Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31346 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 04/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 04/12/2018), n.31346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18309-2017 proposto da:

B.C.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato BRUNO DEVECCHI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

NEWLAT FOOD, già NEWLAT S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DIRE DAUA 2,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CRESCELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMILIANO CRUDO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1049/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/05/2017 R.G.N. 96/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CLAUDIA DEL POZZO per delega Avvocato MASSIMILIANO

CRUDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1049/2017, depositata l’11 maggio 2017, la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Lodi, ha respinto le domande, con le quali B.C.G. aveva chiesto dichiararsi la nullità, in quanto discriminatorio, del licenziamento intimatogli dalla Newlat S.p.A., previo accertamento della invalidità dell’accordo transattivo intervenuto con la società in data 26 settembre 2014.

2. La Corte ha osservato a sostegno della propria decisione come il lavoratore, pur avendone l’onere, non avesse dimostrato di trovarsi, al momento della sottoscrizione dell’accordo, in una condizione di incapacità di intendere e di volere ex art. 428 c.c.: conclusione che, pur nella considerazione del quadro di persistente disabilità psichica già riscontrata nel 1988 e ancora oggetto di valutazione due anni dopo il recesso (quando, a seguito di visita del luglio 2016, il B. era stato dichiarato invalido con inabilità lavorativa al 100%), la sentenza ha fondato su una pluralità di elementi e circostanze di fatto, sia relativi alla prestazione dell’attività lavorativa in un lungo e ininterrotto arco temporale, sia relativi al comportamento tenuto dal lavoratore nella fase precedente e in quella successiva alla stipula dell’accordo poi impugnato, senza che a contrario avviso potessero condurre le risposte dallo stesso fornite in sede di interpello, dalle quali era dato desumere, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, che il B. era stato consapevole tanto delle ragioni dell’incontro in sede sindacale, a cui era stato comunque accompagnato da una parente, come della scelta alla fine compiuta (e cioè accettazione del licenziamento con indennità di mobilità, in luogo della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale oggetto di opzione iniziale), nonostante l’invito a ripensarci da parte di più persone presenti.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il lavoratore con otto motivi, cui ha resistito con controricorso la Newlat Food S.p.A. (già Newlat S.p.A.).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi sette motivi (A-G) viene dedotto il vizio di omesso o insufficiente esame su di un fatto decisivo della controversia: – (1) per non avere la Corte accuratamente valutato la documentazione medica prodotta (in particolare, il verbale di accertamento di invalidità civile della Commissione Medica di Lodi in data 26/7/2016, da cui risultava un quoziente intellettivo gravemente inferiore alla media) e gli atti processuali (esame diretto da parte del giudice di primo grado sulla persona del ricorrente); – (2) per non avere considerato che il B. era stato adibito nel corso del rapporto a mansioni esclusivamente manuali ed era incapace di gestire il proprio denaro; – (3) per non avere considerato che lo stato di incapacità naturale del ricorrente ha carattere permanente, dipendendo da una malattia congenita non guaribile; – (4) per non avere considerato che l’assunzione era avvenuta con collocamento obbligatorio, ai sensi della L. n. 68 del 1999, e che, pertanto, il datore di lavoro era ben consapevole della disabilità da cui era affetto il B.; – (5) per avere ritenuto che egli fosse in grado di comprendere il contenuto dell’accordo conciliativo, nonostante le evidenze risultanti dai documenti prodotti e l’esito dell’indagine condotta dal giudice di primo grado; – (6) per avere omesso di valutare la totale indeterminatezza dei criteri di selezione che avevano condotto a individuare il B. fra i lavoratori in esubero; – (7) per avere, inoltre, omesso di considerare che la società datrice di lavoro aveva agito con mala fede, in quanto aveva predisposto il testo dell’accordo pur nella consapevolezza dello stato di disabilità del ricorrente e della sua naturale incapacità a comprendere la portata della rinuncia al posto di lavoro, che da esso sarebbe derivata.

