Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3134 del 12/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3134 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente –
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contro
IN.CAL. Grandi Lavori srl, in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Roma Via della Giuliana 44, presso lo studio
dell’Avv.to Vincenzo Arrigo, e rappresentata e
difesa dall’Avv.to Pietro Coppa in forza di procura
speciale a margine del controricorso
– controricorrente avverso la sentenza n.156/16/2007 della Commissione
Tributaria regionale della Sicilia, Sezone Staccata
di Siracusa, depositata il 12/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/12/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi l’Avvocato dello Stato, Giulio Bacosi, per
parte ricorrente, e l’Avv.to Pietro Coppa, per
parte controricorrente;
Data pubblicazione: 12/02/2014
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, nei confronti
della IN.CAL. Grandi Lavori srl, avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Regionale
156/16/2007, depositata in data 12/11/2007, con la
quale in una controversia concernente
l’impugnazione di un avviso di accertamento
inerente il recupero a tassazione, ai fini ILOR,
del reddito relativo all’anno d’imposta 1996,
dichiarato dalla società IN.CAL., esercente
attività edile, in particolare di produzione di
calcestruzzo preconfezionato, in esenzione
d’imposta, ai sensi degli artt.101 e 105 DPR
218/1978 e dell’art.14 1.
confermata la decisione n.
64/1986 – è stata
241/01/2003 della
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che
aveva accolto il ricorso della contribuente, sotto
il
profilo
della
ritenuta
sufficienza,
per
usufruire dell’agevolazione fiscale, della
costituzione di un’impresa in forma societaria per
la realizzazione di nuove iniziative produttive,
pur in assenza della realizzazione di uno
stabilimento industriale tecnicamente organizzato
ed impiantato stabilmente nei territori
meridionali.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto
che: l) le motivazioni dei giudici di prime cure
erano “in linea con l’indirizzo giurisprudenziale,
pienamente condiviso da questo Collegio, secondo
cui l’esenzione decennale dall’ILOR spetta anche
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della Sicilia Sez. Staccata di Siracusa n.
alle
(rectius:
imprese
società
costituite)
tecnicamente organizzate operanti stabilmente nei
territori del meridione d’Italia per erogare
servizi, nella fattispecie legate all’attività
edile, configurandosi tale attività anch’essa
industriale”;
2) ai fini del requisito della
industrialità, richiesto dall’art.101 DPR 218/1978,
elemento qualificante era, secondo anche il
“la stabilità
ossia la permanenza di un’organizzazione
industriale teleologicamente e necessariamente
preordinata allo sviluppo del mezzogiorno”,
anche
non
“la fissità al suolo di macchinari od
opifici” ;
dipendenza”
3) il giudizio era in
“organica
con altro, relativo all’impugnazione
del provvedimento di diniego dell’ esenzione ILOR,
pure discusso nella stessa udienza e dal medesimo
Collegio, conclusosi con il riconoscimento del
diritto della INCAL a fruire delle agevolazioni
tributarie in esame.
La controricorente ha depositato memoria ex art.378
c.p.c.
Considerato in diritto.
1. L’Agenzia ricorrente lamenta: l) con il primo
motivo, ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c., la
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101
DPR 218/1978, per avere i giudici d’appello
“apoditticamente”
riconosciuto il beneficio delle
agevolazioni previste dall’art.101 citato, senza
che il contribuente avesse dimostrato che l’impresa
avesse un collegamento organizzativo e funzionale
con l’area territoriale contemplata dalla
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno; 2)
con il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art.360
n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione
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disposto dell’art.2195 n. l c.c.,
dell’art.2697 c.c., avendo i giudici tributari dato
rilievo, al fine di confutare le risultanze
dell’accertamento, a dati e fatti, offerti dal
contribuente, incompleti, non argomentati e non
provati.
2.
Preliminarmente, come rilevato anche dalla
controricorrente, in memoria, con sentenza di
questa Corte n. 19727/2013 sono stati respinti i
proposti dall’Agenzia delle Entrate, avverso due
sentenze della C.T.R. Sicilia Sez.Staccata Siracusa
nn. 41 e 39 del 2007, concernenti, rispettivamente,
per
la
stessa
impresa
IN.CAL.,
il
diniego
dell’esenzione decennale dall’ILOR ed un avviso di
accertamento relativo al recupero
a tassazione
dell’IRPEF dovuta per l’anno 1997.
3.
