Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3133 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3133 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 14288-2014 proposto da:
DI GIOVANNA FILIPPO, DI GIOVANNA FRANCESCO nato il
15/9/1970, DI GIOVANNA ANTONINO, DI GIOVANNA
FRANCESCO nato il 9/10/1970, BENISTATI LUCIA MARIA
TERESA, elettivamente domiciliati in S. MARGHERITA BELICE,
via E. De Amicis 5, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE
GIAMBALVO, che li rappresenta e difende per procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
la s.p.a. BANCO DI SICILIA CF 05102070827
– intimata con l’intervento di
s.r.l. ISLAND REFINANCING, nella qualità di società acquirente,
con atto del 20/11/2007, del diritto controverso dalla s.r.l.

Data pubblicazione: 08/02/2018

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ISLAND FINANCE 2 (ICR7) che, a sua volta, con atto del
28/12/2001, lo aveva acquistato dalla s.p.a. BANCO DI SICILIA
CF 03987280827, in persona della sua mandataria s.p.a.
CERVED CREDIT MANAGEMENT per atto del 12/11/2013,
elettivamente domiciliata a ROMA, via Germanico 101, presso

difende per procura speciale in calce al controricorso;
– interventore —
avverso la sentenza n. 536/2013 della CORTE D’APPELLO DI
PALERMO, depositata il 21/3/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 13/12/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
lette le conclusioni con le quali il Pubblico Ministero, nella
persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica,
dott. GIANFRANCO SERVELLO, ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Sciacca, con sentenza del 10.17/11/2004,
ha accolto la domanda proposta dalla s.p.a. Banco di Sicilia nei
confronti di Filippo Di Giovanna, Francesco Di Giovanna nato il
15/9/1970, Francesco Di Giovanna nato il 9/10/1970, Antonino
Di Giovanna e Rosario Ignazio Benistati, accertando la
simulazione assoluta di quattro contratti di compravendita
immobiliare stipulati da Filippo Di Giovanna il 5 ed il 10 marzo
ed il 2 aprile del 1998 con il figlio Francesco e con i nipoti
Francesco ed Antonino Di Giovanna.
Con citazione notificata il 22/12/2005, Filippo Di
Giovanna, Francesco Di Giovanna nato il 15/9/1970, Francesco
Di Giovanna nato il 9/10/1970, Antonino Di Giovanna e Lucia
Maria Teresa Benistati, quale erede di Rosario Ignazio
Benistati, hanno proposto appello.
Ric. 2014 n. 14288 Sez. 2 CC 13 dicembre 2017

lo studio dell’Avvocato LUCIANO PIAZZA, che la rappresenta e

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Il Banco di Sicilia s.p.a., nella qualità di successore a titolo
particolare, per atto di conferimento del 21/6/2002, della s.p.a.
Capitalia (già Banca di Roma s.p..a), a sua volta succeduta
all’originario Banco di Sicilia s.p.a. per atto di fusione del
18/6/2002, è intervenuto volontariamente in giudizio,

La corte d’appello di Palermo, con sentenza del
21/3/2013, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello.
A sostegno di tale decisione, la corte ha evidenziato, da un
lato, che la società attrice, nel corso del giudizio di primo
grado, è stata incorporata, a seguito di atto di fusione del
18/6/2002, dalla s.p.a. Capitalia, alla quale è subentrata, con
atto di conferimento del 21/6/2002, l’interventrice volontaria,
e, dall’altro lato, che l’atto di appello è stato notificato
all’originario Banco di Sicilia, nel domicilio eletto da
quest’ultimo nel primo giudizio, in data 22/12/2005, quando,
cioè, la società attrice si era già estinta per incorporazione
nella s.p.a. Capitalia, alla quale, dunque, l’impugnazione
avrebbe dovuto essere notificata quale successore a titolo
universale dell’originaria attrice. L’impugnazione, quindi, ha
concluso la corte, in quanto proposta nei confronti di una parte
estinta, è nulla, senza che tale nullità possa dirsi sanata, posto
che, da un lato, la s.p.a. Capitalia (ora s.p.a. Unicredit), suo
successore a titolo universale, non si è costituita in giudizio nel
termine previsto dall’art. 327 c.p.c. mentre, dall’altro, il Banco
di Sicilia che volontariamente intervenuto in giudizio è soggetto
diverso dall’originario Banco di Sicilia ed è legittimato a
resistere, quale successore a titolo particolare, di Capitalia, ai
sensi dell’art. 111 c.p.c..
Con ricorso notificato il 5/5/2014 alla s.p.a. Banco di
Sicilia CF 05102070827, e depositato il 17/5/2014hatThiesto,