2. Con l’ottavo motivo (H) viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 428 c.c. per non avere il giudice di appello valutato che la prova dell’incapacità naturale non deve essere necessariamente riferita alla situazione esistente nel momento in cui l’atto impugnato venne posto in essere, ma può essere desunta anche attraverso il dato induttivo costituito dalle condizioni del soggetto antecedenti o successive al compimento di esso, e che l’accertamento svolto dalla Commissione medica provinciale di Lodi nel luglio 2016 era da considerarsi a tali fini elemento presuntivo più che rilevante.

3. I motivi di ricorso primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo – da esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi per comunanza di questioni – sono inammissibili.

4. Essi, infatti, dolendosi il ricorrente di carenze motivazionali della sentenza impugnata, sotto il profilo della completezza e logicità del percorso logico-argomentativo seguito e della coerenza delle conclusioni raggiunte in confronto alle risultanze probatorie e agli atti di causa, non si conformano al modello legale dell’art. 360 c.p.c., n. 5, quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a fronte di sentenza di secondo grado pubblicata in data 11 maggio 2017 e, quindi, successivamente all’entrata in vigore della riforma, e a seguito delle precisazioni – circa il perimetro applicativo del “nuovo” vizio di motivazione e i relativi oneri di deduzione – rese dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n. 8054.

5. In particolare, con tali pronunce (e con le molte successive conformi: cfr., fra le più recenti, Cass. n. 9253/2017) è stato chiarito che l’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato a seguito della novella legislativa del 2012, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

6. Nella specie, è peraltro da rilevare che la Corte di appello di Milano ha preso in esame i fatti che il ricorrente assume trascurati, sia pure per trarne conclusioni diverse da quelle prospettate, avendo espressamente valutato: la documentazione in atti e, in particolare, gli esiti degli accertamenti medici compiuti nel 1988 e nel 2016 (cfr. p. 3) nonchè le risposte date dal lavoratore in sede di interpello avanti al giudice di primo grado (cfr. p. 4); le caratteristiche delle mansioni dallo stesso svolte in azienda e le effettive e concrete implicazioni della disabilità sofferta, anche mediante l’analisi del comportamento posto in essere prima, durante e dopo la sottoscrizione dell’accordo (cfr. ancora p. 3 in fine e p. 4); la natura psichica della disabilità, individuata alla luce delle risultanze probatorie in una condizione (di per sè permanente) di “lieve oligofrenia” (cfr. p. 3, terzultimo capoverso); il fatto che l’assunzione del B. fosse avvenuta (nel 1994) nelle forme dell’avviamento obbligatorio nominativo (cfr. p. 2); l’ipotizzata mala fede della società, che viene esclusa dalla Corte (cfr. p. 5) in esito ad una diffusa e dettagliata ricostruzione delle circostanze che hanno preceduto e accompagnato la sottoscrizione dell’accordo (cfr. p. 4).

7. In realtà, attraverso i motivi in esame il ricorrente abbandona il terreno della critica di ordine motivazionale per sollecitare una rilettura e una nuova, difforme valutazione del materiale di causa, rispetto a quella compiuta dalla Corte territoriale, e cioè l’esercizio di una funzione che è estranea al ruolo del giudice di legittimità in seno all’ordinamento e che è invece propria del giudice di merito.

8. Parimenti inammissibile è il sesto motivo, dovendosi al riguardo confermare il principio di diritto, per il quale “qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione” (Cass. n. 15430/2018): onere che, nella specie, non risulta in alcun modo assolto dal ricorrente, il quale, a fronte di questione di cui non è cenno nella sentenza impugnata, non ha indicato se, con quale atto e in quali termini essa fosse stata sollevata nei gradi di merito e specificamente riproposta al giudice di appello.

9. Anche l’ottavo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

10. Con esso, infatti, il ricorrente, mentre denuncia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 428 c.c., non indica le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che sarebbero in contrasto con la norma richiamata o con l’interpretazione che di essa è stata fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (cfr., fra le molte, Cass. n. 16038/2013); ma si volge a sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto, diverso da quello compiuto dalla Corte di merito, e peraltro a fronte di pronuncia di secondo grado che, con motivazione adeguata e comunque non oggetto di ammissibile censura, ha verificato la portata inferenziale dell’accertamento compiuto nel luglio 2016 dalla Commissione medica provinciale di Lodi nell’ambito e alla luce di una più ampia e articolata considerazione di tutti gli indici fattuali del caso concreto.

11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 1 5 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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