Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31336 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/11/2019, (ud. 07/10/2019, dep. 29/11/2019), n.31336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8212-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE

MARGHERITA 42, presso lo studio dell’avvocato GUIDO LANCIANO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7125/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 05/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO;

udito P.M. persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE

GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato LANCIANO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 P.G.C. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento catastale ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, con il quale all’immobile di sua proprietà, sito in (OMISSIS) (microzona Prati), e distinto al catasto urbano al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS) subalterno (OMISSIS), veniva disposta la revisione del classamento con assegnazione della nuova classe 7 in luogo della precedente classe 3 e con conseguente aumento della rendita catastale da Euro 6.589,99 a Euro 12.105,75.

2. La CTP accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello sul rilievo della tardività della notifica dell’atto di appello.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando due motivi. Ha resistito il contribuente depositando controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Ufficio ricorrente denuncia violazione degli artt. 149,142 c.p.c. anche in combinato disposto con l’art. 143 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito ritenuto inammissibile l’appello per tardività sulla base della errata individuazione del 14 febbraio 2017, anzichè del 13 febbraio 2017 quale data di scadenza dei termini per l’appello,

1.1 Con il secondo motivo deduce la ricorrente la violazione dell’art. 155 c.p.c., comma 4, nella nuova formulazione introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2.

Si censura la sentenza nella parte di cui afferma che “secondo altro computo” il termine per la proposizione dell’appello spirava l’11 febbraio 2017 in quanto tale giorno cadeva di sabato con la conseguenza che il termine andava prorogato al lunedì 13 febbraio giorno in cui effettivamente l’atto di appello risulta essere stato spedito.

2. Il primo motivo è infondato

2.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, il termine per impugnare la sentenza della Commissione Tributaria è di giorni sessanta decorrente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte. Per effetto del espresso richiamo operato dal D.Lgs. citato, art. 53, comma 2, all’art. 20, comma 1, che, a sua volta, rimanda all’art. 16, commi 2 e 3, l’atto di appello può essere notificato ai soggetti che hanno partecipato al giudizio di primo grado direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. citato, art. 20, comma 2, anch’esso richiamato dall’art. 53, comma 2, l’atto di appello si intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

2.2 Orbene è pacifico che la sentenza emessa dalla CTP sia stata notificata in data 13 dicembre 2016. Il termine di gg 60 per la proposizione dell’appello scadeva sabato 11.2.2017 e, quindi, andava prorogato al lunedì 13.11.2017 in applicazione dell’art. 155 c.p.c., comma 5, aggiunto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f).

2.3 La CTR, svolgendo accertamenti in punto di fatto ed esprimendo valutazioni insindacabili in questa sede, se non nei ristretti limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha individuato nel 14.2.2017 la data di consegna dell’atto di appello alla società incaricata del servizio. In ogni caso anche voler riesaminare la documentazione versata in atti, va rilevato che l’avviso di ricevimento riportato nel ricorso che indica la data di spedizione del 13 febbraio 2017, apposta con timbro a secco, non costituisce prova che la raccomandata sia stata inviata quel giorno in quanto la data stessa è priva di timbro postale. Per contro il contribuente ha riprodotto nel controricorso la pagina del sito Nexive, operatore privato del quale si è avvalso l’Agenzia per notificare l’atto, dal quale risulta che la raccomandata è stata recapitata il giorno 14 febbraio 2017 alle ore 06.00

2.4 Sulla scorta di tali accertamenti correttamente è stata dichiarata la tardività della notifica dell’atto e la conseguente inammissibilità dell’appello.

3. II secondo motivo è infondato in quanto non coglie l’esatta ratio decidendi della sentenza.

3.1 Invero la CTR individuando nella data del 13 febbraio 2017 il dies ad quem per proposizione dell’appello ha, contrariamente all’assunto della ricorrente, tenuto in debito conto della proroga prevista dall’art. 155 c.p.c., comma 4, aggiunto dalla L. n. 263 del 2005, art. 1, lett. f).

3.2 L’affermazione contenuta nella motivazione circa la scadenza del termine “secondo altro computo, l’11” non ha alcun rilievo in quanto la CTR ha chiaramente e correttamente computato il termine finale di riferimento nel 13.2.2017.

4. In conclusione il ricorso va rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.600 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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