esibire successivamente il relativo certificato assicurativo, con conseguente archiviazione dell’illecito originariamente contestato.

Dunque, non è possibile aderire alla tesi del ricorrente secondo cui il verbale elevato dalla Polizia Stradale intervenuta sul luogo dell’incidente farebbe prova, fino a querela di falso, della circostanza che il veicolo di proprietà della signora L., condotta dal signor T., fosse sprovvisto di assicurazione.

Il ricorso è poi inammissibile, per difetto di autosufficienza, nella parte in cui lamenta che il giudice del merito non avrebbe tenuto conto del comportamento processuale dei convenuti contumaci, ed in particolare della mancata risposta, da parte del signor T., all’interrogatorio formale deferitogli anche in ordine alla circostanza che il veicolo da lui condotto fosse sprovvisto di assicurazione.

Qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l’omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata o errata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. n. 10304/2007).

Nella fattispecie, non sono stati trascritti i capitoli su cui verteva l’interrogatorio formale deferito al signor T., che i ricorrenti lamentano non essere stato valutato dal giudice di appello.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.100,00, di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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