Ric. 2014 n. 14288 Sez. 2 CC 13 dicembre 2017

eccependo la decadenza dall’impugnazione.

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per un unico motivo, la cassazione della sentenza della corte
d’appello.
Ha resistito la s.r.l. Island Refinancing, nella qualità di
società acquirente, con atto del 20/11/2007, del diritto
controverso dalla s.r.l. Island Finance 2 (ICR7) che, a sua

Banco di Sicilia CF 03987280827, con controricorso notificato il
12/6/2014 anche alla s.p.a. UniCredit, nella qualità di società
succeduta alla s.p.a. Banco di Sicilia CF 05102070827 per atto
di fusione del 19/10/2010, e depositato il 30/6/2014.
La s.r.l. Island Refinancing ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1.

In via preliminare, la Corte deve esaminare la

questione dell’ammissibilità del ricorso, in quanto notificato alla
s.p.a. Banco di Sicilia CF 05102070827, (evidentemente) nella
qualità di società subentrata, per effetto dell’atto di
conferimento (del ramo d’azienda già appartenente alla s.p.a.
Banco di Sicilia CF 03987280827) in data 21/6/2002, alla
s.p.a. Capitalia (già s.p.a. Banca di Roma), a sua volta
subentrata, per atto di fusione del 18/6/2002, alla s.p.a. Banco
di Sicilia CF 03987280827 e, come tale, intervenuta nel
giudizio d’appello.
2.

Il ricorso è senz’altro ammissibile. Il conferimento

di un’azienda bancaria in una società per azioni determina,
infatti, la successione a titolo particolare della totalità dei
crediti dell’azienda trasferita da parte della società conferitaria
(Cass. n. 13765/2007), la conseguenza che la stessa, in tale
qualità, non solo può intervenire nel giudizio che abbia ad
oggetto un credito compreso, in ipotesi, nell’azienda bancaria
ceduta (ovvero, come nella specie, la pretesa sostanziale che
nello stesso abbia il suo fondamento, come l’azione di
simulazione ovvero di revoca), a norma dell’art. 111, comma
Ric. 2014 n. 14288 Sez. 2 CC 13 dicembre 2017

volta, con atto del 28/12/2001, lo aveva acquistato dalla s.p.a.

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3 0 , c.p.c., ma può anche impugnare la sentenza pronunciata
nei confronti del suo dante causa ovvero, come è accaduto
nella specie, essere destinatario dell’impugnazione proposta
dall’avversario di quest’ultimo soccombente nei confronti dello
stesso (Cass. n. 649/2000; conf., Cass. n. 11757/2006).
Non è, invece, ammissibile, sebbene configurato

come “controricorso”, l’atto di intervento spiegato (solo) nel
presente giudizio dalla s.r.l. Island Refinancing, nella asserita
qualità di società acquirente, con atto del 20/11/2007, del
diritto controverso dalla s.r.l. Island Finance 2 (ICR7) che, a
sua volta, con atto del 28/12/2001, lo aveva acquistato dalla
s.p.a. Banco di Sicilia CF 03987280827. Il successore a titolo
particolare, se può impugnare tempestivamente per cassazione
la sentenza di merito, non può anche intervenire nel giudizio di
legittimità in difetto di una espressa previsione normativa,
regolante tale autonoma fase processuale, che consenta al
terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare
difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti
necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di
merito (Cass. n. 5759/2016).
4.

