Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31330 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/11/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 29/11/2019), n.31330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23009-2016 proposto da:

ABACO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 51,

presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO ZAMPESE;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA SATELITTE BLU A RL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 453/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata il 24/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/03/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La soc. Cooperativa Edilizia Satellite Blu a r.l., proprietaria di un complesso immobiliare, impugnava davanti alla Commissione Provinciale di Brindisi, l’avviso di accertamento relativo all’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2003 emesso dalla soc. Gestor spa, società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione Ici del Comune di Brindisi alla quale è succeduta Abaco spa.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Regionale della Puglia accoglieva l’appello osservando: a) che per i fabbricati di nuova costruzione l’obbligo del pagamento dell’Ici scatta dalli ultimazione dei lavori di costruzione e non dall’accatastamento; b) che essendo accertato che i lavori di costruzione del complesso edilizio erano terminati il 1/7/2004 l’Ici per l’anno 2003 non era dovuta per i fabbricati ma per l’area edificabile sulla quale gli stessi insistono.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione Abaco spa articolando un unico motivo. Cooperativa Edilizia Satellite Blu a r.l.non si è costituita.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con un unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, n. 1, lett. a), nonchè errata valutazione di prove documentali – corretta sottoposizione da parte del concessionario ad imposizione fiscale ai fini ICI dell’immobile sin dalla data degli avvenuti accatastamenti -fondatezza della pretesa impositiva illegittimità della sentenza impugnata. Sostiene il ricorrente rifacendosi ad un orientamento giurisprudenziale di legittimità che l’iscrizione nel catasto edilizio dell’unità immobiliare costituisce presupposto sufficiente perchè l’unità possa considerarsi fabbricato indipendentemente dall’ultimazione e/o dall’utilizzo.

2. Preliminarmente va rilevato che è pervenuta in Cancelleria in data 18.10.2018 l’istanza presentata dal liquidatore della società Cooperativa Edilizia Satellite Blu a r.l. di interruzione del processo per cessazione della società.

2.1 La richiesta deve essere respinta in quanto al giudizio di cassazione non è applicabile, in via analogica, l’istituto dell’interruzione per uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., tanto più ove detti eventi si riferiscano alla parte, considerato che quello di cassazione è ab initio un processo di avvocati, volto unicamente alla soluzione di questioni giuridiche alle quali solo il difensore, e non anche la parte, può dare il suo contributo tecnico (Cass. 19119/2016, 18601/2013, 20004/2005).

3. In via preliminare rispetto all’esame della censura va dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di prova della sua notifica.

3.1 Dall’esame della relata di notifica in calce al ricorso per cassazione si evince che l’atto è stato notificato a mezzo del servizio postale presso il procuratore costituito dinanzi al Giudice di merito della società Edilizia Satellite Blu avv. Francesco Minninni Mitrotta. E’ stata versata in atti la ricevuta di spedizione della raccomandata del 26/9/2016 ma non l’avviso di ricevimento della raccomandata e, pertanto, non vi è prova del perfezionamento dell’iter notificatorio a mezzo del servizio postale.

3.2 Sono state depositate in atti copie analogiche dei messaggi di trasmissione a mezzo PEC e le ricevute di avvenuta consegna e di accettazione previste che non sono tuttavia idonei a sostituire l’avviso di ricevimento.

3.3 Non può neanche ritenersi validamente effettuata la notifica tramite utilizzo di posta elettronica certificata ai sensi della L. n. 53 del 1994.

3.4 La L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, stabilisce che “Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 undecies, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata”. A sua volta il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 undecies, così recita “Quando l’attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima”. La L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-ter, prevede che “In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.”. Ai sensi del comma 1 bis “Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’art. 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1. “Da ultimo il richiamato D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1, – Codice della Amministrazione Digitale (nella formulazione vigente dal 25.1.2011 in forza del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 16, comma 1) dispone “Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

3.5 Così ricostruito il quadro normativo può dunque affermarsi, in linea con la giurisprudenza di questo Collegio (cfr. Cass. 16496/2018) che la L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1 ter, prevede che la prova documentale della notifica telematica sia vincolata alla attestazione, effettuata dal difensore, della conformità della copia cartacea prodotta all’atto originale; con la conseguenza che ove tale attestazione di conformità manchi non è raggiunta la prova della avvenuta notifica telematica. Del resto nella notifica “tradizionale” la Corte ha più volte stabilito che non è idonea a fornire prova del compimento del procedimento notificatorio la produzione di documenti privi delle caratteristiche formali prescritte (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 25285 del 28/11/2014; Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 19387 del 08/11/2012; Cass., Sez. L., Sentenza n. 4242 del 07/04/1992).

3.6 Nel caso di specie risultano depositati solamente le copie cartacee dei messaggi di posta elettronica privi degli allegati e di qualsivoglia attestazione di conformità.

Non vi è luogo a provvedere alle spese per la mancata costituzione della controparte.

P.Q.M.

La Corte:

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA