Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31325 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 04/12/2018, (ud. 06/07/2018, dep. 04/12/2018), n.31325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24052-2015 proposto da:

COMUNE DI SETTIMO TORINESE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO, 8, presso lo studio

dell’Avvocato ANDREA MUSTI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANDREA FORTUNAT, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.K., N.R., elettivamente domiciliati presso

lo studio dell’Avvocato PAOLO BERTI, che li rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 196/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/04/2015 R.G.N. 408/2014.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Torino, a conferma della pronuncia di prime cure, ha condannato il Comune di Settimo Torinese a corrispondere, a titolo di responsabilità solidale, a N.R. e S.K., operai dipendenti della Società Edilcostruzioni Engineering S.p.a., aggiudicataria dell’appalto per la costruzione di opere edili presso il Comune, somme diverse a titolo di retribuzioni maturate dal giugno 2011 al giugno 2012 e non pagate dalla società appaltatrice;

interpretando il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2 alla luce della Legge Delega n. 30 del 2003, art. 6 la Corte territoriale è giunta a preferire, tra le varie interpretazioni asseritamente ritenute possibili, quella basata sul riconoscimento della responsabilità solidale tra i soggetti del contratto di appalto, nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione dello stesso, senza ritenere che a ciò fosse da ostacolo la natura pubblica del committente;

la Corte territoriale ha stabilito che con il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 il legislatore abbia inteso offrire una garanzia concreta ed efficace di fronte al colpevole inadempimento datoriale, con esclusione di ingiustificate disparità di trattamento a seconda della natura del soggetto appaltante;

la cassazione di tale sentenza è domandata dal Comune di Settimo Torinese con tre motivi, illustrati da memoria;

N.R. e S.K. hanno resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce “Falsa applicazione del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29, comma 2, – Violazione D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2”; contesta puntualmente la ricostruzione offerta dal Giudice dell’Appello e, richiamandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, afferma l’estraneità delle pubbliche amministrazioni alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 lamenta “Violazione dell’art. 29 c.p.c., comma 2, e artt. 102 e 354 c.p.c.”; la censura, proposta in via subordinata, denuncia la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti della società Edilcostruzioni Engineering s.p.a., della quale il Giudice di merito non avrebbe rilevato d’ufficio l’assenza in giudizio ed ordinato conseguentemente l’integrazione del contraddittorio;

con il terzo e ultimo motivo, posto in via ulteriormente subordinata, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si denuncia “Violazione R.D. n. 267 del 1942, art. 43, comma 3, art. 102 c.p.c. e D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2”; sostiene che la mancata interruzione del processo, all’apertura del fallimento della ditta appaltatrice, avrebbe generato la nullità di tutti gli atti successivi, ai sensi del R.D. n. 267 del 1942, art. 43;

il primo motivo è fondato;

questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte in merito alla questione proposta dalla censura in esame, affermando il seguente principio di diritto: “In materia di appalti pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1,comma 2, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del richiamato decreto, dovendosi ritenere che il D.L. n. 76 del 2013, art. 9 conv. con modif. nella L. n. 99 del 2013, nella parte in cui prevede la inapplicabilità del suddetto art. 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1 non abbia carattere di norma d’interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, avendo solo esplicitato, senza innovare il quadro normativo previgente, un precetto già desumibile dal testo originario del richiamato art. 29 e dalle successive integrazioni.” (Così Cass. n. 20327 del 2016; cfr. anche Cass. n. 10844 del 2018; Cass. n. 10644 del 2016; Cass. n. 10731 del 2016; Cass. n. 15432 del 2014);

al predetto orientamento va data, in questa sede, continuità, atteso che le ragioni indicate a fondamento dei principi affermati, da intendersi qui integralmente richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono del tutto condivise dal Collegio;

il secondo e il terzo motivo sono assorbiti;

in definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata;

non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da N.R. e S.K. ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29;

l’assenza di orientamenti univoci della giurisprudenza di merito e il recente orientamento di questa Corte, successivo alla proposizione del ricorso, giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo tra il Comune di Settimo Torinese e gli odierni controricorrenti;

non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, visto l’accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da N.R. e S.K. nei confronti del Comune di Settimo Torinese, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29. Compensa integralmente le spese del processo tra le suddette parti.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 6 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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