Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3134 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 07/02/2017, (ud. 29/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27646-2012 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, domiciliata ex lege in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da

cui è rappresentata e difesa per legge;

– ricorrente –

contro

S.D. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– intimati –

Nonchè da:

R.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti incidentali –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, R.C., + ALTRI

OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 5465/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato VALTER GALLONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale; rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2002, S.D., insieme ad altri, tutti specialisti in ortopedia ed altre discipline, convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero del Tesoro, sostenendo di avere diritto al risarcimento del danno conseguente alla mancata attuazione della direttiva 82/76 CEE per la frequenza alle scuole di specializzazione.

Esposero che la menzionata direttiva prevedeva una serie di requisiti e vantaggi per gli specializzandi, tra cui una giusta remunerazione, e che era stata tardivamente o erroneamente recepita dal legislatore italiano con il D.Lgs. n. 257 del 1991, che aveva riconosciuto il diritto alla remunerazione ed altri vantaggi soltanto ai medici che avevano frequentato corsi a far data dall’anno accademico 1991/1992.

Chiesero quindi la condanna delle Amministrazioni alla corresponsione, a favore di ciascuno degli attori, della somma di Lire 21.500.000, a titolo di risarcimento dei danni per la mancata remunerazione del periodo di frequenza al corso di specializzazione medica, nonchè al pagamento di ulteriori Lire 60.000.000,00, ovvero della diversa somma ritenuta equa, a titolo di risarcimento del danno per perdita di chances.

Si costituirono in giudizio le Pubbliche Amministrazioni convenute, chiedendo il rigetto delle pretese attoree ed eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale del diritto azionato, decorrente dalla data di pubblicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1097/2006, respinse le domande reputando che gli istanti avrebbero dovuto richiedere l’adeguata remunerazione a titolo contrattuale e non a titolo di danni per responsabilità aquiliana e dichiarando prescritta, per decorrenza del termine quinquennale, l’azione risarcitoria concernente il pregiudizio che gli attori assumevano di aver patito a seguito del mancato ottenimento di un punteggio superiore da far valere in concorsi pubblici.

2. La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 5465 del 5 novembre 2012.

La Corte di Appello ha riqualificato la domanda come pretesa risarcitoria fondata sulla responsabilità contrattuale dello Stato ed ha ritenuto che la prescrizione decennale decorre dal 27.10.1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, con cui lo Stato Italiano ha parzialmente adempiuto agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie nei confronti solo dei soggetti beneficiari di alcune sentenze dei TAR passate in giudicato. Pertanto, previo rigetto delle domande proposte da alcuni appellanti per carenza dei presupposti fattuali per il pagamento dell’indennizzo richiesto, e previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva delle altre Amministrazioni, ha condannato la sola Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento del risarcimento del danno, liquidato – utilizzando quale parametro la remunerazione annua di cui all’art. 11 della L. n. 370 del 1999 stabilita a favore dei medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina negli anni accademici compresi tra il 1983-1984 e 1990-1991 destinatari delle sentenze del Tar passate in giudicato, salva la prova di danni ulteriori – in Euro 6.713,94 per ogni anno di corso, al valore della moneta del 1999, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, trattandosi di obbligazioni di valore, ed interessi sulle somme integralmente rivalutate decorrenti dalla data della decisione.

La Corte romana ha invece rigettato la domanda di risarcimento degli ulteriori danni, consistenti nella mancata attribuzione di punteggi superiori, rilevando la mancanza di prova delle possibilità lavorative o di carriera o di ricerca scientifica che i medici istanti avrebbero perso a causa del minor punteggio del quale hanno beneficiato rispetto agli altri colleghi che si sarebbero giovati del recepimento delle direttive comunitarie nell’ordinamento nazionale.

3. Avverso tale decisione, propone ricorso per Cassazione, sulla base di un motivo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3.1. S.D., più altri indicati in epigrafe, resistono con controricorso, con il quale formulano anche ricorso incidentale, basato su tre motivi. Le altre Amministrazioni intimate non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo di ricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri lamenta “Violazione artt. 1219-1224 cod. civ. – L. n. 370 del 1999, art. 11; difetto di motivazione. Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La somma risarcitoria riconosciuta agli appellanti avrebbe natura di debito di valuta e non di valore, come affermato dalla Corte di Appello.

Ciò in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’importo di cui alla L. n. 370 del 1999, art. 11 è debito di valuta, rappresentando estimazione normativa dell’entità del pregiudizio subito per azione dell’ordinamento comunitario.

Pertanto, la somma risarcitoria liquidata sarebbe soggetta al regime degli artt. 1219 e 1224 c.c., con la conseguenza che la maturazione degli interessi decorrerebbe soltanto dall’atto di messa in mora (ove esistente), o dalla domanda giudiziale, fatto salvo l’adempimento degli oneri probatori per il maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che, per effetto della L. n. 370 del 1999, l’ aestimatio dell’obbligo risarcitorio da parte del legislatore italiano si risolse in una attività di vera e propria autoliquidazione del danno derivante dal suo inadempimento (consentita allo Stato legislatore, con il solo limite del rispetto dell’esigenza di effettività dell’ordinamento comunitario). Dal momento dell’entrata in vigore della legge si evidenziò, allora, una monetizzazione del danno derivante dall’inadempimento di quell’obbligo, correlata ad un inadempimento ormai definitivo di esso, che determinò la sostituzione all’obbligazione risarcitoria avente natura di debito di valore – qual era stata quella dello Stato fino a quel momento, in mancanza di determinazione del suo ammontare – di un’obbligazione avente natura di debito di valuta, cioè avente ad oggetto diretto una somma di denaro (liquida ma non esigibile).

