Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31342 del 30/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 30/11/2019), n.31342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1079-2018 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSANDRA IOPPOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il

18/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso depositato in data 6 dicembre 2014 S.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Messina il Ministero della Giustizia chiedendo la condanna ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, introdotto con D.L. n. 92 del 2014, per trattamento inumano a causa delle condizioni della detenzione. Il Tribunale adito con decreto di data 18 agosto 2017 rigettò la domanda. Osservò il Tribunale, premesso che per i periodi di detenzione antecedenti il 12 marzo 2010 era intervenuta la prescrizione quinquennale, che, scomputati il vano adibito ai servizi igienici, i letti ed ogni ingombro fisso ed inamovibile, lo spazio personale presso la struttura carceraria era superiore ai tre metri quadrati e che la condizione detentiva era stata compensata dal godimento di servizi igienici in modo riservato, dall’utilizzo di quattro ore giornaliere all’aria aperta, dall’assistenza medica e dalla frequentazione di corsi di formazione scolastica.

Ha proposto ricorso per cassazione S.G. sulla base di due motivi. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del primo motivo e di manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia error in iudicando e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Osserva il ricorrente che il Tribunale, giungendo alla conclusione che lo spazio personale era superiore ai tre metri quadri, è incorso in errore materiale di calcolo e che, in presenza di quattro o più detenuti, non poteva ritenersi che tutte le brande fossero impilate l’una sull’altra, ma che vi fossero due serie di impilaggi. Aggiunge che vi è un errore anche per ciò che concerne gli arredi fissi, armadio o armadietto sospeso, che nelle celle sono sempre in numero pari a quello dei detenuti.

Il motivo è inammissibile. La censura sotto il profilo dell’errore di diritto non indica le norme violate, nè le stesse risultano evincibili dall’articolazione del motivo. Quanto alla denuncia di vizio motivazionale, con essa si censura la decisione non sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo e controverso, ma sotto il profilo di una “contraddittorietà” non più contemplata dalla disposizione vigente. Non risulta riprodotto il contenuto sul punto della relazione dell’Amministrazione penitenziaria e comunque attiene al giudizio di fatto, insindacabile nella presente sede di legittimità, la valutazione circa il numero di impilaggi e di ingombri fissi.

Va rammentato ad ogni buon conto che l’errore di calcolo può essere denunciato con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all’impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, lamentandosi un “error in iudicando” nell’individuazione di parametri e criteri di conteggio, mentre, ove consista in un’erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione e ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati, è emendabile con la procedura di correzione ex art. 287 c.p.c. (Cass. 22 novembre 2016, n. 23704). Nel caso di specie si denuncia l’erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti esattamente determinati, ma posto che la denuncia attiene non al mero errore materiale, ma all’illegittimità della decisione, ciò che viene in rilievo è il giudizio di fatto, non emendabile nella presente sede di legittimità.

Con il secondo motivo si denuncia error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2 e 3. Osserva il ricorrente che con le note autorizzate era stata depositata l’ordinanza di data 25 settembre 2015 del Magistrato di Sorveglianza di Messina nel quale si dava atto di nuove misurazioni della superficie delle celle, le quali, in particolare le camere nn. 48 e 43, erano così risultate più piccole rispetto a quanto relazionato dall’Amministrazione penitenziaria con riferimento agli stessi periodi di detenzioni sofferti dal S., con una riduzione dello spazio di detenzione al di sotto dei tre metri quadrati, e che il Tribunale ha omesso di esaminare tale fatto storico.

Il motivo è manifestamente fondato. Al di là della formulazione della rubrica, deve ritenersi che con il motivo in esame sia stato denunciato un vizio motivazionale. Risulta assolto l’onere processuale di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e risulta indicata anche la decisività della circostanza, posto che ne deriverebbe uno spazio di detenzione inferiore ai tre metri quadrati.

Il giudice di merito ha effettivamente omesso di esaminare la circostanza delle nuove misurazioni di cui si dà atto nel menzionato provvedimento.

PQM

Dichiara inammissibile il primo motivo ed accoglie il secondo motivo del ricorso; cassa il decreto in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Messina in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2019

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