Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31320 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 04/12/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 04/12/2018), n.31320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7393-2017 proposto da:

KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato IOLANDA

BOCCIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE

BIGNAMI giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

J.P.C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che

lo rappresenta difende unitamente all’avvocato GIORGIO CUGOLA giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 714/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 11/01/2017 R.G.N. 789/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/06/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato BOCCIA IOLANDA e l’Avvocato BIGNAMI MICHELE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello di Venezia ha accolto il reclamo proposto da J.P.C.G. e, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, ha dichiarato nullo il licenziamento intimatogli in data 24 ottobre 2013 dalla Kemin Nutrisurance Europe s.r.l. e ne ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro, condannando la società al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento al ripristino del rapporto con interessi e rivalutazione monetaria oltre alla regolarizzazione contributiva, previdenziale ed assistenziale oltre che alla rifusione delle spese di lite sostenute.

2. Il giudice di appello, rigettate le eccezioni di inammissibilità del gravame formulate dalla società appellata, ha accertato che gli addebiti disciplinari che avevano poi dato luogo al licenziamento erano in parte tardivi ed in parte infondati. La contestata diffusione di segreti industriali non aveva trovato conferma nell’istruttoria svolta e comunque la condotta era nota agli amministratori già in data 11 luglio 2013. L’addebito relativo alla violazione della policy aziendale, per aver messo in vendita prototipi prima dei test e dell’approvazione interna del prodotto, non era risultato provato. In particolare era emerso che l’approvazione richiesta doveva essere adottata con procedura semplificata poichè si trattava di una mera variazione di un componente del prodotto. Quanto al contestato rifiuto di conformarsi al Budget imposto, da contenere nei limiti di quello dell’anno precedente, ed al tentativo artificioso di celarne il reale valore, poi, la Corte di merito ha evidenziato che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non era emerso alcun tentativo di occultare voci di costo ma, piuttosto, un contrasto, sia in sede locale che con il settore finanze della casa madre, sui criteri da adottare nella redazione del budget. A tal riguardo la Corte ha evidenziato che il riferimento contenuto nella contestazione di addebito alla mail del 1 ottobre, dalla quale la società avrebbe appreso della presentazione del prodotto in violazione delle regole interne, non sarebbe stato pertinente rispetto al contenuto della contestazione ed appariva mirato, esclusivamente, ad enfatizzare la condotta che si assumeva essere stata in violazione di regole interne di vario genere. Con riguardo alla violazione dell’obbligo di riservatezza ed alla non motivata richiesta di formazione di una copia del disco rigido del p.c., oggetto dell’ulteriore contestazione, il giudice di appello ha accertato che non era stata raggiunta la prova della condotta. Ed infatti era risultato che era stata richiesta solo la copia dell’archivio delle e. mail personali del lavoratore e non anche dell’hard disk. Ricostruiti così i fatti, rispetto alle condotte addebitate, la Corte di merito ha ravvisato nella scelta espulsiva una finalità ritorsiva da parte del datore di lavoro da ricollegarsi essenzialmente al dissidio manifestatosi sulle pratiche e politiche commerciali della società. A fronte della contestazione da parte del dirigente della elusione di norme di compliance alle regole sulle “buone pratiche”, a cui gli associati di organismi di produttori che definivano gli standard produttivi ed i protocolli della produzione erano tenuti ad adeguarsi, ed alla segnalazione dell’opportunità di scelte sull’utilizzazione di additivi nella produzione, note ai vertici della società, era seguita prima la disposizione con la quale era stato imposto al dirigente l’obbligo della doppia firma delle determinazioni assunte e quindi, di seguito alla formale richiesta di ripristino delle prerogative commerciali ed operative, era stato ricorsivamente intimato il licenziamento.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società Kemin Nutrinsurance Europe s.r.l. affidato a cinque motivi al quale resiste J.P.C.G. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. e la Kemin Nutrinsurance Europe s.r.l. ha depositato anche, in allegato alla memoria, sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società, ha revocato la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione ed ha escluso la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno per il periodo successivo all’esercizio da parte del J. dell’opzione, ai sensi dell’art. 18, comma 3 dello Statuto dei lavoratori, per l’indennità prevista dalla citata disposizione in luogo della disposta reintegrazione nel posto di lavoro.

4. Tanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.1. La revoca della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato. Nè rileva che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacchè la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto (cfr. Cass. ss.uu. 28/04/2017 n. 10553, 29/11/2006n. 25278 ed anche Cass. 25/09/2013 n. 21951).

5. Le spese del giudizio vanno poste a carico della società ricorrente e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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