Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31340 del 30/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 30/11/2019), n.31340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23086-2018 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE SIRIO SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso –

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO

STROZZIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 984/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO.

Fatto

RILEVATO

che:

– il Ministero dell’Interno propone ricorso per cassazione articolato in due motivi nei confronti di Immobiliare Sirio s.r.l., per la cassazione della sentenza n. 984/2017, depositata il 16.3.2018 dalla Corte d’Appello di Ancona, con la quale, a conferma della decisione di primo grado, veniva rigettata la sua opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società, per Euro 930.000,00 circa, in relazione al mancato pagamento dei canoni di locazione di un immobile sito in (OMISSIS)” relativi al biennio 2013-2014, sulla base del giudicato formatosi su precedente sentenza del Tribunale di Ancona, avente ad oggetto il mancato pagamento di canoni relativi alle annualità precedenti dello stesso rapporto di locazione, all’interno della quale era stata respinta analoga opposizione avente identico oggetto, in cu si era ugualmente discusso della sottoposizione o meno del contratto di locazione alla condizione sospensiva che l’immobile venisse adibito a sede del comando provinciale dei Carabineri;

– la Immobiliare Sirio s.r.l. resiste con controricorso;

– essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati;

– nessuna delle parti ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il collegio ritiene di condividere le valutazioni del relatore in ordine all’esito del giudizio.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 2909 c.p.c. nonchè della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346, degli artt. 1418 e 1421 c.c., perchè la corte d’appello non avrebbe rilevato d’ufficio un vizio di nullità estraneo al giudicato, relativo alla mancata registrazione del contratto di locazione.

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione della L. n. 135 del 2012, art. 3, comma IV, che avrebbe imposto autoritativamente una riduzione dei canoni di locazione nei contratti stipulati dalla Amministrazioni con effetti retroattivi, la cui applicabilità alla fattispecie in esame sarebbe immediata in quanto rilevabile d’ufficio.

Introduce due questioni, che non deduce aver prima dedotto nei giudizi di merito, sostenendo che esse siano questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado, e quindi tali da poter capovolgere l’esito del giudizio nonostante il formarsi del giudicato sulla questione di base.

Il primo motivo è infondato.

Sostanzialmente, il ricorrente non contesta l’intervenuta formazione del precedente giudicato, formatosi nella ricostruzione del provvedimento impugnato in quanto con la prima sentenza, passata in giudicato, era stata dichiarata tardiva la precedente opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal Ministero e relativa allo stesso rapporto contrattuale, con statuizione che copriva il dedotto e il deducibile, e quindi anche l’inefficacia del contratto in quanto sottoposto alla condizione sospensiva, non avveratasi, che l’immobile locato potesse essere adibito a sede del comando provinciale dei carabinieri.

La questione della mancata registrazione del contratto di locazione, che potrebbe rilevare come questione afferente alla nullità del contratto, non introdotte come domanda di accertamento della nullità del contratto, ma ugualmente considerabile benchè domanda nuova, qualificandola come eccezione della nullità (v. Cass. n. 26243 del 2014), cozza invalicabilmente contro l’intervenuto formarsi del giudicato.

Quando il decreto ingiuntivo, ottenuto per canoni di locazione non corrisposti, non sia stato opposto, il giudicato così formatosi fa stato tra le parti non solo sull’esistenza e validità del rapporto corrente “inter partes”, e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l’inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione (in questo senso v. Cass. n. 13207 del 2017). In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, sul presupposto dell’inoppugnabilità del decreto ingiuntivo relativo a canoni non corrisposti, aveva escluso che in un diverso giudizio il conduttore potesse invocare la nullità della clausola di determinazione del canone in misura superiore a quella legate L. 9 dicembre 1998, n. 431, ex art. 2, commi 3 e 5.

Il secondo motivo è parimenti infondato, in quanto il D.L. n. 95 del 2012, art. 3, comma 4, conv. in L. n. 135 del 2012, laddove prevede una riduzione del 15 per cento del canone dovuto dalle Amministrazioni centrali, in funzione di contenimento della spesa pubblica, non introduce una ipotesi di nullità del contratto, ma piuttosto una riduzione d’imperio della controprestazione a carico dell’amministrazione pubblica per ragioni di contenimento della spesa (v. Cass. n. 6389 del 2018) che, non essendo essa stata dedotta in precedenza deve considerarsi questione nuova e come tale inammissibile.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente;

pertanto egli non è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte ridetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dà parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2019

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