Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31348 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 02/12/2019), n.31348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13846-2018 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 285, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE MASOCCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA CARBONE;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ di CARTOLARIZZAZIONE dei CREDITI INPS (SCCI)

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO

SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO;

– controricorrente –

contro

S.K., in qualità di legale rappresentante dell’omonima ditta

individuale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ROMINA

MAGNANI, SAMUELE BENVENUTI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 389/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 389 pubblicata il 26.4.2017 la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì, ha respinto la domanda proposta da P.G. nei confronti di S.K., quale titolare dell’omonima ditta individuale, per il pagamento della retribuzione e della contribuzione relativa ai giorni non lavorati nei mesi di aprile e maggio 2007, in costanza del rapporto di lavoro a termine intercorso tra le parti dal 7 aprile al 31 agosto 2007; ha confermato la pronuncia di primo grado quanto alle differenze retributive maturate nel successivo periodo dall’1 giugno al 31 agosto 2007;

2. la Corte territoriale non ha condiviso la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto al lavoratore l’importo di Euro 150 giornaliere per l’intero periodo dal 7 aprile al 31 maggio 2007, nonostante l’esecuzione della prestazione di lavoro solo in alcune giornate del mese; ha rilevato come il lavoratore non avesse allegato nè dimostrato di avere offerto la prestazione nelle giornate non lavorate;

3. ha confermato le valutazioni del Tribunale nella parte in cui, per il periodo successivo al 31 maggio 2007, aveva riconosciuto dovuto l’importo di Euro 150 in relazione ad otto ore di lavoro giornaliero, oltre alla retribuzione prevista dal CCNL per le ore aggiuntive lavorate; ha ritenuto che le testimonianze richiamate dalla datrice di lavoro – appellante, il verbale dell’INPS e l’archiviazione disposta dalla DTL territorialmente competente (allegata alle note autorizzate) non erano in grado di inficiare la ricostruzione dei fatti e che la prospettazione del lavoratore sul mancato riposo trovava sufficiente riscontro nella deposizione del teste B., non smentita dalla generica affermazione della teste D.;

4. avverso la sentenza ha proposto ricorso P.G., articolato in un unico motivo, cui ha resistito con controricorso S.K., che ha altresì proposto ricorso incidentale, articolato in due motivi, al quale P.G. non ha opposto difese; l’INPS ha resistito al ricorso incidentale;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

6. la parte ricorrente ha dedotto con l’unico motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione delle parti, impugnando la sentenza nella parte in cui aveva accolto l’appello della datrice di lavoro in ordine alla retribuzione richiesta per i giorni non lavorati;

7. ha esposto che il Tribunale di Forlì aveva dichiarato incontestato il fatto che egli fosse rimasto a disposizione della datrice di lavoro per tutta la durata del rapporto di lavoro, con una sospensione disposta per fatti dipendenti dal datore di lavoro; ha dedotto che la mancata utilizzazione lasciava immutati gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro e, in particolare, quello di corrispondere la retribuzione per i giorni non lavorati; ha altresì esposto di avere svolto sino alla data del 2.5.2007 sei giornate di lavoro (nei giorni 7, 8 e 9 aprile; 24, 25 e 26 aprile) e che la quietanza di pagamento di Euro 900,00 in data 2.5.2007 contrastava con l’assunto di parte datoriale secondo cui la retribuzione giornaliera era fissata in Euro 100,00;

8. col primo motivo di ricorso incidentale S.K. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2, 3 e 5 e dell’art. 366 c.p.c., violazione di legge ed erronea applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valenza probatoria delle ricevute di pagamento;

9. ha esposto non essere controverso che l’albergo in cui si era svolta l’attività lavorativa avesse osservato l’apertura nelle giornate del 7, 8 e 9 aprile, 27 28 e 29 aprile 2007 e nei giorni 19, 20 e 21 maggio per complessive nove giorni lavorativi;

