Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31344 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 02/12/2019), n.31344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11135-2017 proposto da:

FONDAZIONE TEATRO DELL’OPERA di ROMA, in persona del Sovrintendente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE

MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

C.E., R.A., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA GALILEI 45, presso lo studio dell’avvocato ANNALISA

CIAFFI, che le rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 638/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che

1.- C.E. e R.A., unitamente ad altra lavoratrice, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma chiedendo che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la Fondazione per lo svolgimento di maschera e la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, con la condanna della Fondazione al risarcimento dei danni.

2.- Il Tribunale ha rigettato la domanda.

3.- Su appello delle lavoratrici odierne controricorrenti, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza, ha dichiarato la nullità del contratto a termine stipulato dalla Fondazione, con decorrenza dal 22/10/1999 (così il dispositivo), con la R. e con decorrenza dal 30/9/1998 con la C.; ha quindi dichiarato costituito tra le parti un rapporto di lavoro a tempo subordinato e condannato la Fondazione al pagamento di un’indennità onnicomprensiva pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ciascuna delle appellanti.

3.1.- A fondamento del decisum, la Corte territoriale ha posto i principi già espressi da questa Corte con la sentenza 20 marzo 2014, n. 6547, ribaditi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 260 del 2015; ha dunque ritenuto che i contratti in esame non soddisfano il requisito di forma richiesto dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, attesa la genericità della causale, non resa specifica dalla sola indicazione degli spettacoli cui le lavoratrici avrebbero dovuto collaborare; inoltre, non ha ritenuto sussistente la prova di uno specifico apporto lavorativo delle lavoratrici necessario a sorreggere la causa del contratto di lavoro a termine.

4.- Contro la sentenza la Fondazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base dei motivi che di seguito si illustrano; la parte intimata ha resistito con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata. In prossimità dell’adunanza, entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- i motivi di ricorso sono così prospettati:

1.1.- violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 595 (legge finanziaria 2006), della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 392 (legge finanziaria 2008) e del D.L. n. 64 del 2010, art. 3, comma 5, convertito in legge dalla L. 29 giugno 2010, n. 100, art. 1, comma 1: assume la ricorrente che, con riferimento al periodo di efficacia del contratto dichiarato nullo, le norme indicate impedivano la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stante il cosiddetto blocco delle assunzioni, operante anche con riguardo alla costituzione giudiziale dei rapporti di lavoro;

1.2.- violazione e falsa applicazione del D.L. n. 91 del 2013, art. 11, comma 19, convertito nella L. n. 112 del 2013: la Fondazione osserva che, in forza della norma citata, le assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche devono avvenire solo a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche;

1.3.- violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 1, lett. e): la Fondazione ritiene che i contratti in esame rispondevano ai requisiti previsti dalla norma indicata: in particolare, essi specificavano l’oggettiva esigenza concreta di produzione di uno o più specifici spettacoli, circoscritti in un ambito temporale determinato e coincidente con la durata degli spettacoli medesimi, laddove la necessità diretta che deve connotare la prestazione dei lavoratori a termine doveva ritenersi insita nella limitazione per gli enti lirici di procedere liberamente alle assunzioni a tempo indeterminato in ragione dei vincoli di bilancio.

2.- Il primo ed il secondo motivo, in questa stessa pressochè identica formulazione, sono stati già scrutinati da questa Corte (in termini, Cass. 14/5/2019, n. 12776; v. pure Cass. 20/4/2018, n. 9896; Cass. Corte 28/9/2016, n. 19189; Cass. 20/3/2014, n. 6547; conf. pure Cass. 19/5/2014, n. 10924) che, con orientamento che si ritiene quindi di condividere anche per gli effetti di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., li ha ritenuti infondati sul presupposto che le norme dettate in materia di blocco delle assunzioni, di cui alle leggi finanziarie del 2006 e del 2008, costituiscono norme esterne alla fattispecie dedotta in giudizio. Esse infatti riguardano il funzionamento e l’autorganizzazione del datore di lavoro e, pur potendo incidere indirettamente sulla esistenza del rapporto di lavoro invocata dal privato, non possono farne degradare la posizione di diritto soggettivo sorta in conseguenza di atti di gestione del rapporto di tipo privatistico (cfr., Cass., S.U. n. 894 del 1999) e non possono, dunque, incidere sulla decisione giurisdizionale che intervenga in seguito all’entrata in vigore della disposizione normativa considerata.

2.1.- Tale conclusione risulta ora imposta anche dalla interpretazione della normativa considerata, data dalla Corte di giustizia nella causa Sciotto (Corte di giust. 25 ottobre 2018, causa C-331/17) e dalla necessità di evitare gravi disparità di trattamento anche alla luce della dottrina Milkova (V. Corte Giust. 9 marzo 2017, Causa C- 406/15, Milkova), dovendo scongiurarsi il rischio che la distinzione operata da una normativa nazionale tra i lavoratori subordinati a tempo determinato alle dipendenze di un qualsiasi datore di lavoro privato e quelli che svolgano le medesime mansioni alle dipendenze di una Fondazione lirica, non risulti adeguata al fine perseguito da tale normativa.

