Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31335 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/11/2019, (ud. 07/10/2019, dep. 29/11/2019), n.31335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9260-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

OTO MELARA SPA in Persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20,

presso lo STUDIO GIANNI ORIGONI GRIPPO CAPPELLI & PARTNERS,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO AURICCHIO giusta delega

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2011 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 13/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO;

udito il P.M. persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’estinzione del ricorso;

udito per ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto l’estinzione;

udito per il controricorrente l’Avvocato BONITO OLIVA per delega

dell’Avvocato AURICCHIO che ha chiesto l’estinzione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Oto Melara spa impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova l’avviso di accertamento – prot. (OMISSIS) – del 3.8.2006, con il quale l’Agenzia del Territorio, sull’istanza DOCFA del 29.4.2005 con causale “ampliamento” avanzata dalla contribuente che proponeva con riferimento al complesso immobiliare industriale situato in zona industriale prospiciente il raccordo autostradale del Comune di La Spezia meglio descritto in atti la categoria D/1 e la rendita catastale di Euro 583.966, attribuiva la maggiore rendita catastale di Euro 678.799

2. La CTP di Genova accoglieva il ricorso evidenziando la carenza di motivazione dell’atto

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Liguria rigettava l’appello rilevando che il provvedimento di rettifica della rendita proposta dal contribuente non era stato rispettoso della normativa in materia di motivazione dell’atto con riferimento agli elementi rilevati in sede di sopralluogo.

4 Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. La contribuente si è costituita depositando controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49 e 61 per non avere la CTR esaminato la domanda di cessazione della materia del contendere avanzata dall’Amministrazione nel corso del giudizio di secondo grado giustificata dalla presentazione da parte della contribuente di DOCFA nel 2010.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotto il difetto assoluto di motivazione o motivazione solo apparente sulla questione, sollevata dall’Agenzia delle Entrate, della cessazione della materia del contendere a seguito di presentazione della DOCFA nel 2010

1.2 Con il terzo motivo l’Amministrazione lamenta la violazione del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 4, 5, 9 e 10, del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 8, 30 e 40, nonchè del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR erroneamente affermato che il potere di rettificare una rendita catastale, oltre il periodo temporale di 12 mesi, previsto dal D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3, fosse ammissibile solo in presenza di una adeguata e congrua motivazione. Secondo la tesi del ricorrente, convalidata dalla giurisprudenza, il termine di 12 mesi previsto dal D.M. citato è da considerarsi ordinatorio e non perentorio ed è sempre consentito all’Ufficio di procedere alla rettifica della rendita oltre il termine sopra indicato.

2. In data 26.9.2019 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte di Agenzia delle Entrate, con conseguente richiesta di declaratoria di estinzione del processo e compensazione delle spese, motivato da intervenuti accordi transattivi tra le parti. L’istanza è stata ritualmente notificata a controparte.

3. La rinuncia del ricorrente, alla quale controparte non si è opposta, comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

4 Le spese del presente giudizio vanno compensate come espressamente previsto nell’atto di rinuncia.

PQM

La Corte:

dichiara l’estinzione del processo;

compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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