Ora,
poiché
risulta
divenuto
definitivo
l’annullamento del diniego di esenzione decennale
dall’ILOR per l’impresa INCAL, occorre richiamare
quanto già statuito da questa Corte in ordine al
nesso di conseguenzialità che ricorre tra il
contenzioso attinente il riconoscimento del diritto
all’esenzione ILOR ed all’agevolazione IRPEG, di
cui agli artt.101 e 105 DPR 218/1978, e quello
riguardante l’accertamento dei redditi connesso al
diniego da parte dell’Ufficio tributario della
spettanza dell’esenzione e dell’agevolazione
suddetta. Si è infatti ravvisato
“un nesso di
conseguenzialità fra l’uno e l’altro di tali
contenziosi, in virtù del quale, nel caso di
autonoma e distinta instaurazione delle relative
vertenze dinanzi al medesimo organo giudicante, si
rende inevitabile che la contestuale decisione
intervenuta sul primo del suddetti contenziosi si
rifletta sulla pronuncia afferente al secondo: il
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ricorsi, riuniti, nn. 12610 e 12613 del 2008,
che impone al giudice chiamato a statuire su
quest’ultimo di prendere atto della decisione
(Cass. n.
intervenuta nella prima controversia”
24408 del 2005, n. 1248 e n. 11181 del 2006).
Quanto all’impugnazione proposta dalla IN.CAL. del
diniego della esenzione decennale dall’ILOR, questa
Corte, con la sentenza n. 19727/2013 di cui sopra,
territoriale
“Il requisito del radicamento
dell’impresa,
necessario
per
beneficiare dell’esenzione decennale dall’ILOR,
prevista dall’art.101 del D.P.R. 6 marzo 1978 n.
218, secondo la giurisprudenza di questa Corte
“deve essere individuato in elementi che non
coincidono necessariamente con la presenza di
costruzioni ed impianti stabilmente infissi al
suolo,
non
dipendendo
la
stabilità
dell’insediamento produttivo dalle caratteristiche
“fisiche” della struttura imprenditoriale, ma dal
suo collegamento organizzativo e funzionale con un
determinato territorio. Pertanto anche le imprese
edili, qualora esista un rapporto durevole tra
l’attività esercitata e l’ambito geografico nel
quale essa viene ad incidere, con conseguente
stabilità
dell’impiego di personale,
possono
beneficiare dell’agevolazione tributaria
summenzionata, dovendosi individuare la “ratio”
dell’esenzione nella finalità di promuovere
insediamenti produttivi che migliorino i livelli di
occupazione in determinati ambiti geografici”
(Class. n. 8239 del 2004);
2)
“il giudice di
merito, in conformità con tali principi, ha
correttamente ritenuto, in ordine allo
“stabilimento
industriale
tecnicamente
organizzato”, che il concetto vada inteso, “in
considerazione della evoluzione strutturale delle
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ha affermato che: l)
imprese produttrici di beni e servizi, nel senso
che vi sia un complesso organizzato di macchinari,
atto alla produzione” ed ha accertato nel caso
specifico, “alla luce di tutta la documentazione in
atti”, che la richiesta di esenzione riguardava “il
processo di produzione di calcestruzzo
preconfezionato, che comprendeva una centrale per
la produzione del calcestruzzo, completata da vari
necessarie per la commercializzazione del
calcestruzzo. Ha infine puntualizzato, indicando il
costo dei macchinari e degli automezzi, che
“trattandosi certamente di svolgimento di attività
industriale, l’entità più o meno rilevante degli
investimenti” in assoluto non può far venir meno il
diritto all’esenzione”.
4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso,
vertente sul recupero a tassazione ai fini ILOR del
reddito dell’impresa relativo all’anno 1996, in
conseguenza del disconoscimento da parte
dell’Ufficio
dell’agevolazione
fiscale
dell’esenzione dall’imposta di cui sopra,
deve
essere respinto.
Le
spese
processuali,
liquidate
come
in
dispositivo, in conformità del D.M. 140/2012,
attuativo della prescrizione contenuta nell’art.9,
comma 2 ° , d.l. 1/2012, convertito dalla 1. 271/2012
(Cass.S.U. 17405/2012), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte
ricorrente al rimborso delle spese processuali del
presente giudizio di legittimità, liquidate in
complessivi C 2.025,00, a titolo di compensi, oltre
C 200,00 per esborsi ed accessori di legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
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impianti e macchinari, oltre l’impiego di betoniere
Quinta sezione civile, il 10/12/2013.
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