Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31328 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 29/11/2019), n.31328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17401-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIORGIO MARINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7042/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 16902/15, sez. 39, rigettava per carenza di legittimazione attiva il ricorso proposto da M.M.,in qualità di ex liquidatore della MP Edilprogetti srl, avverso il silenzio rifiuto per istanza rimborso Iva 2005.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 7042/2017, dichiarava inammissibile l’appello per tardività della costituzione e, comunque, lo rigettava perchè infondato nel merito.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di due motivi.

L’Amministrazione non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente contesta la pronuncia di inammissibilità.

Con il secondo motivo censura la pronuncia laddove ha ritenuto la propria carenza di legittimazione attiva ad agire per conto della società.

Il primo motivo è fondato.

La Commissione regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente perchè lo stesso aveva presentato istanza di reclamo-mediazione il 10 gennaio 2013 ed il silenzio rifiuto su detta istanza si era formato il 10 aprile successivo (decorsi 90 giorni). Ha quindi sostenuto che “il contribuente avrebbe dovuto costituirsi in giudizio entro 30 giorni, ovvero entro il 20 aprile 2013. Sennonchè la costituzione in giudizio mediante deposito del ricorso introduttivo è avvenuta soltanto in data 29 aprile 2013”.

L’errore in cui è incorsa la CTR è di tutta evidenza poichè, se il termine di costituzione è di 30 giorni (come correttamente affermato) ed il silenzio rifiuto si era formato il 10 aprile 2013, è di tutta evidenza che il termine per la costituzione era quello del 10 maggio, certamente rispettato poichè,come attesta la stessa sentenza impugnata, questa era avvenuta il 29 aprile 2013.

Il primo motivo va quindi accolto.

Nonostante la dichiarazione di inammissibilità il giudice di secondo grado ha ritenuto di dovere esaminare anche il merito dell’appello ritenendolo infondato e emettendo quindi una pronuncia di rigetto avverso la quale si incentra il secondo motivo di ricorso.

Quest’ultimo va dichiarato inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte ha infatti già avuto occasione di affermare che qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della “potestas iudicandi” sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare tale statuizione, sicchè è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata.(Cass. 17004/15).

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio alla CTR Lazio per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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