Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31322 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 04/12/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 04/12/2018), n.31322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8093-2014 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI MALANDRINO, che

lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ASSIMOCO COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI

MOVIMENTO COOPERATIVO S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE ALLIEGRO, rappresentata e difesa

dall’avvocato WALTER WALCHER giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 14/02/2014 R.G.N. 96/2013.

Fatto

RILEVATO CHE:

1. la Corte d’appello di L’Aquila accoglieva il gravame proposto avverso la sentenza del locale Tribunale e rigettava la domanda proposta da C.A. nei confronti della società Assimoco S.p.A., avente ad oggetto la condanna al pagamento della somma complessiva di Euro 2.250.000,00 ovvero del diverso importo ritenuto di Giustizia, a titolo di compenso per l’attività di liquidazione sinistri;

1.1. per quanto qui rileva, la Corte di appello osservava come le risultanze acquisite in giudizio non consentissero di riferire personalmente al C. l’incarico di gestione e liquidazione dei sinistri e che, pertanto, non vi fossero i presupposti per il riconoscimento del relativo compenso;

2. per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso C.A., affidato ai seguenti motivi:

2.1. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – è dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; la parte ricorrente assume l’omessa valutazione: – della lettera del 4.3.2005 di conferimento dell’incarico di liquidazione dei sinistri “personalmente” al C. (pag. 7 ricorso); – del verbale di ritiro di tutte le pratiche sinistri (pag. 9 ricorso); della lettera di comunicazione del recesso (pag. 11 ricorso);

2.2. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – è dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; parte ricorrente censura la valutazione del materiale probatorio operata dalla Corte di appello, in particolare degli atti di quietanza;

2.3. con il terzo motivo è dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; la parte ricorrente critica la sentenza per aver completamente trascurato l’approfondita consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado;

2.4. con il quarto motivo, è dedotta violazione di legge, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 nonchè agli artt. 115 e 116 c.p.c.;

3. ha resistito con controricorso la società Assimoco S.p.A. -Compagnia di Assicurazioni e riassicurazioni Movimento Cooperativo;

4. ha depositato memoria la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RILEVATO CHE:

1. il ricorso è, complessivamente, da respingere;

2. le doglianze tutte investono la sentenza in relazione alla valutazione del materiale probatorio, di modo che anche la deduzione delle violazioni di legge contenuta nella rubrica del quarto motivo scherma, in realtà, deduzione di vizio di motivazione;

2.1 il ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, una questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione;

2.2. nella fattispecie trova applicazione ratione temporis (ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3) il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva all’11 settembre 2012 sicchè il vizio della motivazione è deducibile soltanto in termini di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

2.3. come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. un., 22.9.2014 nr 19881; Cass., sez. un., 7.4.2014 nr. 8053) la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, venendo in rilievo solo la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, la “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, situazioni che, all’evidenza, non ricorrono nella fattispecie, avendo la Corte di appello congruamente motivato come, sulla base delle risultanze di causa ed all’esito della prova per testi, fosse emersa l’attribuzione dell’incarico alla società “Assicurazioni AC di A.C. & C. Sas” e non al C. in proprio, quale persona fisica e distinto soggetto giuridico;

2.4. l’omesso esame di elementi istruttori non integra vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra varie, Cass., ord. 10 febbraio 2015, nr. 2498 e ord. 1 luglio 2015, nr. 13448) e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito (Cass. 10 giugno 2016, nr. 11892);

2.5. i rilievi mossi alla sentenza impugnata (anche riqualificati quelli di cui al quarto motivo), non sono inquadrabili nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5; è sufficiente osservare come debba senz’altro escludersi la “decisività” in una pluralità di fatti denunciati come omessi, nessuno dei quali ex se risolutivo, nel senso dell’idoneità a determinare il segno della decisione (Cass. nr. 21439 del 2015);

3. le spese seguono la soccombenza; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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