Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31347 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 02/12/2019), n.31347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13686-2018 proposto da:

E.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI RUSSO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 3029/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA,

depositato il 05/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con decreto del 5.12.2017 il Tribunale del lavoro di Foggia ha omologato gli esiti dell’accertamento tecnico preventivo disposto su ricorso di E.A., che aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per il godimento dell’indennità di accompagnamento del 29.2.2016; ha compensato le spese della procedura in considerazione della decorrenza differita dell’accertamento rispetto alla domanda amministrativa e posto a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna, il costo della c.t.u., in assenza di dichiarazione da parte ricorrente ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;

2. avverso tale decreto ha proposto ricorso E.A., articolato in un unico motivo; l’Inps ha depositato procura alle liti;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. con l’unico motivo di ricorso E.A. ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., censurando la statuizione di condanna al pagamento del 50% delle spese della consulenza tecnica d’ufficio;

5. ha esposto di avere dedotto nel ricorso introduttivo dell’accertamento tecnico preventivo il possesso dei requisiti per fruire dei benefici di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., come da documentazione in atti, con dichiarazione sottoscritta personalmente e che inoltre tra gli allegati al ricorso figurava la dichiarazione sottoscritta sostitutiva di notorietà (allegata al numero 2 fascicolo di parte) in cui si dichiarava il reddito personale e familiare nei limiti utili all’esenzione;

6. ha sostenuto, infine, che l’art. 152 disp. att. c.p.c. non avrebbe dovuto trovare applicazione in quanto riferibile alle sole ipotesi di soccombenza, laddove la stessa era risultata vittoriosa;

7. il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento;

8. questa Corte ha già chiarito (cfr. Cass. n. 5363 del 2012; Sez. 6, n. 22952 del 2016), con orientamento a cui in questa sede si intende dare continuità, che “ai fini dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poichè a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che “l’interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito”;

9. si è ulteriormente precisato che va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo (cfr. tra le altre, Cassazione, sez. 6, n. 16284 del 2011; n. 24303 del 2016; n. 23424 del 2018);

10. nel caso di specie, il ricorso introduttivo di primo grado includeva (a pag. 2) la dichiarazione ai fini dell’art. 152 disp. att. c.p.c. recante la sottoscrizione della parte e al medesimo ricorso era allegata (doc. n. 2) la dichiarazione sostitutiva di notorietà ai fini della condizioni reddituali, sottoscritta dalla pare, risultando così soddisfatti i requisiti richiesti ai fini dell’invocata esenzione;

11. l’art. 152 disp. att. c.p.c. deve trovare applicazione anche per le spese di consulenza tecnica d’ufficio che rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., (cfr. Cass. n. 17739 del 2016);

12. da quanto esposto discende l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato limitatamente alla statuizione resa sulle spese di c.t.u. e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando E.A. non tenuta al pagamento del 50% delle spese di c.t.u. relative alla fase di merito, che vanno poste interamente a carico dell’Inps;

13. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Inps, con liquidazione come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese di c.t.u. e, decidendo nel merito, dichiara che E.A. non è tenuta al pagamento delle spese di c.t.u. relative alla fase di merito, che vanno poste interamente a carico dell’Inps.

Condanna l’Inps al pagamento delle del giudizio di legittimità che liquida in Euro 255,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA