Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31332 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/11/2019, (ud. 07/10/2019, dep. 29/11/2019), n.31332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 999-2913 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA

BALDUINA 120/5, presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO AULETTA,

che la rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 359/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 20/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO;

udito il P.M. persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’estinzione del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto

l’estinzione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A.A., usufruttario delle unità immobiliari costituenti il fabbricato sito in (OMISSIS), impugnava davanti alla Commissione Provinciale di Napoli tre avvisi di accertamento, emessi all’esito della procedura Docfa, con i quali l’Agenzia del Territorio disponeva un diverso classamento delle unità immobiliari rispetto a quanto proposto dal contribuente.

2.La CTP di Napoli accoglieva il ricorso

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e l’adita Commissione Tributaria Regionale del Campania accoglieva l’appello ritenendo legittimi gli avvisi di accertamento in quanto adeguatamente motivati.

4.Proponeva revocazione G.G., vedova di A.A., deceduto nelle more del termine per l’impugnazione della sentenza di primo grado, e costituita nel giudizio di appello, affermando che la sentenza era frutto di errore di fatto per aver la CTR omesso di rilevare: a) il venir meno della parte originaria a causa della sua morte; b) il fatto che l’appello era stato proposto mediante notifica al domiciliatario elettivo di A.A.; c) il fatto che per far valere l’inammissibilità dell’appello si era costituito un terzo, G.G., vedova del defunto e usufruttuaria successiva dei beni.

5. La CTR, concessa la sospensione del termine per ricorrere in Cassazione, rigettava la domanda di revocazione osservando che i motivi dedotti dalla G. si riferivano a vizi procedurali ed erano, quindi, opponibili davanti al giudice di legittimità

4. Avverso le sentenze della CTR G.G. ha proposto ricorso cumulativo per Cassazione sulla base due motivi. L’amministrazione si è costituita depositando controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione, riferito alla sentenza di reiezione della domanda di revocazione (sent. n. 359/46/2012), la ricorrente denuncia nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare si duole il ricorrente del fatto che il Giudice di seconde cure avrebbe omesso di pronunciarsi sul merito della domanda di revocazione ed in ogni caso avrebbe reso una motivazione insufficiente.

1.1 Con il secondo motivo, relativo alla sentenza di accoglimento dell’appello dell’Agenzia (sent. 66/23/2012), viene dedotta la nullità della sentenza per plurime ragioni: a) omessa comunicazione dell’avviso di fissazione della pubblica udienza al difensora della G.; b) omessa notifica dell’appello agli eredi di A.A., c) vizio della pronuncia in quanto resa su un petitum nuovo; d) inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi.

2. In data 20.9.2019 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da G.G. con conseguente richiesta di declaratoria di estinzione del processo e compensazione delle spese; in calce all’istanza vi è sottoscrizione “per visto ed accettazione” dell’Avvocato dello Stato difensore dell’Agenzia delle Entrate.

3. Alla rinuncia del ricorrente, accettata da controparte mediante apposizione del visto, consegue l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

4. Le spese del presente giudizio vanno compensate come espressamente previsto nell’atto di rinuncia.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l’estinzione del processo;

compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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