Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31343 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 04/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 04/12/2018), n.31343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15323-2013 proposto da:

M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

REGINA MARGHERITA 42, presso lo studio degli avvocati ANTONIO DE

PAOLIS e PAOLO ERMINI, che lo rappresentano e difendono giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ANTONELLA PATTERI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5296/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/06/2012 r.g.n. 11220/2008.

Fatto

RITENUTO

CHE:

la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 5296/2012, ha accolto l’appello dell’Inps avverso la sentenza che l’aveva condannato a restituire a M.A. l’importo pari ad Euro 38.358,29, oltre accessori, a titolo di restituzione dei contributi versati in proprio favore dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al Fondo di Previdenza per impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi dello Stato;

a fondamento della decisione la Corte sosteneva che M.A., in quanto lavoratore, fosse privo di legittimazione ad agire in giudizio per la restituzione delle quote contributive a suo carico, essendo il datore di lavoro direttamente obbligato verso l’Ente anche per la quota di contributi a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante ex legge; pertanto, in ipotesi di indebito versamento contributivo, il datore era l’unico legittimato all’azione di ripetizione anche con riguardo alla quota predetta;

contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.A. con tre motivi illustrati da memoria ai quali ha resistito l’INPS con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e art. 24 Cost.; violazione e/o falsa applicazione della L. 2 aprile 1158, n. 377, art. 32; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, avendo la Corte d’Appello di Roma erroneamente ritenuto che non sussistesse l’interesse del lavoratore, iscritto al Fondo speciale di previdenza impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ad agire in giudizio per far valere la propria facoltà di chiedere la ripetizione una tantum della somma pari al 75% dell’importo dei contributi versati al predetto Fondo L. n. 377 del 1958, ex art. 32; somma che costituisce una prestazione previdenziale per conseguire la quale la giurisprudenza anche di legittimità ha sempre ritenuto la sussistenza della legittimazione attiva dell’iscritto concernendo la domanda svolta in giudizio un diritto soggettivo del lavoratore;

col secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 346,327,434 e 342 c.p.c. avendo la Corte d’Appello di Roma ritenuto erroneamente assorbita dall’eccezione di carenza di legittimazione la questione di merito, senza invece dichiarare l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi ed in ogni caso per formazione del giudicato interno; dal momento che il giudice di prime cure con sentenza n. 22757/2007 aveva accolto la domanda dell’attore ritenendo che le disposizioni di cui alla L. n. 377 del 1958, art. 32 e L. n. 587 del 1971, art. 7 dovessero essere interpretate nel senso che davano diritto all’integrazione anche agli iscritti al Fondo che avessero esercitato la facoltà di riscatto oltre il quinto anno precedente il compimento dell’età pensionabile; mentre l’Inps non aveva in alcun modo censurato in parte qua la sentenza di primo grado;

col terzo motivo viene denunciata la violazione della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 con riferimento al rilevato vizio di legittimità costituzionale della L. n. 377 del 1958, artt. 2, 29, 32 e 33 della L. n. 587 del 1971, art. 32 e della L. n. 449 del 1997, art. 59. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in quanto il sistema previdenziale delineato dalla legislazione del cosiddetto Fondo Esattoriale porta a conclusioni ed effetti lesivi del principio di razionalità e di parità di trattamento;

il primo motivo di ricorso risulta fondato nei sensi di cui alle seguenti considerazioni;

come risulta attestato in atti, dallo stesso ricorso per cassazione nel rispetto del principio di autosufficienza, il tribunale di Roma ha condannato l’Inps alla restituzione dei contributi ai sensi della L. n. 377 del 1958, art. 32 come integrato dalla L. n. 578 del 1971, art. 7 sostenendo che tali disposizioni dovessero essere interpretate nel senso che dessero diritto alla stessa integrazione anche agli iscritti al Fondo che avevano esercitato la facoltà di riscatto oltre il quinto anno precedente il compimento dell’età pensionabile;

dalla lettura complessiva della motivazione della sentenza di prime cure (sebbene non esattamente dal relativo dispositivo) emerge che il Tribunale ha in sostanza qualificato la domanda non già come se fosse intesa alla restituzione dei contributi versati al Fondo dal datore, bensì come domanda di pagamento al lavoratore di una somma pari al 75% dei contributi a suo tempo versati L. n. 377 del 1958, ex art. 32, commi 1 e 2;

secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, l’interpretazione della domanda, che rientra nei poteri del giudice di merito, non è legata a formule sacramentali, ma deve essere operata in base alla lettura complessiva dell’atto nella sua interezza, considerati il contenuto sostanziale dell’atto medesimo, la natura della vicenda descritta e, soprattutto, la finalità che la parte intende perseguire col provvedimento chiesto in concreto (cfr., ad es., Cass. 20.7.2018 n. 19435, Cass. 10.2.2010 n. 3012; Cass. 13.9.2006 n. 19670; Cass. 4.8.06 n. 17760; Cass. 20.10.05 n. 20322; Cass. 28.7.05 n. 15802; Cass. 15.12.03 n. 19188; Cass. 16.7.02 n. 10314; Cass. 7.7.97 n. 6100; Cass. 2.2.96 n. 900; Cass. 22.6.95 n. 7080; Cass. 29.9.94 n. 7941; Cass. 9.3.89 n. 1248; Cass. 24.3.87 n. 2857 e numerose altre);

la stessa domanda può essere formulata anche implicitamente od indirettamente quando risulti coerente e connessa con la causa petendi ed essere pertanto oggetto di pronuncia giurisdizionale (cfr., ad es., Cass. 14.11.11 n. 23794; Cass. 26.9.11 n. 19630; Cass. 10.2.10 n. 3012; Cass. 18.1.06 n. 830; Cass. 2.12.04 n. 22665; Cass. 28.8.04 n. 17250; Cass. 28.4.04 n. 8128; Cass. 16.6.03 n. 9652; Cass. 5.7.01 n. 9058; Cass. 18.12.2000 n. 15907; Cass. 25.2.2000 n. 2142; Cass. 19.8.98 n. 8200; Cass. 11.10.96 n. 8904 e numerose altre fino a risalire a Cass. 23.2.77 n. 817);

l’interpretazione operata dal tribunale deve ritenersi corretta considerato che la domanda proposta dal M. non muoveva da un asserito carattere indebito, a monte, dei contributi versati, ma dalla pretesa di ottenerne indietro un uguale importo (anche se, in realtà, se ne può avere solo il 75%) non avendo il M. raggiunto, alla cessazione dell’attività lavorativa, il diritto ad alcuna prestazione a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

secondo la costante giurisprudenza di legittimità la somma in questione – pari al 75% dell’importo dei contributi versati al Fondo per l’integrazione della pensione obbligatoria – non ha natura contributiva ma riveste natura previdenziale, con pacifica attribuzione della relativa legittimazione attiva in capo al lavoratore (Cass. n. 23607/2014); la Corte d’Appello invece ha erroneamente ritenuto che il tribunale avesse accertato il diritto del M. ad ottenere la restituzione dei contributi versati dal datore di lavoro ed ha pertanto dichiarato il difetto di legittimazione attiva del lavoratore in relazione a tale diversa domanda;

le considerazioni svolte impongono dunque di accogliere il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, di cassare la sentenza in relazione al motivo accolto e di rinviare la causa alla Corte d’Appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il primo motivo di ricorso, assorbite le restanti censure; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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