Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31341 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 04/12/2018, (ud. 16/10/2018, dep. 04/12/2018), n.31341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10622-2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BONACCIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO VALENTINI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

ACQUAMBIENTE MARCHE S.R.L., (già CIGAD S.P.A);

– intimata –

Nonchè da:

ACQUAMBIENTE MARCHE S.R.L., (già CIGAD S.P.A), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PETTINARI,

rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO LUCCHETTI, ANTONIO

MASTRI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 670/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 21/11/2014 R.G.N. 328/2014.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato Acquambiente Marche s.r.l. al pagamento in favore del ricorrente C.M. di differenze retributive per il periodo 16.5.1993 – 30.8.1995, connesse al diritto al superiore inquadramento dirigenziale – accertato, con decorrenza dal 1.3.1984, con sentenza passata in giudicato – ha dichiarato inammissibile la originaria domanda;

1.1. che, per quel che ancora rileva, il giudice di appello ha fondato la statuizione di inammissibilità sulla preclusione nascente da precedente giudicato; ha premesso, infatti, che con sentenza n. 868/2005 il Tribunale di Ancona aveva dichiarato inammissibile in quanto nuova la domanda articolata in sede di riassunzione dal C. per avere questi, nel ricorso introduttivo, al fine della quantificazione delle reclamate differenze retributive, chiesto, ai sensi dell’art. 36 Cost., l’applicazione parametrica del c.c.n.l. dei dipendenti di analoghe imprese di carattere privato mentre in sede di riassunzione aveva domandato anche l’applicazione diretta del c.c.n.l. dei dirigenti delle imprese private; la sentenza n. 361/2008 della Corte di appello di Ancona, che aveva respinto l’appello del C. avverso la decisione n. 868/2005 del locale Tribunale, aveva argomentato che con il ricorso in riassunzione non era stata proposta una domanda nuova rispetto a quella originaria bensì sostituzione del thema decidendi in violazione delle preclusioni fissate dal legislatore nel rito del lavoro per cui il rigetto dell’appello doveva intendersi come rigetto nel merito dell’unica domanda proposta. Da tanto scaturiva, secondo la sentenza qui impugnata, la preclusione alla proposizione della domanda introdotta nel presente giudizio e ciò anche in conformità del principio secondo il quale la pronunzia di rigetto della domanda copre il dedotto e il deducibile;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C.M. sulla base di un unico motivo di ricorso; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso e contestuale ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente principale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione dei principi in tema di giudicato e conseguente vizio di ultrapetizione; violazione di legge in relazione all’art. 2909 c.c., violazione di legge in relazione ai principi di proposizione di domanda in caso di riassunzione e degli artt. 112,163,303 e 414 c.p.c. e art. 125 disp. att. c.p.c., error in procedendo. Sostiene, in sintesi, che la sentenza impugnata aveva travisato il contenuto dei provvedimenti giurisdizionali invocati a fondamento dell’assunto della esistenza di un giudicato preclusivo alla decisione nel merito della domanda azionata nel presente giudizio ed in questa prospettiva ribadisce che la domanda spiegata con il ricorso in riassunzione era inammissibile per novità della questione;

2. che con il motivo di ricorso incidentale condizionato Acquambiente Marche s.r.l. deduce violazione dell’art. 2909 c.c.nella parte in cui la sentenza impugnata aveva rigettato la eccezione di giudicato fondata su altre sentenze inter partes e cioè le sentenze del Tribunale di Ancona n. 1049/2005 e n. 466/2006 confermate dalla Corte di appello con sentenza n. 436/2010;

3. che il motivo di ricorso principale il quale contesta, in sintesi, la interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali costituenti presupposti alla base del decisum della sentenza qui impugnata è inammissibile per difetto di autosufficienza avendo parte ricorrente omesso di riprodurre per esteso il contenuto della sentenza n. 361/2008 della Corte di appello di Ancona che si assume non correttamente interpretato dal giudice di appello. Parte ricorrente si è, infatti, limitata a riportare solo alcuni brani, peraltro connotati da ripetuto uso di puntini sospensivi del detto provvedimento, in violazione quindi degli oneri prescritti al fine della valida impugnazione della decisione. Il collegio ritiene, infatti, di dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte la quale da tempo ha posto in evidenza il necessario coordinamento tra il principio secondo cui l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena, e la necessaria autosufficienza del ricorso con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass. 08/03/2018 n. 5508; Cass. Sez. Un. 27/1/2004 n.1416; Cass. 13/12/2006 n. 26627; ed in motivazione Cass. 31/7/2012 n.13658 e Cass. 17/1/2017 n. 995; Cass. 08/03/2018, n. 5508);

4. che all’inammissibilità del ricorso principale consegue la inefficacia del ricorso incidentale condizionato tardivamente proposto (Cass. 26/03/2015 n. 6077; Cass. 28/02/2007 n. 4787);

5. che essendo la soccombenza riferibile alla sola parte ricorrente in via principale, le spese di lite vanno poste a carico di quest’ultima (Cass. 12/06/2018 n. 15220);

6. che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater nei confronti del solo ricorrente principale e non anche del ricorrente incidentale (Cass. 25/07/2017 n. 18348).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale. Condanna parte ricorrente principale alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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