Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31326 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 29/11/2019), n.31326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14371/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

ANEK LINES ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, D.G.M., quale rappresentante fiscale di ANEK

LINES A.E., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

controricorso, dall’avv. Riccardo LEONARDI, ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Flaminia, n. 71, presso lo studio

legale dell’avv. Walter FELICIANI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 238/01/2017 della Commissione tributaria

regionale delle MARCHE, depositata il 04/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno di imposta 2007, con cui l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione cessioni intracomunitarie poste in essere con codici identificativi dei clienti esteri cessati o errati, la CTR con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, per avere “l’appellante dimostrato che la gran parte delle posizioni incriminate erano appartenenti tutte a soggetti intra-comunitari” e che “d’altra parte può ritenersi del tutto scusabile qualche errore nell’indicazione dei codici IVA intra-comunitari essendo gli stessi giustificati dal pochissimo tempo che precede l’imbarco”.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso e ricorso incidentale fondato su due motivi.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la controricorrente ha depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

2. Il motivo è infondato e va rigettato.

3. E’ noto che la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

3.1. Nel caso di specie la CTR ha accolto l’appello della società contribuente sostenendo che “gran parte delle posizioni incriminate erano appartenenti tutte a soggetti intra-comunitari” e che “d’altra parte può ritenersi del tutto scusabile qualche errore nell’indicazione dei codici IVA intra-comunitari essendo gli stessi giustificati dal pochissimo tempo che precede l’imbarco”. Pertanto, a prescindere dalla correttezza o meno della decisione assunta (che non è stata fatto oggetto di specifiche censure), la CTR ha espresso una ben identificabile ratio decidendi, ritenendo giustificabili gli errori commessi nell’indicazione dei codici identificativi dei clienti esteri; non si rileva, pertanto, l’imperscrutabilità della ratio che rende nulla la sentenza per apparenza motivazionale (Cass. SU 22232/2016 Rv. 641526).

4. Infondato è il primo motivo di ricorso incidentale, con cui la controricorrente deduce l’omessa pronuncia dei giudici di appello sulle spese processuali del primo grado di giudizio. Invero, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente incidentale, l’affermazione rinvenibile nella sentenza impugnata, secondo cui “le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione delle su riferite difficoltà operative”, fa riferimento a situazione riguardante entrambi i gradi di giudizio, cui, pertanto, la statuizione in esame deve intendersi riferita.

5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la società controricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, sostenendo che la CTR aveva disposto la compensazione delle spese di lite sulla base di una ragione non prevista dalla citata disposizione.

5.1. Diversamente da quanto sostenuto nel motivo in esame, nella specie, poichè la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 01/02/2017 e pubblicata il successivo 04/04/2017, deve farsi applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, con decorrenza dal 01/01/2016, che prevede che le spese processuali possono essere compensate in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.

5.3. Peraltro, già nel vigore della formulazione ancora anteriore dell’art. 92 c.p.c. le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 30 luglio 2008, n. 20598), componendo un contrasto di giurisprudenza, avevano chiarito che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi doveva trovare un adeguato supporto motivazionale, in modo che le ragioni giustificatrici di detto provvedimento risultassero “chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito o di rito”.

5.4. Si è quindi affermato che “Nel processo tributario le “gravi ed eccezionali ragioni” indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità” (Cass. n. 2206 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata).

5.5. Nella fattispecie in esame la CTR ha ritenuto di compensare le spese processuali per le “su riferite difficoltà operative” della società contribuente nell’individuazione dei codici identificativi IVA. Trattasi di motivazione che non può ritenersi nè illogica nè erronea in quanto valorizza un comportamento, quello della società contribuente, emerso in sede giudiziale e che aveva indotto a giustificare l’annullamento di un atto impositivo non privo di originario fondamento.

6. Conclusivamente, quindi, vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale e le spese interamente compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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