Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31338 del 04/12/2018
Cassazione civile sez. lav., 04/12/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 04/12/2018), n.31338
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19345-2017 proposto da:
CONSORZIO AUTOLINEE SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A,
presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ALFONSO LUIGI LOCCO;
– ricorrente –
contro
O.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 2,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTINO ORLANDO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIULIO TARSITANO, come da delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1259/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 30/05/2017 r.g. 2000/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/10/2018 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per: estinzione;
udito l’Avvocato MATTEO SILVESTRI per delega verbale Avvocato
GIAMPIERO PROIA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 1259 del 30.5.2017 la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il reclamo proposto dal sig. O.B. avverso il licenziamento intimato con lettera dell’11.7.2013 dal Consorzio Autolinee s.r.l. per inidoneità assoluta al servizio (quale operatore di esercizio in azienda di trasporto di persone) e per infrazione disciplinare ed ha condannato la società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come novellata dalla L. n. 92 del 2012.
2. La Corte – ritenuto correttamente impugnato il licenziamento intimato per le due distinte causali – ha ritenuto illegittimo il licenziamento in considerazione sia della mancata prova dell’inutilizzabilità del lavoratore in mansioni equivalenti o inferiori sia della discrasia tra i fatti disciplinarmente contestati (espressione di giudizi diffamatori e lesivi dell’immagine dell’azienda in una intervista telefonica rilasciata su una rete televisiva locale) e quelli indicati nel provvedimento espulsivo.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con quattro motivi, illustrati da memoria. Ha resistito il sig. O. con controricorso.
4. Prima dell’udienza, è stato depositato verbale di conciliazione intervenuto presso la Direzione territoriale di Cosenza in data 20.9.2018 ove risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, concordando la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e prevedendo la corresponsione di un incentivo all’esodo, e dichiarando di richiedere l’improcedibilità e/o la sopravvenuta carenza di interesse in relazione al ricorso per cassazione pendente, con compensazione delle spese.
5. Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione essendo sopravvenuto un mutamento della situazione evocata in giudizio.
6. Le spese di lite sono compensate tra le parti in adesione all’accordo intervenuto tra le stesse.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018