Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3132 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3132 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
AGENZIA delle ENTRATE,

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e
difesa.
– ricorrente –

ggir*
contro

LEUCADITO PIETRO rappresentato e difeso, per procura a

margine del ricorso con ricorso incidentale dagli
Avv.ti Claudio Berliri e Alessandro Cogliati ed
elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Roma, via A.Farnese n.7.

Data pubblicazione: 12/02/2014

-controricorrente- ricorrente incidentale-

avverso la sentenza n.170/14/08 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il
18.6.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Paola Zerman;
udito per il contronicorrente l’Avv.Caludio Berliri;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Federico Sorrentino, che ha concluso per
l’accoglimento di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pietro Leucadito, ex dirigente Enel, impugnò dinnanzi
alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il
silenzio rifiuto formatosi sulla propria istanza di
rimborso delle somme che l’Enel aveva, a suo dire,
indebitamente trattenuto a titolo di ritenute di
P

imposta, in occasione della corresponsione del capitale
maturato in virtù di polizza integrativa aziendale
stipulata in base all’accordo ENEL/FNDAI attuativo del
C.N.L. del 16.5.1985.
La Commissione di prima istanza accoglieva,
parzialmente, il ricorso ma la pronuncia, appellata
dall’Agenzia delle Entrate, veniva riformata dalla

2

udienza del 27.11.2013 dal Consigliere Dott.Roberta

Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la
sentenza indicata in epigrafe.
I

Giudici

territoriali

ritenevano

che

al

contribuente competesse il rimborso della differenza

dovuto

applicando

sull’imponibile

la

ritenuta

determinato

secondo

del

12,50%

i

criteri

dell’art.42 co 4 TUIR 917/86 allora vigente, oltre gli
interessi dalla data della domanda di rimborso; ed in
particolare che fosse applicabile l’aliquota del 12,50%
sul rendimento e l’aliquota del 35,74% sulla parte
eccedente.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a tre motivi, l’Agenzia delle
Entrate.
Pietro Leucadito ha resistito con controricorso e
proposto ricorso incidentale condizionato affidato a
tre motivi. Il contribuente ha, altresì, depositato
memoria ex art.378 C.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi
dell’art.360, I comma, n.3 c.p.c., la violazione di
legge perpetrata dalla CTR per avere ritenuto la
prestazione di previdenza integrativa percepita dal
contribuente corrisposta in dipendenza di contratti di

3

tra quanto trattenuto dal sostituto di imposta ed il

assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.
2.Con il secondo motivo -rubricato

violazione o falsa

applicazione dell’art.1, comma 5 d.l. n.669/1996; degli
artt.45,17 e 50 bis del d.p.r n.917/1986 e dell’art.6
della legge 26.9.1985 n.482 in relazione all’art.360, I

la ricorrente, premesso che era

incontroverso che il contribuente era stato iscritto
prima al fondo PIA e che la sua posizione era stata
trasferita al Fondenel, deduce l’errore in cui sarebbe
incorsa la CTR nel ritenere assoggettabile all’aliquota
del 12,50% il rendimento di tale parte della
prestazione sulla base di un mero richiamo all’art.1
comma 5 del d.l. n.669 del 1996 essendo pacifico che la
previdenza complementare FONDENEL era stata istituita
nel 1998.
3.Infine con il terzo motivo si denuncia la sentenza
impugnata di insufficiente motivazione per avere la CTR
omesso di valutare íl contenuto dell’accordo Enel/Fndai
del 16.4.1986.
4.11 ricorso principale appare fondato per quanto di
ragione.
La questione del regime fiscale delle somme
corrisposte a titolo di liquidazione in capitale del
trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato
dal fondo previdenziale FONDENEL/P.I.A. è stata risolta

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comma n.3 c.p.c.

dalle Sezioni unite di questa Corte che, con la
sentenza n. 13642 del 2011, resa in controversia
analoga, ha chiarito che, “in tema di fondi
previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in
forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in

124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare
aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa
previdenziale prevalente, sono soggette al seguente
trattamento tributario: a) per gli importi maturati
fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata
al regime di tassazione separata di cui all’art. 16,
comma, lett. a), e 17 del TUIR, solo per quanto
riguarda la “sorte capitale” corrispondente
all’attribuzione patrimoniale conseguente alla
cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme
provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si
applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n.
482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a
decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il
regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma
l, lett. a), e art. 17 del TUIR”.
Alla

stregua di

tale principio,

il meccanismo

impositivo di cui alla legge n. 482 del 1985, art. 6
(aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare

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epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n.

del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi,
ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si
applica, a coloro che siano iscritti al fondo di
previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da
epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n.

liquidazione in capitale del trattamento di previdenza
integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi
maturati entro il 31 dicembre 2000 che provengano dalla
liquidazione del rendimento finanziario del capitale.
Per tale va inteso, come espressamente precisato nella
parte motiva della citata sentenza delle Sezioni Unite
(ultima parte del penultimo periodo del paragrafo 6.1),
il “rendimento netto imputabile alla gestione sul
mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato”.
3.2.11 ricorso dell’Agenzia delle Entrate è, in questi
termini, fondato, atteso che la sentenza impugnata ha
ritenuto applicabile l’aliquota del 12,5% genericamente
all’intero importo percepito dal contribuente a titolo
di “rendimento”; mentre avrebbe dovuto applicare tale
aliquota solo al rendimento imputabile alla gestione
sul mercato, da parte del Fondo, del capitale
accantonato, quantificando il relativo importo in base
agli investimenti concretamente effettuati dal Fondo
sul mercato finanziario, alla stregua delle norme

6

124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di

contrattuali via via applicabili, e delle plusvalenze
con essi realizzati.
In ordine al ricorso incidentale, rigettato il
primo motivo (con il quale si è dedotta la nullità
della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c.)

e

appello dedotto come pretermesso,

alla luce dei

principi sopra illustrati va rigettato il secondo
motivo (con il quale si è dedotta violazione di legge
per non avere la CTR ritenuta applicabile l’aliquota
del 12,50% sull’intero importo percepito dal
contribuente) mentre va accolto il terzo motivo (con il
quale si è dedotta la violazione di legge da parte
della CTR per non avere ritenuto che la ritenuta del
12,50% andasse operata sulla parte di rendimento del
fondo abbattuto del 2% per ogni anno di iscrizione
successivo al decimo liquidato).
4 La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio
al Giudice del merito perché accerti se e quando, sulla
base delle norme contrattuali applicabili, i capitali
rivenienti dalla contribuzione siano stati
effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali
siano stati i risultati dell’investimento ed, in qual
modo, sia stata determinata l’assegnazione delle
eventuali

plusvalenze

alle

7

singole

posizioni

avendo la CTR implicitamente pronunciato sul motivo di

individuali,

e,

sulla

scorta di

tale

indagine,

quantifichi la parte della somma complessivamente
erogata al contribuente che corrisponda al rendimento
netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario
del capitale accantonato mediante la contribuzione del

l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente,
l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando
solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la
disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6;
fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione
separata di cui all’art. 16, comma l, lett. a) e art.
17 del TUIR; oltre a regolare le spese di questo grado.
P.Q.M.

La Corte,

in parziale accoglimento del ricorso

principale e del ri’Corso incidentale, cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle
spese processuali, alla Commissione Tributaria
Regionale del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma in data 27.11.2013.

lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcoli

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