Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31349 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 02/12/2019), n.31349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14260-2018 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERENGARIO 10,

presso lo studio dell’avvocato ELIA CURSARO, rappresentata e difesa

dagli avvocati ADELE RITORTO, TERESA CHIODO;

– ricorrente –

contro

ASP DI REGGIO CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 908/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 30/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 908 pubblicata il 30.10.2017 la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda proposta da L.F. nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria (in prosieguo: ASP) per il pagamento di differenze retributive maturate nel periodo 1.1.2004 – 31.8.2009 a titolo di adeguamento agli aumenti contrattuali;

2. la Corte territoriale ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta dalla lavoratrice, osservando come nel ricorso fossero indicate le parti del provvedimento di cui si chiedeva la riforma, le diverse ricostruzioni in fatto proposte e gli errori di diritto; ha precisato che, nonostante gli errori materiali presenti in taluni passaggi (riguardanti il periodo di attività lavorativa e le generalità del c.t.u. nominato in primo grado), la sostanza dell’impugnazione rimanesse intatta;

3. nel merito la Corte d’appello ha ritenuto fondato l’appello dell’ASP;

4. ha rilevato che con l’art. 32 CCNL 1998-2001 era stata introdotta una nuova struttura della retribuzione, in cui confluivano il trattamento economico iniziale e la fascia retributiva superiore, ove acquisita dal dipendente; sin dalla posizione di sviluppo conseguita con la prima fascia economica occorreva dunque fare riferimento al trattamento economico di fascia, che sostituiva ed assorbiva il trattamento iniziale e definiva un valore globale. L’azienda sanitaria per ragioni di contabilità e di trasparenza era tenuta a scorporare in busta paga le singole voci che confluivano nella retribuzione; restava fermo il limite invalicabile del valore complessivo del trattamento retributivo annuale indicato nelle apposite tabelle del CCNL, definito in corrispondenza delle varie posizioni economiche;

5. le due voci “valore di fascia” e “retribuzione tabellare” – indicate separatamente nella busta paga ma considerate unitariamente nelle tabelle dei contratti collettivi relative al trattamento economico annuale di ciascuna posizione economica – dovevano essere prese in considerazione congiuntamente;

6. considerando il percepito nelle buste paga a titolo di stipendio tabellare e di valori di fascia nonchè gli arretrati corrisposti allo stesso titolo, non risultavano dovute le differenze retributive oggetto di domanda;

7. le spese di entrambi i gradi di giudizio e di consulenza tecnica dovevano essere poste a carico della parte appellata;

8. avverso la sentenza ha proposto ricorso L.F., articolato in quattro motivi, a cui la parte intimata non ha opposto difese;

9. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

10. con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto violazione del D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 2012 e mancata applicazione degli artt. 342,348 bis c.p.c., censurando la statuizione di rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello;

11. ha esposto che nell’atto di appello erano indicati in modo erroneo il periodo di lavoro oggetto di giudizio, le generalità del c.t.u. nominato, i quesiti al medesimo posti e l’udienza di conferimento dell’incarico;

12. con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato ingiustizia manifesta della condanna alle spese per entrambi i gradi del giudizio, anche alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, sostenendo di essere parte debole del rapporto e di aver agito in quanto dalle buste paga in suo possesso emergeva una non corrispondenza tra gli importi liquidati e le previsioni dei contratti collettivi;

13. con il terzo motivo la L. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

14. ha esposto che, come ribadito nella memoria conclusionale, il c.t.u. si era limitato ad un calcolo aritmetico di somme ricevute, senza poter fare riferimento al periodo cui inerivano gli importi versati a titolo di arretrati; ella aveva contestato che molti degli arretrati erano stati versati in relazione ad anni precedenti a quelli oggetto di causa. La Corte territoriale aveva affermato che gli emolumenti venivano versati a volte come incrementi di fascia, a volte come arretrati contrattuali senza alcun documento di riscontro laddove erano le buste paga ad identificare il titolo per il quale le somme venivano corrisposte; ha precisato che gli unici documenti prodotti erano le buste paga e non i prospetti riassuntivi delle medesime;

15. con il quarto motivo la ricorrente ha censurato la sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.; mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;.

16. ha dedotto l’omessa pronuncia sulla istanza di revoca dell’ordinanza di rinnovo della c.t.u.; ha aggiunto che al consulente era stato dato incarico di calcolare gli arretrati di fascia in assenza di riferimenti temporali e della documentazione necessaria e che il c.t.u. era arrivato ad inglobare la voce “indennità di qualificazione professionale”, che non costituiva oggetto del quesito conferitogli;

17. il primo motivo di ricorso non censura specificamente la ratio decidendi posta a base del rigetto, ad opera della Corte territoriale, dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, ma si sofferma sugli errori materiali effettivamente presenti nella pronuncia in esame che, tuttavia, non fanno venir meno le ragioni della accertata conformità dell’impugnazione ai requisiti di cui agli artt. 342,434 c.p.c., come interpretati da questa Corte di legittimità (cfr. Cass., S.U. n. 27199 del 2017);

18. il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento alla luce dell’orientamento consolidato secondo cui, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia di provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass. 406/08; Ord. n. 19613/17);

19. sul terzo motivo, deve premettersi che al ricorso in esame è applicabile, ai sensi del D.L n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni in L. n. 134 del 2012, la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la sentenza d’appello è stata pubblicata nel 2017;

20. in base al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è denunciabile per cassazione solo il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

21. secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, e dalle successive pronunce conformi (cfr. Cass., 27325 del 2017; Cass., n. 9749 del 2016), l’omesso esame deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Non solo quindi la censura non può investire argomenti o profili giuridici, ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche l’omesso esame di determinati elementi probatori;

22. tali requisiti non sono rinvenibili nel ricorso in esame che non contiene nessuno specifico riferimento ad un fatto, inteso in senso storico fenomenico, avente carattere decisivo ed il cui esame sia stato omesso in sede di appello, traducendosi le censure mosse in generiche contestazioni del percorso argomentativo contenuto nella sentenza impugnata e della valutazione probatoria su cui lo stesso si fonda;

23. inammissibile è anche il quarto motivo di ricorso: il vizio di omessa pronuncia, causativo della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., presuppone l’omessa decisione su un capo di domanda, e non è configurabile qualora il giudice di merito non abbia considerato fatti secondari dedotti dalla parte oppure non abbia esaminato istanze istruttorie, come nel caso di specie la richiesta di revoca dell’ordinanza ammissiva della c.t.u. (cfr. Cass. 22799/17; 13716/16; 7653/12; 17698/11);

24. per le considerazioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile;

25. non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in ragione della mancata costituzione dell’Asp di Reggio Calabria;

26. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA