Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31342 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 04/12/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 04/12/2018), n.31342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11815-2014 proposto da:

ESSELUNGA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE DE MAJO, rappresentata e difesa dall’avvocato

VITTORIO BECHI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.A., C.F., D.C.F., tutte

elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e

difese dall’avvocato ROBERTA BECHI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 107/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/01/2014, R.G.N. 761/2012.

Fatto

RILEVATO

Che il Tribunale di Pistoia accoglieva le domande presentate da B.A., C.F. e D.C.F., dirette all’accertamento, sin dall’inizio, della natura full time e non a tempo parziale del loro rapporto di lavoro subordinato con la Esselunga s.p.a., condannando la stessa al pagamento delle relative differenze retributive. Ciò in quanto era emerso che le lavoratrici, nonostante fossero state assunte con contratto part time di 24 ore settimanali, avevano di fatto per molti anni osservato l’orario pieno di 37,5 ore settimanali.

Che tale sentenza veniva impugnata dalla società.

Che nella resistenza delle lavoratrici la Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 30.1.14, respingeva il gravame.

Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato a due motivi, cui resistono le lavoratrici con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., evidenziando che la sentenza impugnata basò la sua decisione essenzialmente su di una erronea valutazione del lavoro supplementare svolto dalle lavoratrici, peraltro, ad avviso della società, in modo non costante. Contesta che la Corte fiorentina evidenziò erroneamente che il Giudice di prime cure accertò “con ampia motivazione come nella specie vi sia stata pressochè costante prestazione a tempo pieno (e oltre), senza che siano state osservate le modalità, i limiti, le espresse esigenze per il ricorso al lavoro supplementare (il quale comunque, in nessun caso, potrebbe in tesi consentire la automatica e non dichiarata trasformazione del part time in full time)” previste dalla contrattazione collettiva. Lamenta che a tali conclusioni la sentenza impugnata giunse senza avere ammesso l’istruttoria sul punto richiesta dalla società (circa le continue richieste delle lavoratrici di svolgere lavoro supplementare).

Che il motivo è in parte inammissibile, laddove diretto, sia pur attraverso la formale denuncia di violazione degli artt. 115e 116 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15205/14, Cass. n. 12362/06) ad un riesame delle circostanze di causa (circa lo svolgimento di fatto di un lavoro full time da parte delle lavoratrici), precluso dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Per altro verso è infondato in quanto la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui “Il rapporto a tempo parziale si trasforma in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti, in relazione alla prestazione lavorativa resa, costantemente, secondo l’orario normale, o addirittura con orario superiore. Il comportamento negoziale concludente, nel senso di modificare stabilmente l’orario di lavoro, è conseguente all’accertamento che la prestazione eccedente quella inizialmente concordata – resa in modo continuativo secondo modalità orarie proprie del lavoro a tempo pieno, o addirittura con il superamento dell’orario normale – non risponda ad alcuna specifica esigenza di organizzazione del servizio, idonea a giustificare, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, l’assegnazione di ore ulteriori rispetto a quelle negozialmente pattuite… La libertà del lavoratore di rifiutare la prestazione oltre l’orario dei part-time è ininfluente, posto che, come rilevato dalla Corte di merito, l’effettuazione, in concreto, delle prestazioni richieste, con la continuità risultante dalle buste paga, ha evidenziato l’accettazione della nuova regolamentazione, con ogni conseguente effetto obbligatorio, risultandone una modifica non accessoria dei contenuti del sinallagma negoziale” (Cass. n. 21160/10 e Cass. n. 11905/11).

Che con secondo motivo la società denuncia una insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla violazione del D.Lgs. n. 61 del 2000, artt. 1 e 3 per aver ritenuto che il lavoro supplementare continuativamente svolto dalle dipendenti rappresenterebbe la volontà di attuare, da parte di ambo le parti, un rapporto di lavoro a tempo pieno, senza considerare che la contrattazione collettiva ed il contratto integrativo aziendale 9.12.04 della Esselunga erano informati alla massima flessibilità nello svolgimento del lavoro supplementare, sino alla concorrenza dell’orario di lavoro a tempo pieno (come del resto prevede il D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 1, lett. e).

Che anche tale motivo è in parte inammissibile denunciando un vizio motivazionale non più esistente a seguito del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 per il resto è infondato in quanto confonde la sicura flessibilità prevista, anche negozialmente, per il ricorso al lavoro supplementare, con l’accertato costante e continuativo svolgimento di un orario di lavoro pari al tempo pieno, e talvolta anche in supero di esso, come accertato in sede di merito. A questo punto le esigenze aziendali, non connotate da particolare specificità, invocate dalla ricorrente assumono scarso rilievo.

Che il ricorso va pertanto rigettato, con le ordinarie conseguenze in tema di spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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