Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31338 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/11/2019, (ud. 07/10/2019, dep. 29/11/2019), n.31338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21263-2026 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASTELFORTE 42,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO PORCELLI, rappresentato e

difeso dagli avvocati FABIO DE PAULIS, GIANFRANCO DI SABATO giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza 1590/2016 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 22/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha chiesto l’estinzione;

udito per il controricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto

l’estinzione.

Fatto

PREMESSO

che:

1. in controversia sulla legittimità dell’atto di classamento in categoria D/8, con rendita di Euro 10021,79, di un fabbricato, destinato a deposito di mobili, di superficie pari a 1.222,17 mq, per il quale era stato proposto dal proprietario, M.C., a mezzo della procedura docfa di cui al D.M. Finanze 19 aprile 1994, n. 701, il classamento in C/2, con rendita di Euro 2963,79, la quarantacinquesima sezione della commissione tributaria regionale della Campania con sentenza depositata il 22 febbraio 2016, n. 1590, confermando la pronuncia di primo grado, riteneva il provvedimento legittimo in ragione delle dimensioni dell’immobile (“Le rilevanti dimensioni del cespite,… per un totale di mq 1222,17, giustificano la classificazione attribuita”);

2. il contribuente ricorreva per la cassazione della suddetta sentenza;

3. l’Agenzia delle Entrate, con controricorso, resisteva;

4. in data 26 settembre 2019, il contribuente depositava rinuncia al ricorso con documentazione attestante la relativa notificazione alla parte intimata;

5. in ragione di quanto precede deve dichiararsi l’estinzione del processo;

6. il ricorrente va condannato a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo (art. 391 c.p.c., comma 2).

P.Q.M.

dichiara estinto il processo; condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA