Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31345 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 04/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 04/12/2018), n.31345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15518-2013 proposto da:

AUTOLINEE BUDA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TERENZIO 21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAMPERI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO COSIO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, DE ROSE EMANUELE, CARLA DALOISIO, LELIO MARITATO,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., (già SERIT SICILIA S.P.A., già

MONTEPASCHI SERIT S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1168/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 04/12/2012 r.g.n. 10/2007.

Fatto

RITENUTO

CHE:

la Corte d’Appello di Catania, con sentenza n.1168/2012, in riforma della sentenza impugnata dall’Inps, rigettava l’opposizione svolta da Autolinee Buda srl avverso l’iscrizione a ruolo di cui alla cartella esattoriale notificata in data 23/4/2003, emessa per conto dell’Inps e con la quale era stato intimato il pagamento della somma complessiva di Euro 74.700,12 per contributi omessi e somme aggiuntive, relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1992, ottobre e novembre del 2001 e gennaio, febbraio e marzo del 2002;

a fondamento della decisione la Corte rilevava che la decisione del primo giudice, fondata sull’assunto che l’Inps fosse rimasto contumace nel giudizio di primo grado e pertanto, benchè onerato, non avesse fornito la benchè minima prova dei fatti determinanti l’insorgenza dell’omissione contributiva, si rivelava errata non avendo tenuto conto che i crediti vantati dall’Inps derivavano dai modelli Dm 10 presentati dalla stessa società opponente, con la conseguenza che nessuna ulteriore prova era tenuto a fornire in giudizio l’Inps; anche perchè le difese sul merito articolate dalla società nel ricorso introduttivo (prescrizione, pagamento parziale) apparivano radicalmente incompatibili con la contestazione della sussistenza dell’obbligo contributivo; in relazione alle eccezioni sollevate dalla società e riproposte in grado d’appello la Corte rilevava che attraverso la CTU era stato accertato come la società Autolinee Buda srl non avesse provato di aver posto in essere alcun versamento con riferimento alle somme richieste nella cartella opposta; quanto all’eccezione di prescrizione essa non era stata tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado e pertanto appariva inammissibile perchè tardiva; per quanto riguardava le somme aggiuntive indicate in cartella doveva rilevarsi che estate correttamente determinate ratione temporis; pertanto per le omissioni anteriori all’entrata in vigore della L. n. 388 del 2000 era stato applicato il sistema sanzionatorio precedente, mentre tale più favorevole normativa era stata applicata per le violazioni attinenti a periodi successivi;

contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Autolinee Buda srl con due motivi, illustrati da memoria, nei quali deduce: 1) la violazione e l’omessa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, nonchè dell’art. 437 c.p.c., comma 2, dell’art. 112 c.p.c. e del principio di rilevabilità d’ufficio della prescrizione nella materia previdenziale (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) avendo la Corte omesso di rilevare ex Officio la prescrizione in relazione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1992, nonchè di dichiarare illegittima ogni pretesa relativa alle rispettive somme aggiuntive in ragione dell’estinzione per prescrizione del credito sottostante; 2) la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 218 in merito alle somme aggiuntive (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), atteso che, non potendosi configurare alcun addebito a carico della società ricorrente per i mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1992, in ragione dell’intervenuta prescrizione, nulla era dovuto a titolo di somme aggiuntive, per come richieste in cartella; in via gradata si rilevava l’erroneità degli importi indicati a titolo di somme aggiuntive in misura superiore a quanto risultante ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 218; non potendo affermarsi che fossero state correttamente applicate secondo quanto erroneamente ritenuto in sentenza;

l’Inps ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

il primo motivo di ricorso, avente valore assorbente, è fondato, atteso che, secondo l’ormai consolidato orientamento di legittimità (Cass. 9226/2018, 27163/2008, 230/2002), nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti; detto principio – che attualmente è fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, ed è desumibile, per il periodo precedente l’entrata in vigore di tale disposizione, dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2, – vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10 si applica anche per i contributi prescritti prima dell’entrata in vigore della medesima legge;

parimenti consolidato è il principio conseguente, secondo cui la relativa eccezione non rientra fra quelle la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dall’art. 437 c.p.c.; ed invero il divieto di nuove eccezioni in appello di cui all’art. 345 c.p.c. e specificamente all’art. 437 c.p.c., comma 2 per il rito del lavoro, concerne soltanto l’eccezione in senso proprio relativa a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatti valere in giudizio, non rilevabili d’ufficio e non può quindi inerire all’eccezione di prescrizione in discorso;

per le esposte ragioni, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, mentre va dichiarato assorbito il secondo motivo; la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Messina, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo. Dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Messina anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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