Con un unico articolato motivo, i ricorrenti,

lamentando la violazione e l’errata applicazione di norme di
diritto, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in
cui la corte d’appello ha ritenuto inammissibile l’appello in
quanto proposto con atto notificato al difensore domiciliatario
della società attrice pur se in precedenza estinta per fusione,
laddove, al contrario, nel regime anteriore alla modifica
apportata dal d.lgs. n. 6 del 2003 all’art. 2504 bis, comma 1°,
c.c., è validamente proposta l’impugnazione notificata al
procuratore costituito di una società che si sia estinta per
incorporazione se l’impugnante non abbia avuto notizia, come

Ric. 2014 n. 14288 Sez. 2 CC 13 dicembre 2017

o

3.

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nella specie, dell’evento modificatore della capacità della
persona giuridica mediante la sua notificazione.
5.

Il motivo –

che è ammissibile, essendo

perfettamente chiaro quali siano le norme giuridiche che si
assumono violate – è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte,

orientamento (Cass. n. 1413/2006; Cass. n. 6686/2006; Cass.
n. 23168/2006, Cass. n. 554/2004; Cass. n. 22236/2004;
Cass. n. 17402/2003, Cass. n. 9504/2002, Cass. n.
7254/1999) secondo cui, nel regime anteriore alla modifica
apportata dal d.lgs. n. 6 del 2003 all’art. 2504 bis, comma 1°,
c.c., se la fusione interviene dopo la pubblicazione della
sentenza e durante la pendenza del termine per impugnarla,
l’impugnazione dovrà essere proposta da o contro il nuovo
soggetto effettivamente legittimato anche se l’evento della
fusione non sia stato né dichiarato né notificato, ed un secondo
orientamento (Cass. n. 12387/2004, Cass. n. 10501/2004 e
Cass. n. 8908/2004, Cass. n. 4741/2001, Cass. n. 6065/1998)
secondo cui, invece, se la fusione non sia stata portata a
conoscenza della controparte, l’appello deve ritenersi
ritualmente proposto nei confronti della società incorporata
perché l’incorporazione può assumere rilevanza solo quando
sia dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, ovvero
emerga comunque dalla relazione di notifica di uno degli atti di
cui all’art. 292 c.p.c., ha privilegiato tale secondo orientamento
definitivamente affermando, quindi, che, in tema di fusione per
incorporazione, realizzata (come nel caso di specie) prima
dell’entrata in vigore del novellato art. 2504

bis

c.c.,

l’impugnazione è validamente notificata al procuratore
costituito di una società che, tanto nel corso del giudizio di
merito, quanto dopo la chiusura della discussione (o la
scadenza del termine di deposito delle memorie di replica), si
Ric. 2014 n. 14288 Sez. 2 CC 13 dicembre 2017

risolvendo un contrasto giurisprudenziale tra un primo

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sia estinta per incorporazione, tutte le volte in cui l’impugnante
non abbia avuto notizia dell’evento modificatore della capacità
della giuridica mediante la notificazione di esso (Cass. SU n.
19509/2010; conf. Cass. n. 266/2011; Cass. n. 22056/2013).
6.

Nel caso di specie, non risulta che i ricorrenti

l’appello, dagli stessi proposto con citazione notificata alla
società attrice presso il domicilio eletto nel giudizio di primo
grado, doveva essere considerato senz’altro valido, pur se
l’appellata, nel corso del giudizio di primo grado, sia stata
incorporata, a seguito di atto di fusione del 18/6/2002, dalla
s.p.a. Capitalia.
7.

Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza

impugnata, pertanto, cassata, con rinvio alla corte d’appello di
Palermo che, in diversa composizione, provvederà anche sulle
spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa
la sentenza impugnata, con rinvio alla corte d’appello di
Palermo che, in diversa composizione, provvederà anche sulle
spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Seconda Civile, 13 dicembre 2017.

abbiano ricevuto la notifica di siffatto evento. Ne consegue che

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