Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31341 del 30/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 30/11/2019), n.31341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5526-2019 proposto da:

G.L., RICORSO NON DEPOSITATO AL 21/02/2019;

– ricorrente –

contro

C.C., nella qualità di erede di R.I.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPINA PISTONE;

– controricorrente –

contro

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati CATERINA MARANGIA, CINZIA BLANCO;

– controricorrente, iscrivente al ruolo –

ricorso successivo

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SALVATORE BUSCEMI;

– ricorrente successivo –

contro

R.I., R.S., R.V.,

F.F., F.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 668/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 22/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE

GIANNITI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. L’Ing. G.L. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 668/2018 della Corte d’Appello di Catania che, accogliendo l’impugnazione proposta da R.I. e Ri.Gi. (deceduta durante il giudizio di appello), ha riformato la sentenza n. 32/2012 del Tribunale di Siracusa e per l’effetto ha revocato il decreto ingiuntivo n. 11/2003 (con il quale era stato ingiunto ai signori R. e Ri. il pagamento in suo favore della somma di Euro 22.995,98 a titolo di compenso per attività professionale svolta) e lo ha condannato al risarcimento dei danni subiti dagli appellanti per effetto del suo inadempimento.

I signori R. e Ri. avevano proposto opposizione avverso il summenzionato D.I. – rilevando di aver sì incaricato il professionista di presentare progetto di “demolizione e ricostruzione del loro immobile danneggiato dal sisma del 1990”, ma che detto incarico era stato erroneamente assolto – ed avevano presentato domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento del danno patito a causa dell’imperizia dell’Ing. G., che aveva consigliato di effettuare lavori, poi rivelatisi del tutto inutili.

2. Hanno resistito con controricorso C.C., quale coniuge erede di C.I., e R.S.. Quest’ultimo ha provveduto ad iscrivere a ruolo il ricorso, allegandolo ai controricorso, sia pure privo della relata di notifica.

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma, nel senso della improcedibilità del ricorso per mancato deposito in Cancelleria, e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie, ma in data 21 maggio 2019 è stato depositato da parte del ricorrente nuovo ricorso, dal contenuto del tutto identico al precedente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso originario è improcedibile mentre quello depositato in data 21 maggio 2019 è inammissibile per tardività.

2. L’improcedibilità del primo ricorso consegue al fatto che parte ricorrente – dopo aver notificato ad entrambe le controparti il ricorso (non avendo parte ricorrente negato di avervi provveduto nè all’atto del deposito del secondo ricorso e neppure in vista dell’odierna adunanza) ha tuttavia omesso di depositarlo in Cancelleria, contravvenendo al disposto dell’art. 369 c.p.c.; mentre l’inammissibilità per tardività del secondo ricorso (dal contenuto, si ribadisce, del tutto identico a quello originario) consegue al fatto che lo stesso, iscritto a ruolo in data 21/2/2019 da parte resistente, è stato notificato in data 23 aprile 2019, cioè quando, avendo il controricorrente iscritto a ruolo in data 10 dicembre 2018 il primo ricorso (dando implicitamente atto dell’avvenuta notifica del ricorso), era abbondantemente decorso il termine di 60 giorni dalla data dell’ultima notificazione.

3. In punto di spese va poi ricordato il principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte già da oltre un trentennio (cfr. sent. n. 4500 del 07/07/1988, Rv. 459449 – 01), per cui, qualora il ricorso per Cassazione non sia depositato, come per l’appunto si verifica nel caso di specie, l’ammissibilità del controricorso dell’intimato postula che detto intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata.

Orbene – ribadito che: da un lato, parte ricorrente non ha depositato il ricorso originario e non ha negato di aver provveduto alla sua notifica ad entrambe le controparti; e, dall’altro, il resistente R.S. ha provveduto ad iscrivere a ruolo il ricorso originario, allegando quest’ultimo (privo della relata di notifica) al controricorso – l’improcedibilità del ricorso originario ed l’inammissibilità del ricorso depositato in data 21 maggio 2019 impone la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, sostenute da entrambe le parti resistenti, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso originario;

– dichiara inammissibile il ricorso depositato in data 21 maggio 2019;

– condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte resistente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2019

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