10. ha sostenuto che la Corte territoriale aveva omesso ogni statuizione circa l’entità del compenso giornaliero, assumendo essere generiche le ragioni dell’appello laddove ella aveva esposto nell’atto di impugnazione che dai nove giorni lavorati nei mesi di aprile e di maggio, in relazione all’importo quietanzato, si ricavasse che la retribuzione pattuita era di Euro 100,00 giornalieri. L’errore di determinazione dell’importo della retribuzione giornaliera discendeva dall’erroneo conteggio delle giornate effettive di lavoro nei mesi di aprile e di maggio (in sei anzichè in nove giornate lavorate);

11. il giudice del gravame aveva ritenuto generica la contestazione del quantum della retribuzione in ordine al percorso logico giuridico seguito del giudice di prime cure laddove nell’atto di appello si era evidenziato che alle giornate effettivamente lavorate corrispondeva la somma netta giornaliera di Euro 100; non era in discussione tra le parti, invece, la consistenza dei giorni lavorati; con il motivo si contesta altresì la statuizione di accoglimento della domanda di retribuzione delle giornate di chiusura dell’albergo resa nel primo grado;

12. con il secondo motivo la ricorrente incidentale ha dedotto errata, illogica e contraddittoria motivazione; illegittimità della sentenza nella parte in cui ha accertato l’esistenza di una retribuzione giornaliera di Euro 150,00 per otto ore di lavoro, oltre alla retribuzione contrattuale del livello terzo per le ore eccedenti, con costituzione di una nuova fonte giuridica del rapporto di lavoro; errata, illogica e contraddittoria motivazione;

13. con il motivo si insiste sulla intervenuta archiviazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro delle contestazioni (violazione della L. n. 4 del 1953, art. 1, commi 1 e 2) relative ai fatti oggetto di causa;

14. il ricorso principale è inammissibile;

15. deve premettersi che al ricorso in esame è applicabile, ai sensi del D.L n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni in L. n. 134 del 2012, la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la sentenza d’appello è stata pubblicata in epoca successiva all’11.9.2912;

16. in base al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è denunciabile per cassazione solo il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

17. secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, e dalle successive pronunce conformi (cfr. Cass., 27325 del 2017; Cass., n. 9749 del 2016), l’omesso esame deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Non solo quindi la censura non può investire argomenti o profili giuridici, ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche l’omesso esame di determinati elementi probatori;

18. tali requisiti non sono rinvenibili nel ricorso in esame che non contiene nessuno specifico riferimento ad un fatto, inteso in senso storico fenomenico, avente carattere decisivo ed il cui esame sia stato omesso in sede di appello, traducendosi le censure mosse in generiche contestazioni del percorso argomentativo contenuto nella sentenza impugnata e della valutazione probatoria su cui lo stesso si fonda;

19. l’inammissibilità del ricorso principale rende inefficace, secondo il disposto dell’art. 334 c.p.c., comma 2, il ricorso incidentale tardivo proposto da S.K.; il ricorso del P. è stato notificato alla S. in data 26.4.2018 e la memoria di costituzione con ricorso incidentale di quest’ultima risulta notificata in data 15.5.2018, quindi dopo il termine di 40 giorni;

20. ai fini della regolazione delle spese del giudizio di legittimità, deve considerarsi che in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. n. 15220 del 2018; n. 4074 del 2014; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23469 del 2014); deve quindi condannarsi il ricorrente principale alla rifusione delle spese nei confronti della S., con liquidazione come in dispositivo; spese compensate nei rapporti la S. e l’Inps in ragione della inefficacia del ricorso incidentale tardivo quale conseguenza della inammissibilità del ricorso principale;

21. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale;

22. deve invece escludersi la condanna al pagamento del “doppio” del contributo unificato nei confronti della ricorrente incidentale tardiva il cui gravame ha perso efficacia ex art. 334 c.p.c., comma 2, in quanto la suddetta sanzione consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, secondo il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Ord. n. 1343/19 – Ord. n. 18348/17).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale.

Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di S.K., che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Compensa le spese tra la S. e l’Inps.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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