Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31347 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 04/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 04/12/2018), n.31347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19016-2014 proposto da:

G.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI

PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato DANIELA JOUVENAL,

rappresentato e difeso dagli avvocati MILENA GUARNIERI e MATTEO

PASSERI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

BELLELLI S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 324/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/06/2014, R.G.N. 78/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DANIELA JOUVENAL LONG per delega MILENA GUARNIERI.

Fatto

Con sentenza del 28 giugno 2014, la Corte d’appello di Brescia rigettava le domande di G.G.M. di pagamento di indennità sostitutiva del preavviso e di indennità ai sensi dell’art. 1751 c.c. e condannava Bellelli s.r.l. al pagamento, in suo favore a rispettivo titolo di indennità risolutiva e suppletiva di clientela, delle somme di Euro 831,64 e di Euro 5.673,77: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece accertato la risoluzione del contratto di agenzia per fatto della società preponente, condannandola al pagamento, in favore dell’agente, delle residue provvigioni maturate e delle somme di Euro 30.654,84 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso e di Euro 46.750,40 a titolo di indennità ai sensi dell’art. 1751 c.c.

Al contrario del Tribunale, la Corte territoriale riteneva la risoluzione consensuale del contratto di agenzia tra le parti, sulla base di un ravvisato tenore ultimativo della lettera 26 settembre 2008 dell’agente (in caso di rifiuto delle condizioni poste sub a per la prosecuzione del rapporto, “sarò costretto a rinunciare al mio incarico come agente entro la fine di questo mese. In tal caso sono disponibile a discutere un eventuale pagamento di preavviso”) interpretato come volontà di recesso, accettata dalla preponente: con la conseguente esclusione dei presupposti di spettanza del preavviso e dell’indennità ai sensi dell’art. 1751 c.c. Sicchè, essa liquidava le suddette indennità nella misura suindicata, secondo i conteggi prodotti non contestati.

Con atto notificato il 16 luglio 2014, G.G.M. ricorreva per cassazione avverso la predetta sentenza con tre motivi, mentre l’intimata Bellelli s.r.l. non svolgeva difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce omessa, insufficiente valutazione delle prove e insufficiente e contraddittoria motivazione quale error in procedendo, per erronea valutazione delle prove e interpretazione, in violazione del canone di letteralità dell’art. 1362 c.c., della lettera dell’agente del 26 settembre 2008 di doglianza a causa di inadempimenti della preponente (per ritardato pagamento delle fatture per provvigioni) e di richiesta di modifica della clausola di monomandato in plurimandato, non riconducibile ad una manifestazione di recesso, in assenza di esame degli ulteriori documenti prodotti, in particolare della successiva lettera di Bellelli s.r.l. al proprio difensore (al fine di “cogliere l’occasione per” invitare l’agente “a risolvere il contratto”).

2. Con il secondo, il ricorrente deduce l’omesso esame dell’esistenza dell’inadempimento di Bellelli s.r.l. e della giusta causa del proprio recesso, violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., artt. 115 e 116 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione quale error in procedendo, per apodittica assunzione, senza attento esame del contenuto dei documenti ed errata interpretazione della lettera dell’agente del 26 settembre 2008, della risoluzione consensuale del contratto di agenzia tra le parti anzichè per giusta causa in dipendenza degli inadempimenti della preponente riguardanti i contestati reiterati ritardi nel pagamento delle provvigioni.

3. Con il terzo, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1750,2119 e 1751 c.c., per erroneo rigetto delle domande di pagamento delle indennità di preavviso e di cessazione del rapporto, spettanti in caso di recesso dell’agente per giusta causa, “frettolosamente” esclusa per una ravvisata risoluzione consensuale.

4. Il primo motivo (omessa, insufficiente valutazione delle prove e insufficiente e contraddittoria motivazione quale error in procedendo, per erronea valutazione delle prove e interpretazione, in violazione del canone di letteralità dell’art. 1362 c.c., della lettera dell’agente del 26 settembre 2008) ed il secondo (omesso esame di esistenza dell’inadempimento di Bellelli s.r.l. e di giusta causa di recesso di G., violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., artt. 115 e 116 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione quale error in procedendo per apodittica assunzione della risoluzione consensuale del contratto di agenzia) possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di stretta connessione.

4.1. Essi sono inammissibili.

4.2. Non sussiste, infatti, alcun “fatto storico” di carattere decisivo di cui sia stato omesso l’esame, che possa essere ricondotto ai rigorosi parametri individuanti l’ambito devolutivo del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 20 novembre 2015, n. 23828; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940), applicabile ratione temporis. In particolare, essendo stato compiuto lo scrutinio tanto della bozza di lettera inviata da Bellelli s.r.l. al proprio avvocato (al secondo capoverso di pg. 6 della sentenza), tanto delle lettere successive (al primo periodo di pg. 8 della sentenza).

4.3. I due mezzi si risolvono piuttosto in una contestazione della valutazione probatoria e dell’accertamento di fatto della Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità, qualora sorretti da adeguata argomentazione (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), come appunto nel caso di specie (per le ragioni esposte dal penultimo capoverso di pg. 5 al primo di pg. 8 della sentenza).

4.4. Parimenti inappropriato è il profilo di censura riguardante l’interpretazione giudiziale della lettera dell’agente 26 settembre 2008, in assenza di una specifica indicazione dei canoni ermeneutici asseritamente violati e dei principi in essi contenuti, oltre che della precisazione delle modalità e delle considerazioni con le quali il giudice del merito se ne sarebbe discostato (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536; Cass. 30 aprile 2010, n. 10554; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355).

L’interpretazione resa dalla Corte territoriale, pure adeguatamente argomentata (per le ragioni in particolare esposte dal penultimo capoverso di pg. 5 al primo di pg. 7 della sentenza), è pertanto insindacabile in sede di legittimità, anche considerata la prospettazione dalla parte ricorrente di un’interpretazione in contrapposizione a quella del giudice di merito, cui essa è riservata in via esclusiva (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 4 maggio 2017, n. 10831) e per tale ragione inammissibile.

5. Il terzo motivo, relativo a violazione o falsa applicazione degli artt. 1750,2119 e 1751 c.c. per erroneo rigetto delle domande di pagamento delle indennità di preavviso e di cessazione del rapporto, spettanti in caso di recesso dell’agente per giusta causa, è parimenti inammissibile.

5.1. Esso è addirittura irrilevante, essendo basato sul presupposto del (mancato erroneamente) riconoscimento di una giusta causa, apoditticamente affermato, ma smentito in modo argomentato dalla Corte territoriale (ultimo capoverso di pg. 7 della sentenza).

6. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità del ricorso, senza assunzione di provvedimenti sulla spese, per il mancato svolgimento di difese dalla società intimata; con sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA