Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31339 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 04/12/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 04/12/2018), n.31339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27401-2013 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALVATORE CITTADINO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 744/2012 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata

il 23/11/2012 R.G.N. 1282/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Ragusa, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia avverso il lodo arbitrale, emesso il 9 agosto 2005 sul ricorso proposto da G.M., che aveva impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 56, la sanzione disciplinare irrogatale dal Ministero.

2. Il Tribunale ha ritenuto che l’opposizione era stata proposta il 6 novembre 2006 oltre il termine di cui all’art. 412 quater ed ha rilevato che il Ministero non aveva provato di avere ricevuto la comunicazione del lodo “nello spatium temporis dei trenta giorni” antecedenti la data di proposizione del ricorso in opposizione.

3. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso G.M., la quale ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2697 c.c. (primo motivo) e dell’art. 412 quater c.p.c., comma 10 (secondo motivo).

5. Addebita alla sentenza impugnata di avere addossato ad esso Ministero opponente l’onere di provare che il lodo era stato comunicato nei trenta giorni precedenti il deposito dell’opposizione (primo motivo). Sostiene che l’onere di provare l’avvenuta notificazione del lodo in data antecedente ai trenta giorni precedenti il deposito del ricorso in opposizione incombeva sulla lavoratrice, non essendo esso opponente in grado di dare la prova di un fatto negativo.

6. Imputa, inoltre, alla sentenza impugnata di avere ritenuto rilevante ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 412 quater c.p.c. la data dell’avvenuto deposito in segreteria del lodo, ovvero della comunicazione da parte della segreteria del lodo (secondo motivo). Assume che, in difetto di prova della avvenuta notifica del lodo, non decorre il termine decadenziale di trenta giorni di cui all’art. 412 quater c.p.c..

7. I motivi del ricorso, da trattarsi congiuntamente in ragione dell’intima correlazione che avvince le censure, sono fondati, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, espressa in fattispecie analoghe.

8. In materia di impugnazioni, atteso che l’art. 326 c.p.c., comma 1, è norma di portata generale, applicabile oltre che alle sentenze anche al lodo arbitrale, sia esso rituale o irrituale, il termine per proporre impugnazione avverso il lodo arbitrale irrituale decorre dal giorno in cui è stata effettuata la notificazione a richiesta di parte – in quanto atto idoneo ad esprimere la volontà della parte di porre fine alla fase arbitrale e di fare decorrere i termini per l’impugnazione sia nei confronti del notificando che per la stessa parte notificante – e non dal giorno della comunicazione integrale del lodo a cura della cancelleria, nemmeno se questa sia effettuata mediante ufficiale giudiziario (Cass. n. 21259/2017, n. 19182 del 2013).

9. Come si desume dall’art. 326 c.p.c. – cui va riconosciuto il carattere di “lex generalis” in materia, da applicare in tutti i casi in cui non sia specificamente prevista una diversa disciplina – la comunicazione, ad opera della cancelleria, alle parti costituite, della pubblicazione della sentenza a norma dell’art. 133 c.p.c. – anche se effettuata in forma integrale e mediante notificazione – non può incidere sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione, previsto dallo stesso art. 326 c.p.c., perchè la notificazione idonea – a questo fine – è solo quella fatta ad istanza di parte (art. 285 c.p.c.), la quale soltanto ha la capacità di esprimere la volontà di porre fine al processo mettendo in moto i termini per l’impugnazione, sia nei confronti del notificato, sia nei confronti dello stesso notificante (Cass. n. 21259/2017, 19182/2013).

10. Tale principio trova applicazione anche ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione del lodo arbitrale – sia esso rituale o irrituale, come quello di cui si tratta nella presente controversia – e ciò comporta che tale decorrenza deve essere individuata nella data della notificazione del lodo medesimo ad istanza di parte, della quale non costituisce equipollente la comunicazione integrale, a cura degli arbitri del lodo stesso, anche se tale comunicazione sia stata eseguita (con forma più rigorosa di quella prevista della spedizione in plico raccomandato) mediante notificazione dell’ufficiale giudiziario (Cass. 21259/2017, 19182/2013).

11. Deve anche osservarsi che in tema di impugnazione, incombe sulla parte cui sia stato notificato l’atto di impugnazione, qualora eccepisca la necessità dell’osservanza del termine breve e l’avvenuto superamento del medesimo, l’onere di provarne il momento di decorrenza, a tal fine producendo copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione nonchè – in caso di notificazione a mezzo posta – dell’avviso di ricevimento della raccomandata, che non ammette equipollenti, con la conseguenza che la mancata produzione di tali documenti determina l’inesistenza della notifica della sentenza, impedendo il decorso del termine breve di impugnazione (Cass. 25062/2016, 12177/2016, 7761/2011).

12. Tale principio trova applicazione anche ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione del lodo arbitrale – sia esso rituale o irrituale, come quello di cui si tratta nella presente controversia.

13. Tanto comporta che gravava sulla odierna controricorrente l’onere di provare l’avvenuta notificazione del lodo e la data in cui essa si perfeziono.

14. Il Tribunale, disattendendo i principi innanzi richiamati, ha ritenuto che il termine per l’impugnazione del lodo decorresse dalla data di comunicazione del lodo e ha onerato l’Amministrazione di provare quando ciò era avvenuto.

15. La sentenza impugnata va, pertanto cassata, e la causa va rinviata al Tribunale di Ragusa, in diversa persona, che si atterrà ai principi sopra enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ragusa, in anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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