2.2.- Dalla ricostruzione della disciplina tempo per tempo applicabile ai contratti di lavoro con le fondazioni lirico sinfoniche, così come ricostruita nelle pronunce citate, emergono i seguenti principi di diritto:

a) successivamente alla trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato (a partire dal 23 maggio 1998), e fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati con le fondazioni lirico-sinfoniche si applica la disciplina prevista dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, con l’unica esclusione costituita della citata L., art. 2, relativa alla proroghe, alla prosecuzione ed ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, come stabilito dal D.Lgs. n. 367 del 1996, art. 22;

b) dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati dal personale delle fondazioni lirico-sinfoniche previste dal D.Lgs. n. 367 del 1996, si applicano le disposizioni di cui ai D.Lgs. n. 368 del 2001, con le uniche esclusioni costituite dall’art. 4, relativo alle proroghe, e dall’art. 5, relativo alle prosecuzioni ed ai rinnovi (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, comma 4);

c) pertanto la violazione “delle norme che prevedono la forma scritta ad substantiam la specifica indicazione della causale, …, devono essere riportate nell’ambito della disciplina ordinaria del contratto di lavoro a tempo determinato, con la conseguente conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato”.

d) infine, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 260 del 11 dicembre 2015, condividendo la ricostruzione del quadro normativo compiuto da questa Corte (richiamando non solo Cass. n. 6547/2014, ma anche Cass. n. 10924, n. 10217, n. 7243, n. 5748 del 2014), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 40, comma 1-bis (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 1, comma 1, nella parte in cui prevede che il D.L. 30 aprile 2010, n. 64, art. 3, comma 6, primo periodo, convertito, con modificazioni dalla L. 29 giugno 2010, n. 100, art. 1, comma 1, si interpreta nel senso che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine”;

aggiunge la sentenza n. 260 del 2015 che “con riguardo ai lavoratori dello spettacolo, la Corte di giustizia ha valorizzato il ruolo della “ragione obiettiva” come mezzo adeguato a prevenire gli abusi nella stipulazione dei contratti a tempo determinato e come punto di equilibrio tra il diritto dei lavoratori alla stabilità dell’impiego e le irriducibili peculiarità del settore (sentenza 26 febbraio 2015, nella causa C-238/14, Commissione contro Granducato di Lussemburgo, che riprende le affermazioni della sentenza della Corte di giustizia, 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13 e da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri)”: tanto ad ulteriore sostegno all’assunto che l’estensione del divieto di conversione del contratto a tempo determinato oltre i confini originariamente tracciati, includendo anche l’ipotesi di un vizio genetico del contratto a tempo determinato, pregiudica un aspetto fondamentale delle tutele accordate dall’ordinamento ai rapporti di lavoro, in un contesto già connotato in senso marcatamente derogatorio rispetto al diritto comune.

2.3.- Questi principi valgono a respingere i motivi di ricorso in esame non potendosi attribuire rilievo ad una norma (D.L. n. 91 del 2013, art. 11, comma 19), che secondo la stessa Corte costituzionale è “antesignana” dell’art. 40, dichiarato poi illegittimo e che, in mancanza di una diversa indicazione normativa, non può avere effetto che per l’avvenire (art. 11 preleggi). Nel senso della irretroattività si è già espressa questa Corte (Cass. 2/4/2019, n. 9125, ed ivi ulteriori richiami).

3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

I giudici romani hanno ritenuto che il richiamo all’esigenza di produrre determinati programmi o spettacoli, ancorchè nominativamente indicati, non è sufficiente al rispetto del principio di specificità, risolvendosi in una clausola di stile che riproduce la formula legislativa, senza evidenziare nè quale sia l’effettiva e obiettiva esigenza che ha giustificato il ricorso all’assunzione a termine – essendo evidente che la produzione di programmi spettacoli che si succedono nel tempo costituisce una stabile e ineliminabile finalità aziendale- nè il nesso tra le esigenze in questione la specifica assunzione del lavoratore, di cui non è stato nemmeno dedotto il possesso di competenze professionali non sostituibile con le prestazioni del personale stabilmente alle dipendenze dell’azienda.

3.1.- Tale giudizio si pone in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, che ha affermato, con riferimento all’ipotesi prevista dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. e) – che, nel testo sostituito dalla L. 23 maggio 1977, n. 266, consente l’assunzione a termine di personale per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, con disposizione poi riprodotta negli stessi termini nel D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 7, lett. c), nel testo applicabile ratione temporis – che “il prescritto requisito della specificità esige che le caratteristiche oggettive dello spettacolo o del programma richiedano un apporto peculiare e temporaneo, che non possa essere fornito dal personale assunto in pianta stabile; pertanto, va esclusa la liceità dell’apposizione del termine nell’ipotesi di mera individuazione nel contratto dello spettacolo o del programma per la cui realizzazione il dipendente sia assunto, senza alcuna specificazione circa la natura e lo scopo di essi e prescindendo dalla temporaneità delle esigenze che rendono necessaria l’assunzione” (Cass.21/8/2015, n. 17064; Cass. 11/12/2012, n. 22657, ed ivi ulteriori richiami; Cass. 14/9/2012, n. 15455; Cass. 24/1/2000, n. 774; sul D.lgs. n. 368 del 2001, v. da ultimo, Cass. n. 9125/2019, cit.; e prima, Cass. 6/2/2016, n. 2331; Cass. 12/8/2015 n. 16758, Cass. 12/1/2015 n. 208, Cass. 27/4/2010 n. 10033, Cass. n. 2279/10).

La Corte romana, con congrua e logica motivazione, si è attenuta ai suindicati principi.

4.- In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.

5. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la Fondazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerate, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 02 dicembre 2019

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