Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31324 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 04/12/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 04/12/2018), n.31324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26387-2013 proposto da:

M.V., (OMISSIS), quale erede di M.S.,

deceduto, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo STUDIO LEGALE

QUEIROLO, rappresentato e difeso dall’Avvocato CORRADO PICCIONE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE SIRACUSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio

dell’Avvocato GIOVANNI D’AMICO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli Avvocati SALVATORE BIANCA, VINCENZO GUGLIOTTA,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 206/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 18/02/2013 R.G.N. 357/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2018 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Catania, confermando la sentenza del Tribunale di Siracusa, ha rigettato la domanda di M.S., dirigente del Comune di Siracusa, il quale aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado che, accogliendo l’opposizione a decreto ingiuntivo dell’Amministrazione, aveva negato il rimborso delle spese legali sostenute per il giudizio penale, concluso con l’estinzione per prescrizione dei reati omissivi contravvenzionali contestati (nella specie si trattava della violazione della normativa in tema di adizione di misure di sicurezza relative all’impianto elettrico di una scuola).

Nel negare al M. il diritto al rimborso delle spese legali, la Corte territoriale ha preliminarmente rigettato la tesi da questi prospettata in ordine all’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta con citazione; nel merito ha accertato che il dipendente aveva omesso di comunicare all’Amministrazione il procedimento penale a suo carico e non aveva coinvolto in alcun modo l’Ente nella scelta del difensore, con riferimento al giudizio instaurato per i fatti connessi all’espletamento del proprio incarico, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 28, del CCNL 14 settembre 2000, applicabile al personale del comparto Regioni- Autonomie locali.

La cassazione della sentenza è domandata da M.V., figlio e unico erede di M.S., deceduto nelle more del giudizio, sulla base di tre motivi di ricorso. Il Comune di Siracusa resiste con tempestivo controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 3 e 79 Cost., per avere il Comune di Siracusa adottato nei suoi confronti un trattamento peggiorativo di quello attuato, per il medesimo fatto e in relazione alle medesime responsabilità, nei confronti di un altro dipendente.

Con la seconda censura, formulata ancora con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, il M. contesta la violazione degli artt. 409,422,645 e 646 cod. proc. civ., sostenendo la tardività del deposito dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo; critica il richiamo, da parte del Giudice dell’Appello, alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22738 del 2010) che affida al Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo il compito di operare la qualificazione della natura della controversia, ritenendo che la pronuncia si riferisca a una fattispecie tutt’affatto diversa; evidenzia come nel caso di specie, essendo stata la controversia assegnata fin dall’inizio al Giudice del lavoro ed essendo proseguita secondo il rito del lavoro, l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 125, emesso dal Presidente del Tribunale di Siracusa il 2 marzo 2005, notificato entro i termini (9 marzo 2005) ma depositato solo il 21 aprile 2005, avrebbe dovuto essere considerato inammissibile in quanto tardivo.

Con il terzo e ultimo motivo, formulato sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 268 del 1987, art. 67 e dell’art. 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 per il personale del comparto Regioni- Autonomie locali, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il ricorrente avesse mancato di comunicare all’Ente il procedimento penale a suo carico, e di fare richiesta per l’affidamento della difesa a un legale scelto di comune accordo con l’amministrazione.

Il primo motivo è inammissibile. La denuncia del ricorrente è così formulata: “Il Comune di Siracusa si è reso colpevole della violazione delle dedotte norme costituzionali per aver adottato nei confronti dei predetti dipendenti per il medesimo fatto e in relazione alle medesime responsabilità relative alle medesime funzioni istituzionali, un trattamento dispari in danno dell’Ing. M.” (p. 9 ric.). La doglianza si rivolge, dunque, nei confronti di un comportamento del Comune, che asserisce essere in contrasto con le norme richiamate in epigrafe, in ciò contravvenendo alle regole che presiedono il giudizio per cassazione, il quale può avere ad oggetto la sola decisione d’appello e le ragioni che la sorreggono.

Il secondo motivo è infondato.

Quanto alla contestata tardività del deposito dell’atto di opposizione, oltre il termine perentorio di quaranta giorni fissato nel decreto ingiuntivo, la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado che ne aveva ritenuto l’ammissibilità, accertando che il giudizio era stato proposto con citazione e che pertanto, in virtù del carattere enunciativo della natura della controversia ad opera del Presidente del Tribunale “…cui (il decreto) era stato richiesto” (p. 5 sent.) (Tribunale in sede civile), anche la fase di opposizione doveva seguire le regole del rito ordinario, ai sensi dell’art. 635 cod. proc. civ., non potendo assumere le forme del rito del lavoro, valevoli soltanto qualora il suddetto decreto fosse stato emesso dal Tribunale in funzione di Giudice del lavoro.

Ciò comporta che il Giudice d’Appello ha qualificato il ricorso come ordinario, legittimando l’opponente ad attenersi alle regole del giudizio ordinario.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte in ipotesi sovrapponibile, al quale nel caso in esame il Collegio intende dare continuità, dove si afferma che “…Alla controversia che, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall’art. 409 o dall’art. 442 cod. proc. civ., erroneamente non sia stata trattata con il rito del lavoro, sono comunque applicabili le regole ordinarie in ordine ai termini per la proposizione dell’impugnazione, atteso che il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della stessa, indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione e costituisce per le parti criterio di riferimento.”(Così Cass. n.22738 del 2010).

Il terzo motivo è altresì infondato.

In materia di oneri di assistenza legale in conseguenza di fatti commessi in ragione dell’espletamento del servizio e dell’adempimento di obblighi di ufficio da parte del pubblico dipendente, questa Corte (Cass.n.25976 del 2017), ha formulato il principio di diritto secondo cui deve essere escluso che in capo al dipendente sussista un diritto incondizionato ed assoluto al rimborso, da parte dell’amministrazione pubblica, delle spese necessarie per assicurare la difesa legale, ciò in ragione della specificità e della diversità delle normative del settore del lavoro pubblico.

Venendo, dunque, alla disciplina prevista dall’art. 28 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 per i dipendenti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, la stessa va interpretata nel senso che l’obbligo del datore di lavoro avente a oggetto l’assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall’inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento, non può ritenersi sussistente qualora il dipendente abbia unilateralmente provveduto alla scelta e alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all’amministrazione stessa, o qualora, si sia limitato a comunicare all’ente la nomina già effettuata.

La Corte territoriale ha accertato in fatto che nel giudizio di merito era rimasto incontestato che il M. non avesse rivolto alcuna richiesta di autorizzazione al Comune, e aveva pertanto correttamente ritenuto irrilevante la circostanza che l’Ente fosse a conoscenza della contravvenzione, per aver disposto il pagamento della relativa ammenda.

La Corte territoriale ha attuato fedelmente l’orientamento di questa Corte, rispetto al quale l’odierno ricorrente non aggiunge alcun elemento che debba indurre a discostarsene. Di esso va, in definitiva confermata in questa sede la ratio ispiratrice, mossa dall’esigenza di consentire all’Ente pubblico di valutare preventivamente l’assenza di un possibile conflitto d’interesse con il dipendente sottoposto a giudizio, la cui presenza determina, in re ipsa, un impedimento all’assunzione di un difensore di comune gradimento.

In definitiva, non meritando i motivi accoglimento, il ricorso va rigettato. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei requisiti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, nei confronti del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Udienza Pubblica, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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