Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3133 del 17/02/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3133 Anno 2016
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 4907-2010 proposto da
MONTERICCIO VINCENZO (C. F. MNTVCN46S26LL331T), rappresentato
e difeso dall’avv. Marcello Lima, elettivamente domiciliato
in Roma, via Alessandro III, presso lo studio dell’avv.
Francesco Mangazzo.
– ricorrente contro

Fallimento della società di fatto tra MONTERICCIO VINCENZO,
GENITIVO ANNA MARIA, GENITIVO GIOACCHINO, INGRASSIA MARIA e
CORDA ANNA NATALIA, e dei soci MONTERICCIO VINCENZO, GENITIVO
ígl ANNA MARIA, GENITIVO GIOACCHINO, INGRASSIA MARIA e CORDA ANNA
NATALIA, in persona del curatore fallimentare
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pro tempore,

Data pubblicazione: 17/02/2016

BANCA

MONTEPASCHI

rappresentante

S.P.A.,

pro tempore,

in

persona

del

legale

BANCO DI SICILIA S.P.A., in
pro tempore,

persona del legale rappresentante

CASSA SAN

PAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro

tempore, CATALANO MATTEO, COL IMPERIAL, in persona del legale
“DITTA” CO.FI.SI , in persona del

legale rappresentante pro tempore,
del legale rappresentante

“DITTA” COMART, in persona

pro tempore,

persona del legale rappresentante

“DITTA” GALLO,

pro tempore,

GRICOLI, in persona del legale rappresentante

“DITTA”

pro tempore,

“DITTA” ITI, in persona del legale rappresentante
tempore,

“DITTA” PRAIT,

in

pro

in persona del legale rappresentante

pro tempore, MORICI BIAGIO e PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI.
– intimati avverso

la sentenza n. 1712/2008 della Corte d’appello di Palermo,
depositata il giorno 30 dicembre 2008.
Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del giorno 26 gennaio 2016 dal Presidente relatore dott.
Antonio Didone;
udito l’avv. Gabrielli per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale
dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.

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rappresentante pro tempore,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Vincenzo Montericcio impugna per cassazione la sentenza
depositata il 30 dicembre 2008, con la quale la Corte
d’appello di Palermo respinse l’appello avverso la sentenza

ricorrente tesa ad accertare, per effetto della chiusura,
avvenuta in data 21 ottobre 1996, del fallimento della Casa
del Colore Ceramica e Idrosanitari s.a.s. di Corda Anna
Natalia, nonché della socia accomandataria Corda Anna Natalia,
l’intervenuta chiusura anche della procedura fallimentare
concernente la società di fatto costituita tra esso attore e
Genitivo Anna Maria, Genitivo Gioacchino, Ingrassia Maria e
Corda Anna Natalia, e i suoi soci illimitatamente
responsabili, apertasi con la medesima sentenza dichiarativa
di fallimento, resa dal Tribunale di Trapani il 29 novembre
1988.
Ritenne la corte d’appello che, avendo la cennata sentenza
contestualmente dichiarato due distinti fallimenti, l’uno,
quello della società di fatto costituita tra il Montericcio e
altre persone, nonché di tutti i suoi soci, e l’altro, quello
della Casa del Colore Ceramica e Idrosanitari s.a.s. di Corda
Anna Natalia e della sua socia accomandataria, restava
pienamente legittima la successiva chiusura soltanto della
procedura relativa alla società in accomandita semplice.
Il ricorso è affidato a tre motivi.

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del Tribunale di Trapani, che aveva rigettato la domanda del

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione
degli artt. 123 c.p.c. e 16 1.fall., deducendo che, la corte
d’appello avrebbe ritenuto legittima la sua dichiarazione di

originale dall’estensore e dal presidente del collegio.
Con il

secondo motivo

il ricorrente deduce omessa,

insufficiente o contraddittoria motivazione, ex art. 360,
comma primo, n. 5), c.p.c., lamentando che il giudice di
merito avrebbe erroneamente affermato che con un’unica
sentenza fosse possibile dichiarare diversi ed autonomi
fallimenti.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce ulteriore vizio di
motivazione, ex art. 360, coma primo, n. 5), c.p.c.,
censurando il ragionamento della corte d’appello che ha
escluso l’ammissibilità di un giudizio di cognizione ordinaria
teso all’accertamento della nullità di una procedura
fallimentare.
Tutti i motivi sono parimenti inammissibili.
E invero, com’è noto, l’art. 366-bis c.p.c., introdotto
dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e contenente la
previsione della formulazione del quesito di diritto, come
condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione, si
applica ratione temporis per tutti i ricorsi proposti avverso
sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo

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fallimento, pure in mancanza di una sentenza sottoscritta in

2006 (data di entrata in vigore del menzionato decreto), e
fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva
abrogazione della norma, disposta dall’art. 47 della legge 18
giugno 2009, n. 69.
Nella vicenda all’esame della Corte, a fronte di una

ricorso non risulta formulato alcun quesito di diritto in
relazione al primo motivo, in cui pure si censura
espressamente una violazione di legge, mentre con riguardo ai
denunciati vizi di motivaZione (secondo e terzo motivo), non è
stato approntato il cd. quesito di fatto, manca cioè la
conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi o riepilogo
in forza della espressa previsione contenuta nell’art. 366-bis
c.p.c. (Cass. 20 maggio 2013, n. 12248; Cass. 18 novembre
2011, n. 24255).
Nulla sulle spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio
2016.

sentenza impugnata depositata il 30 dicembre 2008, in seno al

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