Ne consegue che essa comporta esclusivamente gli interessi – e quindi non anche la rivalutazione, salva la prova del maggior danno ai sensi del capoverso dell’art. 1224 cod. civ. e della giurisprudenza sul punto maturata – e dalla data della messa in mora (tra le molte: Cass. n. 1917/2012; Cass. n. 1157/2013; Cass. n. 3279/2013; Cass. n. 19910/2013).

Erra, pertanto, la Corte territoriale ad accordare, sulla somma base di Euro 6.713,94, la rivalutazione all’attualità e gli interessi legali sulla somma così rivalutata a far tempo dalla pubblicazione della sentenza: spettando, invece, solo questi ultimi dalla data della messa in mora o, in mancanza, da quella di instaurazione del giudizio.

5.1. Con il primo motivo, i ricorrenti incidentali deducono “Violazione e/o mancata e/o falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c., nonchè degli artt. 1282 e 1284 c.c. ed art. 112 c.p.c. L. n. 370 del 1999, art. 11; difetto di motivazione. Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

La Corte territoriale avrebbe errato nel limitare la quantificazione degli interessi legali dovuti sulle somme liquidate in sentenza alla sola fase successiva alla pronuncia, violando le norme che prevedono l’obbligo di corresponsione degli interessi legali dalla data di costituzione in mora (o in mancanza della notificazione della domanda giudiziale) fino all’effettivo soddisfo.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale.

5.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali lamentano “Violazione e/o mancata e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 189 (ora 249) Trattato CE e delle Direttivo Comunitarie nn. 362 e 362 del 16 giugno 1975 e n. 76 del 26 gennaio 1982, nonchè del principio della preminenza del diritto comunitario sul diritto interno e del principio della risarcibilità del danno da parte dello Stato membro per violazione delle norme comunitarie in presenza dei requisiti e parametri elaborati sul punto dalla Corte di Giustizia CEE. Violazione e/o mancata e/o falsa applicazione degli artt. 1173, 1218, 1223, 1226 e 1321 c.c. Ermey delineati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9147/2009; D.Lgs. n. 257 del 1991 – D.Lgs. n. 368 del 1999 – artt. 2727 e segg. c.c. – Art. 360 c.p.c., n. 3”.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata attribuzione di punteggi superiori, che costituirebbe un danno attuale grave e permanente, direttamente conseguente alla mancata e/o tardiva trasposizione delle norme comunitarie in materia di specializzazione medica nell’ambito del diritto interno.

La giurisprudenza di legittimità avrebbe riconosciuto, tra i danni risarcibili, quelli conseguenti all’inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri Stati membri e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili professionali.

5.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti incidentali deducono “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, nella parte in cui, nel rigettare la domanda tesa ad ottenere il riconoscimento di un indennizzo per la perdita di chances subita a seguito dell’errata e/o Viva trasposizione delle direttive comunitarie di riferimento in materia di specializzazione medica, la corte territoriale ha sostenuto la predetta pronuncia unicamente sulla base di una presunta e generica mancanza di prova.

La motivazione del rigetto della domanda di risarcimento della perdita di chances sarebbe carente e in contraddizione con quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’indennizzo non può limitarsi alla sola remunerazione del periodo di formazione ma deve comprendere anche gli altri vantaggi perduti a causa dell’inadempimento statuale.

Il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, con i quali viene censurato, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il mancato riconoscimento del danno da perdita di chances possono essere esaminati insieme e sono infondati.

E’ noto che tale danno esige “la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile” (Cass. 13 luglio 2011, n. 15385; Cass. 13 marzo 2012, n. 3972). Sicchè, ai fini del suo riconoscimento, occorre allegare e provare la concreta intenzione, da parte degli attori, di spendere il titolo in ambito europeo, ovvero l’effettiva penalizzazione in sede di attribuzione di punteggi (v. Cass. n. 3972/2012; Cass. n. 24714/2013; Cass. n. 16798/2014).

Tanto non risulta essere avvenuto nella fattispecie, come affermato dalla sentenza di secondo grado (e non smentito dai ricorrenti incidentali, i quali non allegano la produzione di una simile documentazione).

6. Pertanto, la Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, accoglie il primo ed unico motivo del ricorso principale, cassa in relazione la sentenza impugnata come in motivazione, rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio, dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale e rigetta gli altri.

PQM

la Corte decidendo sui ricorsi riuniti accoglie il primo ed unico motivo del ricorso principale, cassa in relazione la sentenza impugnata come in motivazione, rinviando alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio, dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale e rigetta gli altri.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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