Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31323 del 04/12/2018
Cassazione civile sez. lav., 04/12/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 04/12/2018), n.31323
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21005-2013 proposto da:
B.C., C.F. (OMISSIS), B.R. C.F. (OMISSIS),
B.B. C.F. (OMISSIS), L.F. C.f. (OMISSIS),
quale erede di BU.CA., L.M. C.F.
(OMISSIS), LO.MA. C.f. (OMISSIS), in proprio e quali eredi
di BU.CA., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL
POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati AMALIA RIZZO, CLAUDIO
GAETA giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
I.A., I.F., I.P., B.A.,
B.M., B.F., B.E. nato a (OMISSIS),
B.E. nato a (OMISSIS), BU.MA.GR.;
– intimati –
Nonchè da:
I.A., I.F., I.P., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato SARA
PARISI, rappresentati e difesi dall’avvocato SEVERINO NAPPI giusta
delega in atti;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
B.C. C.F. (OMISSIS), B.R. C.f. (OMISSIS),
B.B. C.F. (OMISSIS), L.F. C.F. (OMISSIS),
quale erede di BU.CA., L.M. C.F.
(OMISSIS), LO.MA. C.F. (OMISSIS), in proprio e quali eredi
di BU.CA., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL
POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che li
rappresenta difende unitamente agli avvocati AMALIA RIZZO, CLAUDIO
GAETA giusta delega in atti;
– controricorrenti al ricorso incidentale –
e contro
B.A., B.M., B.F., B.E.
nato a (OMISSIS), B.E. nato a (OMISSIS),
BO.MA.GR.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1213/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 18/03/2013 R.G.N. 2314/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/07/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio, che ha concluso per la cessazione materia del
contendere;
udito l’Avvocato RIZZO NUNZIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 11.11.2009 da Bu.Ca. (cui nel giudizio erano subentrati gli eredi F., M. e Lo.Ma.), B.C., B.R., B.A., B.M., B.F., B.E. (nata il (OMISSIS)), B.E. (nata l'(OMISSIS)), B.B. e B.M.G., che aveva dichiarato sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra I.R. ed il loro de cuius bu.ma. nel periodo dal 1.1.1956 al 24.10.2003 e li aveva condannati al pagamento della somma di Euro 361.653,22 oltre accessori dalla maturazione del credito al saldo, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, in favore degli eredi di I.R. – A., F. e I.P. – rigettando altresì l’appello incidentali da questi ultimi proposto.
2. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso C. R. e B.B. e F., M. e L.M. (questi ultimi tre eredi di B.C.). Hanno resistito con controricorso A., F. e I.P. che hanno proposto ricorso incidentale cui hanno opposto difese i ricorrenti in via principale. In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato distinti atti di rinuncia al processo dai quali emerge che le parti, con transazione in data 27.7.2017, hanno definito la controversia tra loro pendente convenendo concordemente di compensare le spese del giudizio di legittimità. I ricorrenti principali hanno poi accettato la rinuncia notificata dai ricorrenti in via incidentale. Ne consegue che a norma dell’art. 391 c.p.c. il processo deve essere dichiarato estinto e, in conformità a quanto concordemente richiesto dalle parti, tenuto conto che solo i ricorrenti in via principale hanno espressamente dichiarato di accettare la rinuncia notificata dai ricorrenti in via incidentale, va disposta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018